Data: 2011-12-20 13:23:20

disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione

Buongiorno Simone, potresti indicarci le procedure e gli adempimenti a carico del Comune ai sensi della LR49/2011?

riferimento id:3040

Data: 2011-12-20 22:12:45

Re:disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione

Provo a riassumere le cose principali, la domanda che hai posto è un po’ troppo generica per un forum e la normativa molto complessa.

In sintesi, il comune deve fare:
- elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti sulla base dei programmi che i gestori inviano ai comuni. Il programma ha natura regolamentare e dura 3 anni.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge (26/12/11) i gestori degli impianti presentano alla Regione e trasmettono ai comuni, per la parte di competenza, il programma di sviluppo della rete.
Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei programmi di sviluppo dei gestori (termine ultimo 25/03/12), i comuni approvano il programma comunale degli impianti nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9.
L’art. 9 ci dice che questo programma è redatto in considerazione di vari criteri, non ultimo su: aree individuate come idonee dal regolamento urbanistico sulla base dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1. Quindi, occorre adeguare anche il regolamento urbanistico ai criteri localizzativi di cui all’art. 11 della legge.

Le procedure abilitative sono quelle della legislazione nazionale (la norma regionale non può disattenderle). Per capire le modalità abilitative bisogna mettere insieme il d.lgs. 259/2003 e il DL 98/2011. In sintesi:
- Le procedure ex art. 87 bis, dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 98/11) sono sostituite in toto dalla comunicazione ex art. 35, comma 4 del D.L. 98/2011.
- L’autorizzazione si applica ancora agli impianti con potenza in singola antenna maggiore ai 20 watt da avviare ex novo su infrastrutture da realizzare ex novo.
- La DIA con efficacia differita a 90 giorni si applica ancora agli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 7 watt e minore o uguale a 20 watt da avviare ex novo su infrastrutture da realizzare ex novo.
- La comunicazione ad efficacia immediata ex art. 35, comma 4 del D.L. 98/11 si applica per la realizzazione di impianti UMTS e altre tecnologie per la banda larga (senza limiti di potenza) su infrastrutture esistenti e per modifiche ad impianti esistenti. Si applica altresì per impianti da avviare ex novo su infrastrutture da realizzare ex novo con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.

riferimento id:3040

Data: 2011-12-21 11:05:36

Re:disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione

Nel Nostro Comune (Radda in Chianti) ha già un piano per l'installazione di antenne sper la telefonia mobile, come ci dovremmo comportare?
Potremmo semplicemente confermare il vecchio piano?
Le proposte delle compagnie telefoniche vanno accolte o c'è la possibilità di decidere quali siti scegliere?

riferimento id:3040
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it