Data: 2015-11-25 09:03:25

dubbi art. 17 bis l. 241/90

Nel caso in cui un'amministrazione cosiddetta "procedente", a cui cioè è stata rivolta una domanda di rilascio di un provvedimento, debba rilasciare il suddetto dopo aver acquisito il nulla osta, l'assenso o il parere di un'altra amministrazione o ente, il nuovo articolo 17-bis della legge 241/1990 prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche o per i gestori di beni e servizi pubblici di comunicare il suddetto assenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento corredato della relativa documentazione......Che cosa si intende per schema di provvedimmento???????
Grazie

riferimento id:30373

Data: 2015-11-25 14:51:53

Re:dubbi art. 17 bis l. 241/90


Nel caso in cui un'amministrazione cosiddetta "procedente", a cui cioè è stata rivolta una domanda di rilascio di un provvedimento, debba rilasciare il suddetto dopo aver acquisito il nulla osta, l'assenso o il parere di un'altra amministrazione o ente, il nuovo articolo 17-bis della legge 241/1990 prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche o per i gestori di beni e servizi pubblici di comunicare il suddetto assenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento corredato della relativa documentazione......Che cosa si intende per schema di provvedimmento???????
Grazie
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Non prendere alla lettera la norma (a volte chi la scrive non ha pratica "amministrativa" o ce l'ha limitata ad un settore, spesso ministeriale).
E' prassi, in specifici settori, chiedere il PARERE inviando lo SCHEMA DEL PROVVEDIMENTO da adottare su cui si chiede l'OK.

NON è il caso degli ENTI LOCALI dove la prassi è del tutto diversa. Si richiede il parere allegando gli atti presentati ... e solo al termine si redige l'atto finale.

QUINDI considera la norma come se dicesse "[color=red][b]dal ricevimento della richiesta di parere[/b][/color]"


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Art. 17-bis. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
[color=red](articolo introdotto dall'art. 3 della legge n. 124 del 2015)
[/color]
1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

riferimento id:30373

Data: 2015-11-27 16:41:56

Re:dubbi art. 17 bis l. 241/90

Tratteremo di questi e molti altri argomenti nel prossimo incontro di formazione che si terrà ad APRILIA il prossimo 15 dicembre 2015
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[color=blue][b]Sessione di formazione A (ore 9,30-13,00)
[/b][/color]La disciplina del procedimento amministrativo
Le procedure semplificate (scia, comunicazione e simili)
Irricevibilità, vizi tecnologici, procedurali e sostanziali
La conformazione
La conferenza di servizi
L'atto finale ed i pareri
Autotutela, ricorsi e correzione degli atti
Risposta ai quesiti

[color=red][b]Sessione di formazione B (ore 14,00-17,30)
[/b][/color]Polizia amministrativa e TULPS
Procedure e controlli in materia di polizia amministrativa
Il procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981)
Disciplina delle sanzioni amministrative interdittive
Casistiche più ricorrenti
Risposta ai quesiti

[b][color=blue]Docente: dott. Simone Chiarelli[/color][/b]

Per maggiori dettagli:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=30434.0

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