Data: 2015-11-26 07:46:35

Misure urgenti per interventi nel territorio - DL 25/11/2015 n. 185

Misure urgenti per interventi nel territorio - DL 25/11/2015 n. 185

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[b]DECRETO-LEGGE 25 novembre 2015, n. 185
[/b]Misure urgenti per interventi nel territorio. (15G00202)
(GU n.275 del 25-11-2015)
  Vigente al: 25-11-2015 
Capo I
Misure finanziarie urgenti per far fronte ad esigenze in aree territoriali

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  procedere  ad
interventi di carattere finanziario per talune aree  territoriali  in
stato di  criticita',  il  Giubileo  della  Misericordia,  iniziative
relative alla valorizzazione dell'area utilizzata  per  l'Expo  2015,
nonche' per la promozione straordinaria del made in Italy;
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
procedere ad interventi di carattere finanziario  nel  settore  delle
infrastrutture e dei trasporti, nel  settore  occupazionale,  nonche'
per il volontariato nel servizio civile, il recupero  di  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di impianti sportivi
nelle periferie  urbane,  nonche'  per  il  cinema  e  il  patrimonio
culturale;
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 13 novembre e del 23 novembre 2015;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e
forestali, del lavoro e delle politiche sociali,  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e dell'interno;

                              E m a n a

                    il seguente decreto-legge:

                              Art. 1

Disposizioni  urgenti  in  materia  di  bonifica  ambientale  e
      rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio

  1. Ai fini della prima fase del programma di bonifica ambientale  e
di rigenerazione urbana dell'area di  rilevante  interesse  nazionale
nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo  33,  commi
3, 6, 8, 10 e  12  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito con modificazioni, dalla legge 11  novembre  2014,  n.164,
sono trasferiti immediatamente al Soggetto Attuatore  50  milioni  di
euro per l'anno 2015.
                              Art. 2

          Interventi straordinari per la Regione Campania

  1. Al  fine  di  dare  esecuzione  alle  sentenze  della  Corte  di
Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa  C-297/2008)  e
del 16 luglio 2015 (causa  C-653/13),  il  Presidente  della  Regione
Campania predispone un piano straordinario d'interventi riguardanti:
    a) lo smaltimento, ove  occorra  anche  attraverso  la  messa  in
sicurezza permanente in situ, dei rifiuti  in  deposito  nei  diversi
siti  della  Regione  Campania  risalenti  al  periodo  emergenziale
2000/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;
    b) la bonifica, la riqualificazione ambientale  e  il  ripristino
dello  stato  dei  luoghi  dei  siti  di  cui  alla  lettera  a)  non
interessati  dalla  messa  in  sicurezza  permanente  e  l'eventuale
restituzione delle aree attualmente detenute in locazione  ovvero  ad
altro titolo.
  2. Il piano di cui al comma 1, comprensivo del  cronoprogramma,  e'
approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto,  dai  competenti  organi  regionali  e  costituisce
variante del vigente Piano regionale  di  gestione  dei  rifiuti.  Il
piano approvato  e'  immediatamente  trasmesso  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e ai Ministeri dell'ambiente della tutela  del
territorio e  del  mare  e  dell'economia  e  delle  finanze  per  le
valutazioni  di  competenza  che  sono  rese  entro  20  giorni  dal
ricevimento. Il Piano e' successivamente inviato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri alla Commissione europea.
  3. Ai procedimenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori,
ove occorrenti per l'attuazione dei singoli interventi, si  applicano
le disposizioni in materia di conferenza di servizi e di  termini  di
conclusione dei procedimenti di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge  26  novembre  2010,  n.  196,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.
  4. Ai fini del finanziamento del  Piano  di  cui  al  comma  1,  e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un  Fondo
con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2015, di  cui  70
milioni sono immediatamente trasferiti alla Regione Campania  per  le
finalita' di cui al comma 7 e i restanti 80 milioni  sono  trasferiti
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri  per
essere successivamente trasferiti alla Regione  Campania  sulla  base
dell'attuazione del cronoprogramma come  certificata  dal  Presidente
della Regione.
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
disciplinate le modalita' di rendicontazione delle spese sostenute  a
carico delle risorse del Fondo di cui al comma 4.
  6. In caso di mancata approvazione del Piano entro  il  termine  di
cui  al  comma  2  ovvero  di  mancato  rispetto  del  cronoprogramma
dell'attivita', si applica l'articolo  41  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234. Rimane impregiudicata  ogni  questione  riguardante  le
sentenze di cui al comma 1.
  7. In via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione  del  piano
di cui al comma 1, il Presidente della Regione Campania predispone  e
attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo  stralcio
operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non  superiore
al trenta per cento dei rifiuti  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
mediante  rimozione,  trasporto  e  smaltimento,  nonche'  mediante
recupero  energetico,  presso  impianti  nazionali  ed  esteri,  nel
rispetto della normativa nazionale  ed  europea.  A  tale  scopo,  la
Regione Campania e' autorizzata, ove necessario, all'utilizzo diretto
delle risorse del fondo nei limiti di cui al comma 4.
  8. Alle procedure di gara per l'attuazione degli interventi di  cui
al  presente  articolo  si  applica  il  Protocollo  stipulato
dall'Autorita' nazionale Anticorruzione e dalla Regione Campania.
                              Art. 3

              Finanziamento per Comune Reggio Calabria

  1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 6,  comma  5,
del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per l'anno 2015  e'
attribuito  al  Comune  di  Reggio  Calabria  un  contributo  di
10.329.479,56 euro  a  ristoro  dei  rimborsi  dell'anno  2015  delle
anticipazioni erogate in favore del medesimo comune  a  valere  sulla
«Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
                              Art. 4

              Rifinanziamento fondo emergenze nazionali

  1. La dotazione  del  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui
all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio  1992,  n.
225, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014,
n.190, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2015.
Capo II
Disposizioni finanziarie urgenti per manifestazioni ed eventi
                              Art. 5

  Iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo

  1. Per le  iniziative  relative  alla  partecipazione  dello  Stato
nell'attivita' di valorizzazione delle aree in uso alla Societa' Expo
S.p.a., anche mediante  partecipazione  al  capitale  della  societa'
proprietaria delle stesse, e' autorizzata la spesa di 50  milioni  di
euro per l'anno 2015.
  2. Nell'ambito delle iniziative di  cui  al  comma  precedente,  e'
attribuito  all'Istituto  Italiano  di  Tecnologia  (IIT)  un  primo
contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per  la
realizzazione di un progetto scientifico e di  ricerca,  sentiti  gli
enti  territoriali  e  le  principali  istituzioni  scientifiche
interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso  a
EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento.  IIT  elabora  un
progetto esecutivo che e' approvato con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze.
  3. Le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree di  cui
al comma 1 e  le  relative  modalita'  attuative  sono  definite  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze. La Presidenza  del  Consiglio
dei ministri puo' avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi  e
Prestiti S.p.a.
  4. E' autorizzato, per  l'anno  2015,  un  contributo  dello  Stato
dell'importo di 20 milioni di euro per  il  concorso  agli  oneri  di
sicurezza sostenuti dalla  Societa'  Expo  S.p.a.  in  ragione  della
qualifica di sito sensibile per la durata dell'evento.
  5. Al fine di accelerarne la messa  a  disposizione  e  l'effettiva
utilizzabilita', le  risorse  finalizzate  alla  realizzazione  della
riqualificazione  tranvia  extraurbana  Milano-Limbiate,  1°  lotto
funzionale,  sono  revocate  e  destinate,  anche  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 101, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,
alla Societa' Expo S.p.a. per fare fronte al mancato contributo della
Provincia di Milano.
                              Art. 6

                    Interventi per il Giubileo

  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un Fondo per la realizzazione  degli  interventi
Giubilari, con priorita' per la mobilita',  il  decoro  urbano  e  la
riqualificazione delle periferie, con la dotazione di 94  milioni  di
euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di  euro  per  l'anno  2016.  Il
Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del  Presidente
del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo non utilizzate  alla
chiusura  dell'esercizio  2015 sono    utilizzate    nell'esercizio
successivo.
  2. Al fine  di  incrementare  l'offerta  del  servizio  ferroviario
regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e  di  potenziare
il sistema dei servizi sanitari, in  particolare  gli  interventi  di
emergenza,  in  concomitanza  al  Giubileo  straordinario  della
Misericordia, e' attribuito alla Regione Lazio un  contributo  di  47
milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  di  cui  17  milioni  per  il
potenziamento del servizio ferroviario regionale e 30 milioni per  il
sistema dei servizi sanitari.
                              Art. 7

Misure urgenti per  il  presidio  del  territorio  in  occasione  del
                              Giubileo

  1. Al fine di corrispondere alle  esigenze  di  sicurezza  connesse
allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia  e  di
quelle  di  alcune  specifiche  aree  del  territorio  nazionale,  il
contingente di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a  siti  e
obiettivi sensibili, e' incrementato fino a 1.500  unita'  a  partire
dal 16 novembre 2015 e fino  al  30  giugno  2016.  Si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  7-bis,  commi  1,  2  e  3,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  125.  L'impiego  del  predetto
contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
del comma 2.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la  spesa  di
euro 3.764.789 per l'anno 2015 per il personale di cui  al  comma  74
dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di euro
14.312.000  per  l'anno  2016  con  specifica  destinazione  di  euro
14.012.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 300.000  per
il personale di cui al comma 75, dell'articolo 24, del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102.
  3. Per le  contingenti  esigenze  di  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica connesse all'imminente  svolgimento  del  Giubileo
straordinario  della  Misericordia,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo  55,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  e  fatto  salvo  l'articolo  88,
ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i trasferimenti del
personale del ruolo  assistenti  e  agenti  della  Polizia  di  Stato
possono essere disposti, a domanda, anche se il dipendente non  abbia
maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro
anni, nella stessa sede di servizio.
  4. Con provvedimento del Capo della Polizia  -  Direttore  Generale
della Pubblica Sicurezza sono definite  le  modalita'  attuative  del
comma 3.
                              Art. 8

                            Made in Italy

  1. Per il potenziamento delle misure straordinarie per  le  imprese
previste dall'articolo 30 del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.
164, sono stanziati ulteriori 10  milioni  di  euro  per  l'esercizio
finanziario 2015 destinati ad integrare le  attivita'  del  Piano  di
promozione straordinaria del Made in Italy.
  2. I fondi sono destinati alle misure di cui al comma 2, lettere b)
ed f) dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
in particolare quanto ad euro 2 milioni per  il  supporto  alle  piu'
rilevanti  manifestazioni  fieristiche    italiane    di    livello
internazionale e quanto ad euro 8 milioni  per  la  realizzazione  di
campagne di promozione strategica nei mercati  piu'  rilevanti  e  di
contrasto al fenomeno dell'Italian sounding.
  3.  L'ICE -  Agenzia  per    la    promozione    all'estero    e
l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  provvede  alla
realizzazione delle misure di cui al  comma  2  nell'esercizio  delle
proprie competenze istituzionali, ai sensi dell'articolo 30, comma 3,
del decreto-legge n. 133 del 2014.
Capo III
Disposizioni finanziarie urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
                              Art. 9

Revoca finanziamenti interventi non attuati e  abrogazioni  procedure
                            per aeroporti

  1. Al fine di garantire l'utilizzo delle  risorse  stanziate  e  di
accelerare la realizzazione di opere valutate di  interesse  pubblico
generale, all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
      «3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai  commi
5 e 6, le  condizioni  di  appaltabilita'  e  di  cantierabilita'  si
realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui
al  comma  2,  sono  compiuti  entro  il  31  dicembre  dell'anno
dell'effettiva  disponibilita'  delle  risorse  necessarie  ai  fini
rispettivamente corrispondenti.»;
    b) al comma 5 le parole: «dei termini fissati al comma 2  lettere
a), b) e c) per l'appaltabilita' e la  cantierabilita'  delle  opere»
sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni fissate  dal  comma
3-bis» ed in fine sono aggiunte le seguenti: «secondo le  tabelle  di
finanziamento allegate ai decreti di cui al comma 2».
  2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  hanno  effetto  per  gli
interventi finanziati a decorrere  dall'esercizio  finanziario  2014.
Sono fatti salvi gli effetti degli  adempimenti  gia'  compiuti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Il comma 3-bis, dell'articolo 71, del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 37, e' abrogato.
                              Art. 10

                      Continuita' territoriale

  1. Al  fine  di  garantire  un  completo  ed  efficace  sistema  di
collegamenti aerei da e per la Sardegna, che  consenta  la  riduzione
dei disagi derivanti dalla condizione di insularita'  e  assicuri  la
continuita' del  diritto  alla  mobilita'  anche  ai  passeggeri  non
residenti, e' attribuita alla Regione Sardegna la somma  di  euro  30
milioni per l'anno 2015. Le predette risorse non rilevano per  l'anno
2015  tra  le  entrate  finali  del  saldo  di  cui  al  comma  463
dell'articolo 1 della legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Le  spese
effettuate nel 2016 a valere sulle risorse attribuite nel 2015 di cui
al primo periodo sono escluse dai vincoli di finanza pubblica.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono impiegate in  osservanza  alle
vigenti disposizioni europee e  nazionali  in  materia  di  oneri  di
servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.
                              Art. 11

Spazi finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane

  1. Per l'esercizio finanziario 2015, ai comuni che hanno effettuato
pagamenti nell'anno 2015 con risorse proprie in  cofinanziamento  per
interventi relativi a  linee  metropolitane  approvati  dal  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  nel  trasporto
(CIPET) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della  legge  26  febbraio
1992, n. 211, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo  2  della
legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono attribuiti spazi finanziari  ai
fini del patto di stabilita' interno, pari a complessivi  50  milioni
di euro.
  2.  L'ammontare  degli  spazi  attribuiti  a  ciascun  comune  e'
determinato con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
in proporzione ai pagamenti di cui al comma 1. A tal fine,  entro  il
termine perentorio di 8 giorni successivi all'entrata in  vigore  del
presente decreto-legge i comuni  comunicano,  mediante  l'applicativo
web del patto di stabilita' interno, i pagamenti sostenuti  nell'anno
2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore  agli  spazi
disponibili, gli spazi sono attribuiti in misura  proporzionale  alle
singole richieste.
Capo IV
Disposizioni finanziarie urgenti in ambito sociale e culturale
                              Art. 12

Misure finanziarie urgenti per  interventi  in  materia  di  servizio
                          civile nazionale

  1. Al fine di aumentare il  numero  dei  volontari  da  avviare  al
servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo  nazionale  per  il
servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998,  n.
230, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015.
                              Art. 13

Rifinanziamento per l'anno 2015 del Fondo sociale per l'occupazione e
                            la formazione

  1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione  e  formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 400 milioni di euro, anche  ai
fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di  cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e successive modificazioni. Agli oneri derivanti  dal  primo  periodo
del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
economie  accertate,  relative  al  medesimo  anno  2015,  a  seguito
dell'attivita' di monitoraggio e verifica concernente le  complessive
misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti  di  accesso  al
sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al
beneficio e' da ritenersi conclusa.  E'  corrispondentemente  ridotto
per l'anno 2015 lo stanziamento del  capitolo  4236  dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
                              Art. 14

      Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica

  1. Al fine di incentivare il programma di recupero  di  immobili  e
alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  anche  per  prevenire
fenomeni di occupazione  abusiva,  e'  autorizzata  la  spesa  di  25
milioni di euro per l'anno 2015 da ripartire sulla base del programma
redatto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014,  n.
47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
                              Art. 15

Misure urgenti per favorire la  realizzazione  di  impianti  sportivi
                      nelle periferie urbane

  1. Ai fini del  potenziamento  dell'attivita'  sportiva  agonistica
nazionale  e  dello  sviluppo  della  relativa  cultura  in  aree
svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di  rimuovere
gli squilibri economico sociali e incrementare la  sicurezza  urbana,
e' istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze, per il successivo trasferimento al  bilancio  autonomo
della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  il  Fondo  «Sport  e
Periferie» da trasferire  al  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano
(CONI). A tal fine e' autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni
di euro nel triennio 2015-2017,  di  cui  20  milioni  nel  2015,  50
milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.
  2. Il Fondo e' finalizzato ai seguenti interventi:
    a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul  territorio
nazionale;
    b)  realizzazione  e  rigenerazione  di  impianti  sportivi  con
destinazione all'attivita' agonistica  nazionale,  localizzati  nelle
aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione  di
attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di  rimuovere
gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
    c) completamento e adeguamento di  impianti  sportivi  esistenti,
con destinazione all'attivita' agonistica nazionale e internazionale;
    d) attivita' e interventi finalizzati alla presentazione  e  alla
promozione della candidatura di Roma 2024.
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, il CONI
presenta  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per
l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti
e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  il  piano  pluriennale  degli
interventi, che puo'  essere  rimodulato  entro  il  28  febbraio  di
ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano
pluriennale, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano  puo'  avvalersi
del personale in servizio presso altre pubbliche  amministrazioni  in
possesso delle specifiche competenze tecniche in materia.
  4.  Il  CONI  presenta  annualmente  all'Autorita'  Vigilante  una
Relazione  sull'utilizzo  dei  Fondi  assegnati  e  sullo  stato  di
realizzazione degli interventi finanziati con le risorse  di  cui  al
comma 1.
  5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di  cui
al comma 3, e' possibile utilizzare le procedure semplificate di  cui
all'articolo 1 comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al  comma
3, le associazioni e le societa' sportive senza fini di lucro possono
presentare al Comune, sul cui territorio insiste l'impianto  sportivo
da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un  progetto  preliminare
accompagnato da un piano di fattibilita' economico finanziaria per la
rigenerazione,  la  riqualificazione  e  l'ammodernamento  e  per  la
successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a  favorire
l'aggregazione  sociale  e  giovanile.  Se  il  Comune  riconosce
l'interesse  pubblico  del  progetto  affida  la  gestione  gratuita
dell'impianto all'associazione  o  alla  societa'  sportiva  per  una
durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.
  7. Le associazioni sportive o le societa'  sportive  che  hanno  la
gestione di  un  impianto  sportivo  pubblico  possono  aderire  alle
convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la
fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine
di garantire la gestione dello stesso impianto.
  8.    Per    interventi    di    rigenerazione,    ammodernamento,
riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano  di  cui
al  comma  3,  il  Comune  puo'  deliberare  l'individuazione  degli
interventi promossi da associazioni sportive senza  scopo  di  lucro,
per l'applicazione dell'articolo 24 del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164.
                              Art. 16

                    Misure urgenti per il cinema

  1. Per l'esercizio finanziario 2015, il limite massimo  complessivo
di spesa previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre
2013, n. 112, e successive modificazioni, e' aumentato  ad  euro  140
milioni.
                              Art. 17

                      Disposizioni finanziarie

  1. Agli oneri derivanti dal  presente  decreto,  ad  esclusione  di
quelli a cui si provvede ai sensi  dell'articolo  13,  pari  a  765,1
milioni di euro per l'anno 2015, a 129,3 milioni di euro  per  l'anno
2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
    a) quanto a 483,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
riduzione delle dotazioni di competenza  e  di  cassa  relative  alle
missioni e ai programmi  di  spesa  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
    b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2015, mediante  utilizzo
delle risorse di cui all'articolo5, comma  2,  del  decreto-legge  21
giugno  2013,  n.  69,  convertito,  in  legge,  con  modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98;
    c) quanto a 27,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla
quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF);
    d) quanto  a  12  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
riduzione della dotazione del fondo relativo alle risorse finanziarie
da destinare ad ulteriori occorrenze per l'attuazione del federalismo
amministrativo di cui  all'articolo  52,  comma  8,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388;
    e) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  41,  comma
16-sexiesdecies,  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
    f) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante  utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, che sono ridotte di 5 milioni di euro
per l'anno 2015;
    g) quanto  a  11  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  2015,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  1,347  milioni  di  euro,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 8  milioni
di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della  cooperazione  internazionale  per  0,653  milioni  di  euro  e
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio per 1 milione di euro;
    h) quanto a 85 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2015  e
2016, e a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2015, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle  finanze
per 53 milioni di euro per l'anno 2015, 68 milioni per l'anno 2016  e
30 milioni di euro per  l'anno  2017;  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 14 milioni di euro
per  l'anno  2015  e  17  milioni  di  euro  per  l'anno  2016;
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 10 milioni di
euro  per  l'anno  2015;  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2  milioni
di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 6 milioni di euro per l'anno 2015;
    i) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione
della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di  cui  all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    l) quanto a  7,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16,  lettera
e), del decreto-legge 25 settembre  2009,  n.  135,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
    m) quanto a 123,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2015  mediante
corrispondente utilizzo delle ulteriori economie accertate,  relative
al medesimo anno 2015, a seguito  dell'attivita'  di  monitoraggio  e
verifica  concernente  le  complessive  misure  di  salvaguardia
dall'incremento dei requisiti di  accesso  al  sistema  pensionistico
stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
per le quali  la  certificazione  del  diritto  al  beneficio  e'  da
ritenersi  conclusa  rispetto  a  quanto  utilizzato  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del presente decreto.  E'
corrispondentemente ridotto  per  l'anno  2015  lo  stanziamento  del
capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali;
    n) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,9 milioni  di
euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo  per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, e successive modificazioni.
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti,  da  adottare  entro  10
giorni dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  le  occorrenti
variazioni di bilancio,  anche  in  conto  residui.  Ove  necessario,
previa  richiesta  dell'amministrazione  competente,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  puo'  disporre  il  ricorso  ad
anticipazioni  di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  avviene
tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa.
                              Art. 18

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 25 novembre 2015

                            MATTARELLA

                              Renzi, Presidente del Consiglio dei   
                                  ministri                           

                              Padoan, Ministro dell'economia e delle
                                  finanze                           

                                Galletti, Ministro dell'ambiente e   
                                  della tutela del territorio e del 
                                  mare                             

                                Delrio, Ministro delle infrastrutture
                                  e dei trasporti                   

                                Martina, Ministro delle politiche   
                                  agricole alimentari e forestali   

                                Poletti, Ministro del lavoro e delle 
                                  politiche sociali                 

                                Franceschini, Ministro dei beni e   
                                  delle attivita' culturali e del   
                                  turismo                           

                                Alfano, Ministro dell'interno       
Visto, il Guardasigilli: Orlando
                                                            Allegato

[b]              Parte di provvedimento in formato grafico
[/b]

riferimento id:30387

Data: 2015-12-02 06:45:19

Re:Misure urgenti per interventi nel territorio - DL 25/11/2015 n. 185

[size=12pt][color=red][b]Approfondimenti[/b][/color][/size]

Più che Decreto Happy Days, Decreto Insalata Edilizia: tutto quello che c’è dentro
http://www.ediltecnico.it/35927/decreto-happy-days-decreto-insalata-edilizia-tutto-quello-che-contiene/

riferimento id:30387
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