Data: 2015-11-25 11:38:34

Somministrazione a favore dei NON alloggiati in strutture ricettive.

Il D. Lgs 23 maggio 2011, n. 79, all’art. 1 approva il cosiddetto  “Codice del Turismo”, contenuto nell’allegato 1.

Detto Codice del Turismo, all’art. 8, comma 2, con riferimento alle attività ricettive dispone, tra le altre, che “Nell’ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, ……...”.

La sentenza n. 80/2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diversi articoli del suddetto Codice del Turismo contenuto nell’allegato 1, tra i quali l’art. 8 suddetto, che per l’appunto prevedeva la facoltà di somministrare anche agli ospiti degli alloggiati ed coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

Considerato che detta facoltà era stata prevista originariamente dall’art. 9 della Legge 29 marzo 2001, n 135, ma quest’ultima è stata abrogata dall’art. 3, comma 1, lettera l) del suddetto D. Lgs 23 maggio 2011, n. 79, articolo che non risulta essere stato dichiarato incostituzionale, si chiede se effettivamente oggi la suddetta facoltà di somministrazione nei confronti dei non alloggiati, come sopra individuati, sia consentita ed eventualmente sulla base di quale disposizione normativa.
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riferimento id:30379

Data: 2015-11-25 15:42:03

Re:Somministrazione a favore dei NON alloggiati in strutture ricettive.

è possibile ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera a) della LR 5/2006, come modificata dalla LR 17/2006.

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Data: 2015-12-01 09:34:17

Re:Somministrazione a favore dei NON alloggiati in strutture ricettive.

CONTRODEDUZIONI e APPROFONDIMENTI in merito alla risposta al quesito relativo alla Somministrazione a favore dei NON alloggiati in strutture ricettive.
Negli esercizi ricettivi la possibilità di somministrare alimenti e bevande nei fronti degli ospiti degli alloggiati, ed a favore di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasioni di manifestazioni e convegni organizzati, è stata prevista originariamente dall’art. 9 della Legge 29 marzo 2001, n 135.
Il D.L.vo  23 maggio 2011, n. 79, cosiddetto Codice del Turismo, all’art. 3, comma 1, lettera l) ha disposto l’abrogazione di diverse leggi tra cui la predetta legge n. 135/2001, 
La facoltà di somministrazione sopra evidenziata è stata però ripresa dall’art. 8, comma 2, Allegato 1, del D.L.vo medesimo.
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 80/2012 ha dichiarato la illegittimità costituzionale  di numerosi articoli del predetto “Allegato 1” del D.L.vo 79/2011, tra cui anche dall’art. 8, comma 2,
Considerato quanto sopra sembrerebbe che attualmente lo svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande sopra specificata non sia più consentita.
In relazione a quanto sopra sarebbe opportuno più che mai un chiarimento da parte del legislatore.
Inoltre:
La L.R. n. 18 maggio 2006, n. 5, (Disciplina generale delle attività commerciali), della Regione Sardegna, all’art. 25, recante “Autorizzazioni non soggette ad autorizzazione”, al comma 2 dispone testualmente “ Sono, inoltre, escluse dall’applicazione degli articoli 22 e 23:
a) le attività di somministrazione di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;”
I suddetti articoli 22 e 23 riguardano rispettivamente:
Art. 22 – Programmazione delle attività di somministrazione aperte al pubblico.
Art. 23 – Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

L’art. 25 pertanto altro non fa che escludere dal regime autorizzatorio (oggi scia / duaap) della legge regionale stessa, le attività di somministrazione nei confronti delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, dei loro ospiti e nei confronti di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, proprio perché dette attività erano disciplinate da altre normative.

Dal momento che la tipologia di somministrazione a cui fa riferimento la legge regionale non esiste più, ad eccezione della somministrazione nei soli confronti delle persone alloggiate, facoltà insita nella stessa autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva, ciò non comporta alcuna limitazione alla legge regionale medesima.

Non si ritiene corretto pertanto sostenere che la L.R. citata stia prevedendo e disciplinando la facoltà di “somministrare a favore degli ospiti degli alloggiati e nei confronti di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati”. Dall’abrogazione della legge n. 135/2001 e dalla pronuncia di illegittimità costituzionale di cui si è detto, la predetta facoltà non risulterebbe più contemplata dalla normativa vigente.

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