E' nato un confronto professionale, [u]sulla necessità, o meno, da parte di chi la organizza, di presentare Scia ex art. 45 del Codice del Commercio, in occasione di inaugurazione di negozi, servizi, ecc.[/u]
A parere di chi scrive, la presentazione della Scia per attività temporanee della somministrazione degli alimenti e delle bevande, riguarda, esclusivamente, [glow=red,2,300]le attività di natura imprenditoriale che traggano comunque profitto dalla somministrazione stessa[/glow] o siano comunque [glow=red,2,300]inserite all'interno del calendario indicato al comma 5 del richiamato art. 45 del Codice citato[/glow].
Più concretamente e sempre a parere di chi scrive, non rientrano nelle attività temporanee assoggettate alla L.R. Toscana 28/2005, le iniziative meramente occasionali, nell'ambito delle quali la somministrazione degli alimenti e delle bevande [glow=red,2,300]non ha alcuna ragione di impresa[/glow] e quindi, [glow=red,2,300]non è previsto il pagamento di un prezzo o l'elargizione di un'offerta, a fronte del prodotto consumato sul posto[/glow].
Al più, qualora l'iniziativa avvenga su area pubblica o comunque in area sottoposta a pubblico passaggio, chi organizza l'evento dovrà premunirsi della concessione per l'occupazione del suolo, nell'ambito della quale saranno indicati eventuali prescrizioni circa l'uso del suolo pubblico.
Cosa ne pensate?
Grazie.
E' nato un confronto professionale, [u]sulla necessità, o meno, da parte di chi la organizza, di presentare Scia ex art. 45 del Codice del Commercio, in occasione di inaugurazione di negozi, servizi, ecc.[/u]
A parere di chi scrive, la presentazione della Scia per attività temporanee della somministrazione degli alimenti e delle bevande, riguarda, esclusivamente, [glow=red,2,300]le attività di natura imprenditoriale che traggano comunque profitto dalla somministrazione stessa[/glow] o siano comunque [glow=red,2,300]inserite all'interno del calendario indicato al comma 5 del richiamato art. 45 del Codice citato[/glow].
Più concretamente e sempre a parere di chi scrive, non rientrano nelle attività temporanee assoggettate alla L.R. Toscana 28/2005, le iniziative meramente occasionali, nell'ambito delle quali la somministrazione degli alimenti e delle bevande [glow=red,2,300]non ha alcuna ragione di impresa[/glow] e quindi, [glow=red,2,300]non è previsto il pagamento di un prezzo o l'elargizione di un'offerta, a fronte del prodotto consumato sul posto[/glow].
Al più, qualora l'iniziativa avvenga su area pubblica o comunque in area sottoposta a pubblico passaggio, chi organizza l'evento dovrà premunirsi della concessione per l'occupazione del suolo, nell'ambito della quale saranno indicati eventuali prescrizioni circa l'uso del suolo pubblico.
Cosa ne pensate?
Grazie.
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CONCORDO:
Il soggetto che, occasionalmente e episodicamente offre gratuitamente un buffet ai propri clienti NON ha necessità di alcun ADEMPIMENTO AMMINISTRATIVO (nè scia di somministrazione temporanea, nè scia di somministrazione ordinaria).
FORMALMENTE rimane il solo dubbio della notifica sanitaria, che ESCLUDEREI per le inaugurazioni di poche ore e, soprattutto, a carattere completamente gratuito (come i buffet dei corsi di formazione e simili)
;)
riferimento id:30407