Buon pomeriggio
Si chiede un chiarimento riguardo l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari, su posteggio in concessione, ossia se l'abilitazione alla somministrazione sia riconducibile all'ex art. 86 TULPS ai fini dell'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 o deve essere presentata regolare SCIA per l'installazione degli stessi?
Ringrazio anticipatamente.
L'installazioned ei comma 6 può avvenire (fra le altre ipotesi) in [i]ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, [b]autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S[/b]., [b]purchè ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità[/b], ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente[/i]
[i]In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco [b]all’esterno[/b], e comunque al di fuori degli spazi all’uopo delimitati e sorvegliati[/i], dei punti di vendita come sopra specificati
Quindi, anche se un esercente non fosse autorizzato con valenza ex art. 86, potrebbe sempre presentare una SCIA ex art. 86. Il problema è ce mancherebbe un locale o un'area aperta al pubbico non "esterna".
Ringrazio per il chiarimento e la celerità nel rispondere.
Mi scuso per non aver formulato con chiarezza il quesito.
Sostanzialmente l'attività di commercio su aree pubbliche si svolge all'interno di chioschi (strutture aperte al pubblico munite di autorizzazione di commercio su aree pubbliche all'interno delle quali si somministrano alimenti e bevande) insistenti su aree demaniali, in tale casistica si può ritenere l'abilitazione alla somministrazione equiparata all'art. 86 TULPS e pertanto poter procedere con l'installazione senza dover presentare la SCIA?
Grazie e buone feste.
In quest'ultimo caso, qualora il chiosco consente l'ingresso al suo interno di avventori, l'attività di somministrazione è soggetta ad autorizzazione ex lege 287/91 in quanto trattasi di pubblico esercizio di somministrazione.
In tal caso gli apparecchi da gioco possono essere installati senza ulteriore licenza di cui all'art. 86 Tulps.
Nell'ipotesi in cui il chiosco non sia accessibile agli utenti, il titolare è soggetto ad autorizzazione di commercio su aree pubbliche.
In tal caso gli apparecchi da gioco dovrebbero essere installati all'esterno e, quindi, vige il divieto come precisato nella prima risposta.
Michele Pezzullo
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