A seguito di esposto, ARPA durante un sopralluogo effettuato a casa dell'esponente, ha rilevato il superamento del limite differenziale di immissione di un’attività produttiva operante nel nostro Comune.
ARPA in quanto soggetto accertatore ai sensi della L.689/81 e L.R.1/2012 provvederà ad inviare notifica al trasgressore ed ove esistente all’obbligato in solido, dell’avvenuto illecito amministrativo.
Il Comune che tipo di provvedimento dovrà adottare?
Qual è secondo voi l’ufficio competente del procedimento?
Grazie!
Devi valutare se ci sono le condizioni per intervenire con ordinanza sindacale ex art. 9 della legge 447/1995.
Infatti non è detto che il superamento dei limiti determini automaticamente l'applicazione di un provvedimento interdittivo.
Va infatti dimostrato che l'attività crea danno alla quiete pubblica e il provvedimento deve essere proporzionato alla specifica situazione. In parole semplici prima dovrai valutare se è sufficiente vietare l'uso degli strumenti/fonti che generano rumore e solo se indispensabile (non hai trovato altre soluzioni) si interviene sull'attività (con l'interdizione).
Ti segnalo alcune sentenze sull'argomento:
La legge n. 447 del 1995 legge quadro sull'inquinamento acustico prevede che le autorità preposte alla tutela della salute pubblica possano, per eccezionali ed urgenti necessità, ordinare l'inibitoria anche totale delle attività, attraverso ordinanze "libere", senza un contenuto predeterminato per legge; spetta solamente all'autorità amministrativa d'individuare la situazione di necessità ed urgenza e imporre le disposizioni che la stessa autorità reputi adeguate.
Cons. Stato Sez. II, 14-04-2010, n. 3690
Il superamento dei limiti di legge, in materia di inquinamento acustico, implica automaticamente la sussistenza di una situazione di rischio per la salute pubblica che i soggetti preposti al controllo sono tenuti a rimuovere attraverso l'unico mezzo a disposizione rappresentato dall'ordinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 447 del 1995. La motivazione espressa "per relationem" al verbale dei rilievi fonometrici operati dall'U.s.s.l. appare, quindi, del tutto sufficiente ad integrare il rispetto dell'obbligo di legge.
L'art. 9 della legge n. 447 del 1995 rappresenta l'ordinario rimedio in materia di inquinamento acustico, non prevedendo la citata legge altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali.
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II Sent., 02-11-2009, n. 1814
A seguito di esposto, ARPA durante un sopralluogo effettuato a casa dell'esponente, ha rilevato il superamento del limite differenziale di immissione di un’attività produttiva operante nel nostro Comune.
ARPA in quanto soggetto accertatore ai sensi della L.689/81 e L.R.1/2012 provvederà ad inviare notifica al trasgressore ed ove esistente all’obbligato in solido, dell’avvenuto illecito amministrativo.
Il Comune che tipo di provvedimento dovrà adottare?
Qual è secondo voi l’ufficio competente del procedimento?
Grazie!
[/quote]
CONCORDO con Alberto su tutto.
Aggiungo che in alcune esperienze è stata attivata una procedura di AUTOACCERTAMENTO (ulteriore a quella sanzionatoria).
Passaggi essenziali:
1) inviare comunicazione al DISTURBANTE assegnando un termine per scritti e memorie
2) inviare gli scritti ad ARPA
3) chiudere procedimento con:
- archiviazione (se si ha adeguamento)
- ordinanza sindacale di chiusura, riduzione, adeguamento o altra misura
In Toscana la procedura è descritta in:
Delibera Giunta Regionale n. 490 del 16-06-2014
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2014DG00000000617
A MIO AVVISO potete attivarla anche in Lombardia senza necessità di formali approvazioni.
COMPETENZA:
dipende dal regolamento sulla gestione dei procedimenti o di organizzazione.
Di solito la competenza è dell'ufficio AMBIENTE (se esistente) o del COMMERCIO.
Sconsigliatissima la competenza del SUAP