Buongiorno,
in un abitazione rurale la costruzione di un portico tradizionale addossato ad una parete del fabbricato con il lato minore superiore a metri 2,00 costituisce ex art. 10 c. 3 del DPGR n° 64R/2013 relativamente alla solo parte eccedente incremento di SUL.
Non è prevista nessuna modifica alla destinazione d'uso agricola. Il richiedente esercita l'attività agricola anche se non è uno IAP.
Il RU vigente ammette ampliamenti "una tantum" delle residenze rurali con limitazioni.
L'art. 71 c. 1 lett. h) pare ammettere l'intervento ma la lettura del disposto combinato con gli artt. successivi non è così scontato?
Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti.
L’art. 71, comma 1 della LR 65/2014 detta gli interventi consentiti per i fabbricati vincolati alla destinazione d’uso agricola. Fra questi interventi ci sono anche le addizioni volumetriche agli edifici con ampliamento della sagoma esistente, fatti salvi i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Ai sensi del DPGR 64R/2013 il volume è dato dalla Sul complessiva dei singoli piani per l’altezza interna netta (Hin) di ciascun piano o locale.
Ai sensi ancora del DPGR 64R/2013, come hai citato tu, [i]dal computo della superficie utile lorda sono escluse le logge o portici con il lato minore non superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna del fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini del computo della superficie utile lorda (Sul) si considera la sola parte eccedente la misura indicata. Determina comunque incremento di superficie utile lorda (Sul) l’eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande[/i]
Questo è in linea con la giurisprudenza , vedi TAR Napoli 971/2014
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=A7DIIULCV5KRK74GR3D2XNJ6AU&q=
Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 71 citato, sono sempre ammessi particolari interventi per lo IAP in aggiunta a quelli del comma 1. In questo caso la legge detta delle condizioni generali non derogabili dal regolamento urbanistico se non nei limiti lì indicati. Qua trovi il discorso dell'unatantum.
Quindi, non vedo problemi di ordine generale. Dalla verifica della situazione contingente (vincoli, ecc.) e dall’applicazione del regolamento edilizio/urbanistico deriverà l’effettiva possibilità dell’addizione. L’art. 71 riguarda le destinazioni d’uso agricole in assenza di PMAA, gli articoli successivi concernono gli interventi che possono agganciarsi alla finalità del PMAA
Il comma 1 dell'art. 71 (a mio avviso scritto male) è un elenco di categorie d'intervento consentite sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale. Infatti non c'è alcuna indicazione delle misure consentite per gli ampliamenti, ecc...
E' pacifico quindi, che le categorie d'intervento previste dall'elenco del comma 1, possano essere attuate solo nel disposto combinato delle indicazioni date nei commi successivi, nonché in osservanza delle limitazioni che possano derivare dall'art. 72.
In più, occorre precisare, che gli strumenti urbanistici comunali non possono dare disposizioni in contrasto con tali precetti.
L'ampliamento o addizione volumetrica in oggetto relativo al portico (solo porzione eccedente i metri 2,00) è minore del 10% del volume del fabbricato principale.
L'art. 71 c. 1 lett. h) pare ammettere l'intervento in assenza di programma aziendale poiché parla di addizioni volumetriche di cui all’articolo 134, comma 1, lettera g), e non riserva l’intervento ai soli “I.A.P.”, ma però il comma 2 dello stesso art. 71 disciplina gli ampliamenti riservando tali interventi ai soli “I.A.P.” ma il soggetto richiedente non è “I.A.P.” ?
Che differenza c’è fra addizioni volumetriche di cui all’articolo 134, comma 1, lettera g) ed ampliamento, poiché l'addizione volumetrica è di fatto un ampliamento?
Il comma 2 dell'art. 71, riserva allo IAP la possibilità di eseguire l'ampliamento volumetrico (senza programma) nella misura del 10%, mentre l'art. 72 ci dice che l'imprenditore non IAP, per attuare quello stesso ampliamento deve fare il programma?
Ringrazio anticipatamente
il comma 2 dell’art. 71 rappresenta qualcosa di specifico per lo IAP. Se Tizio è IAP allora può spingersi SOLO fino a quello previsto dal comma 2 (IAP è colui che dedica all’attività agricola anche solo il 50% del suo tempo lavorativo) Io non citerei gli art. 72 e seguenti che riguardano i programmi aziendali, quindi altri tipi di interventi previa condizione del PPMA
http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=6221
Ai sensi del DPR 380/01 (vedi comma 3) le addizioni volumetriche sopra il 20% rappresentano un ampliamento–intervento di nuova costruzione ed è quello al quale si riferisce l’art. 134 della LR toscana.
Confronta con il successivo art. 135, comma 2, lett. e)