- Quesito multiplo:
Premessa:
- un concessionario titolare di posteggio ha dato in affitto l'azienda ad un'altro soggetto che è subentrato nel posteggio e nella concessione, adesso il titolare originario è in pensione e quindi non è più iscritto ne all'inps ne ha più partitita iva, ed a causa dei mancati pagamenti da parte dell'affittuario ha risolto il contratto d'affitto d'azienda e vuole affittarla ad un nuovo imprenditore.
1) l'imprenditotore pensionato può mantenere la titolarità dell'azienda e darla poi in affitto?
2) Cedente e cessionario sono tenuti ai sensi della L.R. 63 a presentare il Durc. Il cedente quindi è l'impreditore pensionato e quindi non più iscritto all'Inps come ci si comporta con il Durc?
3) l'affittuario che cessa non deve presentare il Durc?
4) il Durc lo presenterà solo il nuovo Affittuario ?
saluti e grazie massimo
[color=red]Usiamo delle sigle. A ha dato in affitto a B. Cessato l'affitto A vuole dare in affitto a C senza esercitare direttamente.[/color]
1) l'imprenditotore pensionato può mantenere la titolarità dell'azienda e darla poi in affitto?
[color=red]CERTO!!!!!![/color]
2) Cedente e cessionario sono tenuti ai sensi della L.R. 63 a presentare il Durc. Il cedente quindi è l'impreditore pensionato e quindi non più iscritto all'Inps come ci si comporta con il Durc?
[color=red]Fermo, il cedente non deve presentare NIENTE in quanto non eserciterà l'attività. A non deve fare adempimenti. B comunica cessazione e C comunica subingresso in A.[/color]
3) l'affittuario che cessa non deve presentare il Durc?
[color=red]No, chi cessa non presenta DURC[/color]
4) il Durc lo presenterà solo il nuovo Affittuario ?
[color=red]No, dal 1 gennaio in base al Dl 201/2011 NON si presenta alcun DURC (non trova più applicazione la legge regionale di modifica della lr 28/2005)[/color]
grazie sempre disponibilissimo
su che base del dl 201 non trova applicazione la 63?
mi sai dire l'articolo ?
ciao e grazie di nuovo
massimo
Più precisamente la SOPPRESSIONE DEL DURC è disposta da:
L. 12-11-2011 n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265, S.O.
Art. 15 Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;
b) all'articolo 41, il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;
d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1.[color=red] Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»[/color];
e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:
«Art. 72. (L) - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»;
f) all'articolo 74, comma 2:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»;
2) è aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».
Art. 36 Entrata in vigore
1. .............. [color=red]la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012[/color].
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.