Data: 2015-11-26 13:51:23

Chiosco edicola

REGIONE LOMBARDIA

un titolare di un chiosco per la rivendita esclusiva di quotidiani e periodici sta per trasferire la titolarità dell'edicola. Secondo l'intesa adottata dalla Conferenza Unificata nel luglio di quest'anno, si applica la disciplina prevista per il commercio su aree pubbliche (transitorietà fino al 2017 e poi bando di gara).
E' sorto però un problema: il suolo pubblico su cui insiste l'edicola era provinciale (difatti sussisteva una concessione provinciale), successivamente il tratto di strada è passato alla competenza del Comune (anche se il comune ha impugnato il provvedimento con cui è stato stabilito il passaggio). Come comportarsi in questo caso? L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche deve essere necessariamente rilasciata dal Comune? Anche nel caso in cui si accertasse che la Provincia è ancora la proprietaria? La Provincia non avrebbe dovuto comunicare al concessionario il termine della concessione?
Mi rendo conto che ci troviamo di fronte ad un caso complicato per cui è pendente un giudizio, ma come comportarsi nei confronti del "povero" edicolante.
Un grazie anticipato a chi vorrà darmi una mano!!

riferimento id:30406

Data: 2015-11-26 16:36:42

Re:Chiosco edicola


REGIONE LOMBARDIA

un titolare di un chiosco per la rivendita esclusiva di quotidiani e periodici sta per trasferire la titolarità dell'edicola. Secondo l'intesa adottata dalla Conferenza Unificata nel luglio di quest'anno, si applica la disciplina prevista per il commercio su aree pubbliche (transitorietà fino al 2017 e poi bando di gara).
E' sorto però un problema: il suolo pubblico su cui insiste l'edicola era provinciale (difatti sussisteva una concessione provinciale), successivamente il tratto di strada è passato alla competenza del Comune (anche se il comune ha impugnato il provvedimento con cui è stato stabilito il passaggio). Come comportarsi in questo caso? L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche deve essere necessariamente rilasciata dal Comune? Anche nel caso in cui si accertasse che la Provincia è ancora la proprietaria? La Provincia non avrebbe dovuto comunicare al concessionario il termine della concessione?
Mi rendo conto che ci troviamo di fronte ad un caso complicato per cui è pendente un giudizio, ma come comportarsi nei confronti del "povero" edicolante.
Un grazie anticipato a chi vorrà darmi una mano!!
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1) la proprietà dell'area è IRRILEVANTE in questo caso
2) il concessionario su area pubblica ricade nella disciplina BOLKESTEIN
3) quindi la sua concessione va a scadenza nel 2017 (a meno che non si sia rinnovata fra il 2007 ed il maggio 2010)
4) il titolare può cedere l'azienda a terzi (il subentrante andrà comunque a scadenza nel termine del dante causa)
5) il Comune dovrà valutare se inserire l'area nei posteggi isolati da confermare o, visto il contenzioso, eventualmente da SOPPRIMERE

Capisco l'edicolante .... ma la nuova normativa ha altri scopi e finalità e anche se l'amministrazione intendesse confermare il posteggio ... non è garantito che lo ottenga il soggetto ....

Quindi procedi sicuramente ad accogliere il subingresso e comunica FORMALMENTE all'AVENTE CAUSA (e consiglio anche al DANTE CAUSA) la scadenza 2017 .... ulteriore conferma dell'opportunità di approvare quanto prima il piano ed il regolamento AAPP in vista delle scadenze 2017

riferimento id:30406

Data: 2015-11-26 17:10:32

Re:Chiosco edicola

Relativamente all’atto della Conferenza unificata è da precisare che si tratta di un “accordo” e non di un’Intesa.
[i]Accordo della Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 9 c. 2, lett. c) del d.lgs. n. 281/97, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani del 16/07/2015
[/i]
Dispositivo:
[i]1. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali adottano gli atti di rispettiva competenza ai fini dell'interpretazione uniforme dell'applicabilità dell'Intesa del 5 luglio 2012, di cui in premessa, con particolare riferimento alla durata delle concessioni, alla disciplina delle procedure di selezione e alle disposizioni transitorie, anche alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche, che presentano caratteristiche, modalità di esercizio e termini di svolgimento rientranti fra quelle considerate per le attività di vendita oggetto della medesima Intesa, con l'esclusione delle attività svolte sulle aree del demanio marittimo, che restano regolate dalle specifiche disposizioni per esse vigenti;
2. Su richiesta delle parti, i contenuti del presente Accordo sono soggetti a verifica entro 12 mesi, al fine di valutarne l'impatto ed eventualmente la revisione.[/i]

Quindi, tale atto non è un’Intesa “forte” come quella del luglio 2012 e non detta disposizioni che si possono atteggiare a norma direttamente cogente.
L’Accordo dice che [i]Governo, le Regioni e gli Enti locali adottano gli atti di rispettiva competenza ai fini dell'interpretazione uniforme[/i].
A mio parere (per adesso non ho trovato né conferme né smentite), pare imprescindibile un prossimo intervento normativo regionale che disciplini la faccenda. L’[i]interpretazione uniforme[/i] potrebbe non portare ad una applicazione tal quale dell’Intesa. Se avessero voluto semplicemente applicare l’Intesa così com’è non ci sarebbe bisogno di un’interpretazione uniforme. Magari, vista l’onerosità degli investimenti e il poco tempo che c’è fra il luglio 2015 e il 2017, potrebbe essere previsto un regime transitorio uguale nei principi ma diverso nelle date.
Quindi, per adesso è meglio attendere e vedere gli sviluppi. Se la regione non intervenisse, allora i Comuni dovranno procedere e, per non cadere nll'arbitrarietà (in assenza di legge regionale), meglio attenersi strettamente all'Intesa.



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