Simone
a tuo avviso, ha sempre un senso ed è legittima la zonizzazione, sul territorio comunale, dei distributori di carburante?
Grazie fin d'ora per la tua disponibilità.
Simone
a tuo avviso, ha sempre un senso ed è legittima la zonizzazione, sul territorio comunale, dei distributori di carburante?
Grazie fin d'ora per la tua disponibilità.
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Ciao,
il dlgs 32/1998 contiene "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c ), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
L'art. 1:
1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati "impianti", sono [color=red][b]attivita' liberamente esercitate[/b][/color] sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalita' di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
L'autorizzazione e' [color=red][b]subordinata esclusivamente alla verifica della conformita' [/b][/color]alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonche' alle [b]norme di indirizzo programmatico delle regioni[/b]
L'art. 2:
3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le [color=red][b]destinazioni d'uso compatibili [/b][/color]con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modificazioni.
La norma è precedente alle disposizioni di LIBERALIZZAZIONE degli anni 2006-2010 durante i quali la liberalizzazione citata nelle disposizioni del Dlgs 32/1998 hanno avuto piena applicazione (riconosciuta da varie sentenze), alla luce delle quali:
1) gli impianti di carburante possono essere localizzati OVUNQUE purchè compatibili con le norme tecniche (codice della strada, vincoli paesaggistici, elettrodotto, idraulico ecc...)
2) è ammesso il divieto generalizzato nei centri storici
3) sono ammessi divieti specifici in singole zone o localizzazioni (per tutela di monumenti, aree ecc...)
Si vedano in particolare:
Consiglio di Stato, Sezione V, 3 luglio 2012 sent. 3889
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6736.0
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZ. I - sentenza 21 luglio 2014 n. 393
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20513.0
Anche l'ANTITRUST si è espressa sul punto:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=29642.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=14314.0
Altri approfondimenti
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7741.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=8617.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4955.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=953.0
Ciò detto deve ritenersi che lo strumento urbanistico sia SUPERATO (anche senza formale delibera) e quindi sono accoglibili tutte le istanze per impianti di nuova localizzazione in area compatibile.
[b]Riguardo al "verde pubblico"[/b]
Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 4887/2007
(urbanistica-edilizia)
Il comune di Ardea nega il rilascio di autorizzazione all’apertura di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti e il rilascio della concessione edilizia.
Relativamente alla questione strettamente urbanistica, il Consiglio di Stato rileva:
[i][...] L’altro rilievo posto a fondamento del provvedimento impugnato concerne la localizzazione dell’impianto di distribuzione del carburante che, secondo il Comune appellato, non potrebbe essere ubicato in area con destinazione “a verde pubblico di quartiere”. Al riguardo, a parte la considerazione che il rilievo concerne più specificamente la concessione edilizia per la realizzazione dell’impianto e non l’autorizzazione cd, petrolifera oggetto dell’atto impugnato, deve osservarsi che la localizzazione di un impianto di distribuzione di carburante, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 32/98, non è esclusa dalla destinazione dell’area a verde pubblico o a verde attrezzato (cfr. Cons. Stato., sez. V, 21 settembre 2005, n. 4945).
In base alla norma ora citata, infatti, gli impianti di distribuzione del carburante possono essere situati “in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A”.
Gli impianti di distribuzione del carburante, come è noto, sono ritenuti compatibili con qualsiasi destinazione di zona, stante la loro attitudine di servire ad ogni tipo di attività.
[...]
L’argomento, peraltro, si rivela del tutto astratto e, quindi, non idoneo a sorreggere l’atto impugnato, non essendo stati prospettati gli elementi di fatto necessari per individuare l’esatta collocazione dell’impianto nell’ambito del predetto piano.
Non è dato, cioè, data la genericità del rilievo, desumere, se l’impianto di cui trattasi invada aree specificamente riservate nel Piano per l’edilizia economica e popolare a verde pubblico per rispettare gli spazi verdi [b]inderogabilmente prescritti[/b] dal D.M. n. 1444 del 1968, come si afferma dal T.A.R., [b]ovvero occupi spazi ugualmente destinati a verde pubblico, ma liberamente inseriti nel progetto del piano e non resi obbligatori dagli standard urbanistici[/b].
[/i]
[b]Sulla specialità della lege statale compatibilità generale[/b]
CORTE DI CASSAZIONE PENALE – sezione terza – n. 17873/2011
(Urbanistica – edilizia)
La sentenza concerne il principio di specialità tipico del d.lgs. n. 32/1998, grazie al quale la localizzazione di impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto, non è esclusa nemmeno dalla destinazione dell'area a verde attrezzato oppure a zona agricola.
Il caso concerne il Tribunale di Reggio Calabria, in qualità di giudice del riesame, che ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo di un fabbricato in c.a. di due piani e di una pensilina in acciaio emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palmi. Il Tribunale ribadisce la valutazione del G.I.P. in ordine alla illegittimità del permesso di costruire rilasciato all'indagato per la realizzazione di un impianto di distribuzione commerciale di carburanti, da realizzarsi in zona qualificata agricola dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Taurianova.
Viene osservato, da parte dell’accusa, che il permesso di costruire risulterebbe in contrasto con l'art. 38 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Taurianova, a seguito della emanazione della legge urbanistica regionale n. 19/02, che inibisce nella sottozona E l - agricola produttiva del PRG del Comune di Taurianova - qualunque edificazione - residenziale, infrastrutturale - non strettamente funzionale alle attività agricole.
Viene osservato, altresì, che l’art. 73 della citata legge regionale Calabria n. 19/02 stabilisce espressamente che dalla data di entrata in vigore della medesima sono abrogate tutte le norme in contrasto con essa.
La Corte di Cassazione, invece, riconosce la legittimità del permesso di costruire con le seguenti motivazioni:
[i][...] Nel caso in cui si ravvisi un conflitto tra la legislazione statale e quella regionale, che disciplinino in termini differenti la stessa materia, tale conflitto non può essere risolto sulla base del criterio meramente cronologico della priorità dell'una o dell'altra legge, che riguarda le norme provenienti dalla stessa fonte e di pari dignità, ma deve essere valutato con riferimento ai parametri dettati dall'art. 117 della Costituzione, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, in tema di distribuzione della competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni.
Ove, poi, si ritenga effettivamente sussistente un conflitto la soluzione dello stesso va rimessa alla Corte Costituzionale, sollevando la questione della non manifesta infondatezza della questione di illegittimità dell'una o dell'altra legge.
Con riferimento al decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32, finalizzato alla "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997 n. 59", si osserva che lo stesso detta regole, in parte in materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, essendo, tra l'altro, ispirato da ragioni di tutela dei consumatori e, quindi, della concorrenza (art. 117, comma 1 lett. e) della Costituzione), ed in parte in materie di legislazione concorrente, quali quelle afferenti alle reti di comunicazione, di distribuzione dell'energia, governo del territorio (art. 117, comma secondo).
La legge della Regione Calabria 16.4.2002 n. 19, disciplina, invece, la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio in ambito locale, nonché l'esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative ad esso attinenti (art. 1).
Sicché, mentre quest'ultima legge detta disposizioni di carattere generale, da valere nell'ambito dell'intera Regione per il governo del territorio in materia di pianificazione urbanistica, la legge statale si riferisce ad uno specifico settore, afferente alla dislocazione delle reti di distribuzione del carburante, in cui gli interessi tutelati riguardano precipuamente la tutela dei consumatori, la funzionalità delle reti di comunicazione e solo marginalmente si intersecano con quelli relativi alla tutela del territorio.
La legge n. 32 del 1998, pertanto, ha innegabile carattere di specialità rispetto alla normativa che, in ambito locale, detta regole generali per il governo del territorio, sicché, per ritenere sussistente un conflitto tra sistemi normativi solo parzialmente concorrenti, la legge regionale avrebbe dovuto contenere uno specifico riferimento agli impianti di distribuzione di carburante, per escluderne la dislocabilità in determinate aree territoriali in contrasto con quanto previsto dalla legge statale; riferimento che nella specie non sussiste.
Deve rilevarsi in proposito che gli impianti di distribuzione di carburante, considerato il loro limitato impatto ambientale e la natura non residenziale della struttura, non si palesano certamente idonei a snaturare la destinazione impressa dall'ente locale a determinate aree, quali quelle agricole.
Peraltro, l'art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs n. 32 del 1998 fa espressamente salvi i vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali esistenti sul territorio.
Va ancora rilevato che, in evidente applicazione degli indicati criteri ermeneutici, la giurisprudenza amministrativa risulta assolutamente consolidata nell'affermare che gli impianti di distribuzione di carburante sono compatibili con qualsiasi destinazione di zona, stante la loro attitudine a servire in relazione a ogni tipo di attività, sicché è stato affermato che la loro localizzazione, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 32/98, non è esclusa neppure dalla destinazione dell'area a verde pubblico o a verde attrezzato (cfr. Cons. St., sez. V, 21 settembre 2005, n. 4945; Cons. St. sez. V, 19.9.2007 n. 4887; Cons. Stat., Sez. V, 9 giungo 2008, n. 2857; id. 23 gennaio 2007, n. 192; id. 13 dicembre 2006, n. 7377; Tar Veneto, Sez. III, I agosto 2007, n. 2626; Tar. Veneto, sez. III, 16.6.2009 n. 1805).
Non appare, infine, priva di rilievo, nel caso in esame, la circostanza che il Piano comunale di distribuzione carburanti per il Comune di Taurianova è stato deliberato ed approvato da un organo che costituisce emanazione dello stesso ente regionale (Commissario ad acta all'uopo nominato dalla Regione).
Non sussiste, pertanto, nel caso in esame, conflitto tra la legislazione in materia di governo del territorio dettata dalla Regione e la legislazione statale in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, dovendo trovare applicazione, per il principio di specialità, solo quest'ultima con riferimento alla installazione di tale tipo di struttura [...]
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