Misure urgenti per interventi nel territorio - DL 25/11/2015 n. 185
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[b]DECRETO-LEGGE 25 novembre 2015, n. 185
[/b]Misure urgenti per interventi nel territorio. (15G00202)
(GU n.275 del 25-11-2015)
Vigente al: 25-11-2015
Capo I
Misure finanziarie urgenti per far fronte ad esigenze in aree territoriali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere ad
interventi di carattere finanziario per talune aree territoriali in
stato di criticita', il Giubileo della Misericordia, iniziative
relative alla valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo 2015,
nonche' per la promozione straordinaria del made in Italy;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
procedere ad interventi di carattere finanziario nel settore delle
infrastrutture e dei trasporti, nel settore occupazionale, nonche'
per il volontariato nel servizio civile, il recupero di alloggi di
edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di impianti sportivi
nelle periferie urbane, nonche' per il cinema e il patrimonio
culturale;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 13 novembre e del 23 novembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e
forestali, del lavoro e delle politiche sociali, dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di bonifica ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio
1. Ai fini della prima fase del programma di bonifica ambientale e
di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale
nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33, commi
3, 6, 8, 10 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164,
sono trasferiti immediatamente al Soggetto Attuatore 50 milioni di
euro per l'anno 2015.
Art. 2
Interventi straordinari per la Regione Campania
1. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di
Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e
del 16 luglio 2015 (causa C-653/13), il Presidente della Regione
Campania predispone un piano straordinario d'interventi riguardanti:
a) lo smaltimento, ove occorra anche attraverso la messa in
sicurezza permanente in situ, dei rifiuti in deposito nei diversi
siti della Regione Campania risalenti al periodo emergenziale
2000/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;
b) la bonifica, la riqualificazione ambientale e il ripristino
dello stato dei luoghi dei siti di cui alla lettera a) non
interessati dalla messa in sicurezza permanente e l'eventuale
restituzione delle aree attualmente detenute in locazione ovvero ad
altro titolo.
2. Il piano di cui al comma 1, comprensivo del cronoprogramma, e'
approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, dai competenti organi regionali e costituisce
variante del vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti. Il
piano approvato e' immediatamente trasmesso alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e ai Ministeri dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare e dell'economia e delle finanze per le
valutazioni di competenza che sono rese entro 20 giorni dal
ricevimento. Il Piano e' successivamente inviato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri alla Commissione europea.
3. Ai procedimenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori,
ove occorrenti per l'attuazione dei singoli interventi, si applicano
le disposizioni in materia di conferenza di servizi e di termini di
conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.
4. Ai fini del finanziamento del Piano di cui al comma 1, e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo
con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 70
milioni sono immediatamente trasferiti alla Regione Campania per le
finalita' di cui al comma 7 e i restanti 80 milioni sono trasferiti
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per
essere successivamente trasferiti alla Regione Campania sulla base
dell'attuazione del cronoprogramma come certificata dal Presidente
della Regione.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalita' di rendicontazione delle spese sostenute a
carico delle risorse del Fondo di cui al comma 4.
6. In caso di mancata approvazione del Piano entro il termine di
cui al comma 2 ovvero di mancato rispetto del cronoprogramma
dell'attivita', si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre
2012, n. 234. Rimane impregiudicata ogni questione riguardante le
sentenze di cui al comma 1.
7. In via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano
di cui al comma 1, il Presidente della Regione Campania predispone e
attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio
operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore
al trenta per cento dei rifiuti di cui al comma 1, lettera a),
mediante rimozione, trasporto e smaltimento, nonche' mediante
recupero energetico, presso impianti nazionali ed esteri, nel
rispetto della normativa nazionale ed europea. A tale scopo, la
Regione Campania e' autorizzata, ove necessario, all'utilizzo diretto
delle risorse del fondo nei limiti di cui al comma 4.
8. Alle procedure di gara per l'attuazione degli interventi di cui
al presente articolo si applica il Protocollo stipulato
dall'Autorita' nazionale Anticorruzione e dalla Regione Campania.
Art. 3
Finanziamento per Comune Reggio Calabria
1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5,
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per l'anno 2015 e'
attribuito al Comune di Reggio Calabria un contributo di
10.329.479,56 euro a ristoro dei rimborsi dell'anno 2015 delle
anticipazioni erogate in favore del medesimo comune a valere sulla
«Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Art. 4
Rifinanziamento fondo emergenze nazionali
1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014,
n.190, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2015.
Capo II
Disposizioni finanziarie urgenti per manifestazioni ed eventi
Art. 5
Iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo
1. Per le iniziative relative alla partecipazione dello Stato
nell'attivita' di valorizzazione delle aree in uso alla Societa' Expo
S.p.a., anche mediante partecipazione al capitale della societa'
proprietaria delle stesse, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per l'anno 2015.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, e'
attribuito all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) un primo
contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la
realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli
enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche
interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a
EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un
progetto esecutivo che e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze.
3. Le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree di cui
al comma 1 e le relative modalita' attuative sono definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze. La Presidenza del Consiglio
dei ministri puo' avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e
Prestiti S.p.a.
4. E' autorizzato, per l'anno 2015, un contributo dello Stato
dell'importo di 20 milioni di euro per il concorso agli oneri di
sicurezza sostenuti dalla Societa' Expo S.p.a. in ragione della
qualifica di sito sensibile per la durata dell'evento.
5. Al fine di accelerarne la messa a disposizione e l'effettiva
utilizzabilita', le risorse finalizzate alla realizzazione della
riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto
funzionale, sono revocate e destinate, anche in attuazione
dell'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
alla Societa' Expo S.p.a. per fare fronte al mancato contributo della
Provincia di Milano.
Art. 6
Interventi per il Giubileo
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo per la realizzazione degli interventi
Giubilari, con priorita' per la mobilita', il decoro urbano e la
riqualificazione delle periferie, con la dotazione di 94 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro per l'anno 2016. Il
Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo non utilizzate alla
chiusura dell'esercizio 2015 sono utilizzate nell'esercizio
successivo.
2. Al fine di incrementare l'offerta del servizio ferroviario
regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e di potenziare
il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di
emergenza, in concomitanza al Giubileo straordinario della
Misericordia, e' attribuito alla Regione Lazio un contributo di 47
milioni di euro per l'anno 2015, di cui 17 milioni per il
potenziamento del servizio ferroviario regionale e 30 milioni per il
sistema dei servizi sanitari.
Art. 7
Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del
Giubileo
1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse
allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di
quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, il
contingente di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, e' incrementato fino a 1.500 unita' a partire
dal 16 novembre 2015 e fino al 30 giugno 2016. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto
contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
del comma 2.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di
euro 3.764.789 per l'anno 2015 per il personale di cui al comma 74
dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di euro
14.312.000 per l'anno 2016 con specifica destinazione di euro
14.012.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 300.000 per
il personale di cui al comma 75, dell'articolo 24, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
3. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica connesse all'imminente svolgimento del Giubileo
straordinario della Misericordia, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e fatto salvo l'articolo 88,
ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i trasferimenti del
personale del ruolo assistenti e agenti della Polizia di Stato
possono essere disposti, a domanda, anche se il dipendente non abbia
maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro
anni, nella stessa sede di servizio.
4. Con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza sono definite le modalita' attuative del
comma 3.
Art. 8
Made in Italy
1. Per il potenziamento delle misure straordinarie per le imprese
previste dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2015 destinati ad integrare le attivita' del Piano di
promozione straordinaria del Made in Italy.
2. I fondi sono destinati alle misure di cui al comma 2, lettere b)
ed f) dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
in particolare quanto ad euro 2 milioni per il supporto alle piu'
rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello
internazionale e quanto ad euro 8 milioni per la realizzazione di
campagne di promozione strategica nei mercati piu' rilevanti e di
contrasto al fenomeno dell'Italian sounding.
3. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla
realizzazione delle misure di cui al comma 2 nell'esercizio delle
proprie competenze istituzionali, ai sensi dell'articolo 30, comma 3,
del decreto-legge n. 133 del 2014.
Capo III
Disposizioni finanziarie urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
Art. 9
Revoca finanziamenti interventi non attuati e abrogazioni procedure
per aeroporti
1. Al fine di garantire l'utilizzo delle risorse stanziate e di
accelerare la realizzazione di opere valutate di interesse pubblico
generale, all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai commi
5 e 6, le condizioni di appaltabilita' e di cantierabilita' si
realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui
al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno
dell'effettiva disponibilita' delle risorse necessarie ai fini
rispettivamente corrispondenti.»;
b) al comma 5 le parole: «dei termini fissati al comma 2 lettere
a), b) e c) per l'appaltabilita' e la cantierabilita' delle opere»
sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni fissate dal comma
3-bis» ed in fine sono aggiunte le seguenti: «secondo le tabelle di
finanziamento allegate ai decreti di cui al comma 2».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per gli
interventi finanziati a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.
Sono fatti salvi gli effetti degli adempimenti gia' compiuti alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il comma 3-bis, dell'articolo 71, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 37, e' abrogato.
Art. 10
Continuita' territoriale
1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di
collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione
dei disagi derivanti dalla condizione di insularita' e assicuri la
continuita' del diritto alla mobilita' anche ai passeggeri non
residenti, e' attribuita alla Regione Sardegna la somma di euro 30
milioni per l'anno 2015. Le predette risorse non rilevano per l'anno
2015 tra le entrate finali del saldo di cui al comma 463
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le spese
effettuate nel 2016 a valere sulle risorse attribuite nel 2015 di cui
al primo periodo sono escluse dai vincoli di finanza pubblica.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono impiegate in osservanza alle
vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di
servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.
Art. 11
Spazi finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane
1. Per l'esercizio finanziario 2015, ai comuni che hanno effettuato
pagamenti nell'anno 2015 con risorse proprie in cofinanziamento per
interventi relativi a linee metropolitane approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto
(CIPET) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 26 febbraio
1992, n. 211, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2 della
legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono attribuiti spazi finanziari ai
fini del patto di stabilita' interno, pari a complessivi 50 milioni
di euro.
2. L'ammontare degli spazi attribuiti a ciascun comune e'
determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
in proporzione ai pagamenti di cui al comma 1. A tal fine, entro il
termine perentorio di 8 giorni successivi all'entrata in vigore del
presente decreto-legge i comuni comunicano, mediante l'applicativo
web del patto di stabilita' interno, i pagamenti sostenuti nell'anno
2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi
disponibili, gli spazi sono attribuiti in misura proporzionale alle
singole richieste.
Capo IV
Disposizioni finanziarie urgenti in ambito sociale e culturale
Art. 12
Misure finanziarie urgenti per interventi in materia di servizio
civile nazionale
1. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al
servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il
servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n.
230, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015.
Art. 13
Rifinanziamento per l'anno 2015 del Fondo sociale per l'occupazione e
la formazione
1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 400 milioni di euro, anche ai
fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal primo periodo
del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
economie accertate, relative al medesimo anno 2015, a seguito
dell'attivita' di monitoraggio e verifica concernente le complessive
misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al
beneficio e' da ritenersi conclusa. E' corrispondentemente ridotto
per l'anno 2015 lo stanziamento del capitolo 4236 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 14
Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica
1. Al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e
alloggi di edilizia residenziale pubblica anche per prevenire
fenomeni di occupazione abusiva, e' autorizzata la spesa di 25
milioni di euro per l'anno 2015 da ripartire sulla base del programma
redatto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.
47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
Art. 15
Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi
nelle periferie urbane
1. Ai fini del potenziamento dell'attivita' sportiva agonistica
nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree
svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere
gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana,
e' istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e
Periferie» da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI). A tal fine e' autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni
di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50
milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.
2. Il Fondo e' finalizzato ai seguenti interventi:
a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio
nazionale;
b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con
destinazione all'attivita' agonistica nazionale, localizzati nelle
aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di
attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere
gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti,
con destinazione all'attivita' agonistica nazionale e internazionale;
d) attivita' e interventi finalizzati alla presentazione e alla
promozione della candidatura di Roma 2024.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, il CONI
presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per
l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti
e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli
interventi, che puo' essere rimodulato entro il 28 febbraio di
ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano
pluriennale, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano puo' avvalersi
del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in
possesso delle specifiche competenze tecniche in materia.
4. Il CONI presenta annualmente all'Autorita' Vigilante una
Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di
realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al
comma 1.
5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di cui
al comma 3, e' possibile utilizzare le procedure semplificate di cui
all'articolo 1 comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma
3, le associazioni e le societa' sportive senza fini di lucro possono
presentare al Comune, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo
da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare
accompagnato da un piano di fattibilita' economico finanziaria per la
rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la
successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire
l'aggregazione sociale e giovanile. Se il Comune riconosce
l'interesse pubblico del progetto affida la gestione gratuita
dell'impianto all'associazione o alla societa' sportiva per una
durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.
7. Le associazioni sportive o le societa' sportive che hanno la
gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle
convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la
fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine
di garantire la gestione dello stesso impianto.
8. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento,
riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano di cui
al comma 3, il Comune puo' deliberare l'individuazione degli
interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro,
per l'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164.
Art. 16
Misure urgenti per il cinema
1. Per l'esercizio finanziario 2015, il limite massimo complessivo
di spesa previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, e successive modificazioni, e' aumentato ad euro 140
milioni.
Art. 17
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione di
quelli a cui si provvede ai sensi dell'articolo 13, pari a 765,1
milioni di euro per l'anno 2015, a 129,3 milioni di euro per l'anno
2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 483,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante
riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle
missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei
Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo5, comma 2, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla
quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF);
d) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2015, mediante
riduzione della dotazione del fondo relativo alle risorse finanziarie
da destinare ad ulteriori occorrenze per l'attuazione del federalismo
amministrativo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23
dicembre 2000, n. 388;
e) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41, comma
16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
f) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, che sono ridotte di 5 milioni di euro
per l'anno 2015;
g) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per 1,347 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 8 milioni
di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 0,653 milioni di euro e
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio per 1 milione di euro;
h) quanto a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e
2016, e a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze
per 53 milioni di euro per l'anno 2015, 68 milioni per l'anno 2016 e
30 milioni di euro per l'anno 2017; l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 14 milioni di euro
per l'anno 2015 e 17 milioni di euro per l'anno 2016;
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 10 milioni di
euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni
di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 6 milioni di euro per l'anno 2015;
i) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione
della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
l) quanto a 7,9 milioni di euro per l'anno 2015, mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera
e), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
m) quanto a 123,6 milioni di euro per l'anno 2015 mediante
corrispondente utilizzo delle ulteriori economie accertate, relative
al medesimo anno 2015, a seguito dell'attivita' di monitoraggio e
verifica concernente le complessive misure di salvaguardia
dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
per le quali la certificazione del diritto al beneficio e' da
ritenersi conclusa rispetto a quanto utilizzato ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del presente decreto. E'
corrispondentemente ridotto per l'anno 2015 lo stanziamento del
capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
n) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,9 milioni di
euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario,
previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene
tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa.
Art. 18
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo
Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
[b] Parte di provvedimento in formato grafico
[/b]
[size=12pt][color=red][b]Approfondimenti[/b][/color][/size]
Più che Decreto Happy Days, Decreto Insalata Edilizia: tutto quello che c’è dentro
http://www.ediltecnico.it/35927/decreto-happy-days-decreto-insalata-edilizia-tutto-quello-che-contiene/