Data: 2015-11-26 17:34:11

Installazione giochi all'interno della galleria di un centro commerciale

E' pervenuta una SCIA per l'installazione di giochi di cui all'art. 110 comma 6 e comma 7, lett.a del TULPS, da installare all'interno DELLA GALLERIA di un Centro commerciale ( grande struttura di vendita autorizzato a suo tempo in Conferenza di servizi con la Regione Lazio) e NON da installare in specifici locali delimitati o chiusi costituenti il centro autorizzato.

Tutti i locali che costituiscono il Centro commerciale sono, sulla base dell'autorizzazione rilasciata, destinati ad esercizi di vicinato, medie strutture di vendita,  n. 1 attività complementare di somministrazione, n. 1 attività complementare non classificata, quest'ultima comunque sempre all'interno di uno dei lacali chiusi costituenti il centro commerciale.

Nulla è, logicamente previsto nell'autorizzazione all'interno della Galleria e dei corridoi adibiti al transito delle persone ed arredati anche con panchine e sedute.

Nutro forti dubbi che ciò possa essere consentito, ma non é ho la certezza.

Chiedo altresi' se la normativa specifica per l'avvio di un'attività di una sala giochi ( perché in effetti sembra trattarsi di questo) prevede l'obbligo di locali chiusi, ovvero ben definiti ( la galleria non lo é ) visto che dette attività sono soggette anche al posasesso dei  requisiti sulla sorvegliabilità.

Non mi sono voluto prolungare su altri aspetti,  sperando di aver ben esposto la situazione, vi chiedo cortestemente un vostro autorevole parere.
Cordiali saluti Maurizio



riferimento id:30413

Data: 2015-11-26 20:26:12

Re:Installazione giochi all'interno della galleria di un centro commerciale

Puoi approfondire la materia con il decreto AAMS del 27/07/2011, il DL 158/2012 e i vari principi espressi nel TULPS.

In sintesi, almeno limitatamente ai “comma 6” (vincite in denaro) il decreto AAMs citato dispone:
Sono esercizi /aree che possono ospitare i giochi:
[...]
[i]ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati (vedi edicole, tabacchi, pubblici esercizi), nonché altre [b]aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S., purché ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente[/b].[/i]
[i]
In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno, e comunque al di fuori degli spazi all’uopo delimitati e sorvegliati, dei punti di vendita di cui al precedente articolo 3[/i] (fra cui rientra ogni altro esercizio...)

Anche l’art. 86 TULP viaggia sullo stesso tenore:
E’ necessari a l’abitilazione ex art. 86 TULPS...
[i]per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati
[/i]
Lo stesso indica l’art. 110 TULPS (quello della tabella dei giochi proibiti):
[i]L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’ articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.[/i]

Con il DL 158/2012 (vedi art. 7) è stato ripetuto che [i]il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.[/i]

La sorvegiàbilità sarebbe quella dell’art. 153 del Reg. TULSP, A differenza della sorvegliabilità della somministrazione, questa non è stata regolamentata ma è chiaro che il gestore e gli organi di controllo devo poter individuare entrate e uscite con certezza. Il titolare deve agire in modo da controllare l’ingresso ai minorenni . Quindi, negli anni del decreto AAMS lo Stato spingeva  per la maggiore diffusione possibile dei giochi. La disposizione dell’installabilità pure nelle “aree” purché sorveglaibili ha lasciato non pochi dubbi interpretativi. Sommando tutto, si può desume che deve essere un luogo privato aperto al pubblico, non un luogo pubblico, quindi un luogo chiuso in cui è consentito l'accesso, a determinate condizioni, ad un numero indeterminabile di persone, senza bisogno di invito personale.
La galleria di un centro commerciale è al limite  ma parere mio non è un’area sufficientemente circoscrivibile, neppure è possibile rilevare chi possa assumere la titolarità dell’abilitazione TULPS ex art. 86 che resta “personale” nell’accezione TULPS. La tabella dei giochi proibiti dove verrebbe esposta? Chi sarebbe incaricato del controllo?

Per quello che riguarda la sala giochi posso dirti che sarebbe tale se fosse un esercizio dedicato al gioco come attività prevalente. In questo caso si applica l’art. 86 TULP, in genere è un’autorizzazione comunale, e il regolamento comunale.
Si applicano i criteri di diversificazione del decreto AAMs citato e del decreto AAMS del 18/01/2007.
Anche in questo caso, a maggior ragione, occorre la sorvegliabilità, che in assenza di specificazione può essere oggetto di valutazione discrezionale (ragionevole e logica) da parte dell’Amministrazione comunale.

Resta inteso restano applicabili le varie leggi regionali sul contrasto alla ludopatia

riferimento id:30413

Data: 2015-11-27 08:40:52

Re:Installazione giochi all'interno della galleria di un centro commerciale

Grazie, molto esauriente

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