Un circolo privato vorrebbe organizzare -una tantum- un mercatino dell'usato aperto al pubblico, all'interno dei propri locali.
Assunto che ciascun operatore sia in possesso dell'idoneo titolo abilitativo, il presidente del circolo che organizza l'iniziativa deve presentate al Comune richieste di autorizzazioni o comunicazioni?
E se la stessa iniziativa venisse svolta in un luogo privato, gli adempimenti come cambiano?
Grazie,
saluti.
Se un soggetto (perosna fisica, associazione, impresa, ecc.) apre un locae al pubblico per la vendita di prodotti al consumatore finale allora siamo nel campo del commercio al dettaglio. Non vedo alternative.
Il circolo potrebbe fare una sorta di mercatino per i soci e allora si applicherebbe la SCIA per "spacci interni":
[b]Dlgs 59/2010 - Art. 66 (Spacci interni)[/b]
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo,
di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad
accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a ((segnalazione certificata di inizio di
attivita')) da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi
dell'((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso
dalla pubblica via.
se vendessero cose usate anche a scia per cose usate ex art. 126 TULPS (solo per prodotti che superano il modico valore).
Quindi, beché mi renda conto che la fattispecie è particolare e lo spirito è natalizio, è difficile trovare una scappatoia. Il mercatino su area privata è una forma di commercio al dettaglio. La normativa non prevede ipotesi particolari per commercio temporaneo in locale privato.
Magari potrebbe andare una mostra mercato. Rammenta che la LR 28/05 non si applica:
[i]all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie [b]e delle mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse[/b]; [/i]