Salve,
Dovrei aprire un circolo culturale riservato a soci in uno spazio interrato destinato a magazzino.
L'aspetto legato all'asl mi è abbastanza chiaro. Ho già avuto un incontro con l'Asl di zona.
Ho solo un dubbio sulla necessita della deroga in relazione al tipo di attività esercitata: non industriale e non aziendale, senza lavoratori subordinati, ma con soci volontari.
È vero che c'è permanenza di persona, ma non di lavoratori.
Cosa si prevede per questo tipo di utilizzo dell'interrato a livello normativo di deroga.
Chiedo cortesemente parere in merito.
Ho invece meno chiara la materia Agibilità edilizia.
In comune mi dicono che un locale interrato magazzino è considerato accessorio, a meno che non esista una pratica edilizia dedicata o un condono.
Per loro in un locale accessorio, che quindi non produce volumetria e SLP (superficie lorda abitabile), non è possibile esercitare attività privata di associazione.
La normativa in materia di edilizia però prevede la destinazione d'uso magazzino a prescindere come tipologia di collocamento, non si menziona nulla relativamente ai vincoli di uno spazio accessorio.
L'aspetto importante è la sola destinazione, è corretto?
Infine il comune sostiene che tale spazio andrebbe rivalutato, facendo nuova pratica edilizia, ricollocando lo spazio di nuovo come magazzino, ma pagando gli oneri perchè diventi SLP.
Dalle mie ricerche non trovo risposte in merito.
Chiedo quindi cortesemente un chiarimento.
Grazie mille per l'attenzione
Cordiali saluti
Davide
Dovrei aprire un circolo culturale riservato a soci in uno spazio interrato destinato a magazzino.
L'aspetto legato all'asl mi è abbastanza chiaro. Ho già avuto un incontro con l'Asl di zona.
Ho solo un dubbio sulla necessita della deroga in relazione al tipo di attività esercitata: non industriale e non aziendale, senza lavoratori subordinati, ma con soci volontari.
È vero che c'è permanenza di persona, ma non di lavoratori.
Cosa si prevede per questo tipo di utilizzo dell'interrato a livello normativo di deroga.
Chiedo cortesemente parere in merito.
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L’ambito del volontariato è considerato dal D.lgs. 81/08, così come modificato dal D.lgs. 106/09, e sostanzialmente divide i volontari in due categorie:
- i volontari di Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e speleologico, Protezione Civile e di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
- i volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266 e del servizio civile
Per quanto riguarda il primo gruppo, i volontari sono a tutti gli effetti equiparati a lavoratori:
D.lgs. 81/08, Art. 3, comma 3bis
“[...] le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.”.
In attesa dei decreti attuativi si applicano le nome del D.Lgs 81/08 (fatti salvi i casi in cui siano già stati emanati dei decreti attuativi ai sensi del D.lgs. 626/94, che rimangono validi fino all’emanazione di eventuali nuovi decreti attuativi ai sensi del Decreto 81).
I volontari del secondo gruppo sono invece equiparati a lavoratori autonomi.
A MIO AVVISO IN OGNI CASO OCCORRE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SE VI E' PERMANENZA NEL LOCALE INTERRATO DEI VOLONTARI. DEROGA CONCEDIBILE CON CAUTELE (ES. LIMITI DI ORARI) O ALTRE PRESCRIZIONI
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Ho invece meno chiara la materia Agibilità edilizia.
In comune mi dicono che un locale interrato magazzino è considerato accessorio, a meno che non esista una pratica edilizia dedicata o un condono.
Per loro in un locale accessorio, che quindi non produce volumetria e SLP (superficie lorda abitabile), non è possibile esercitare attività privata di associazione.
La normativa in materia di edilizia però prevede la destinazione d'uso magazzino a prescindere come tipologia di collocamento, non si menziona nulla relativamente ai vincoli di uno spazio accessorio.
L'aspetto importante è la sola destinazione, è corretto?
Infine il comune sostiene che tale spazio andrebbe rivalutato, facendo nuova pratica edilizia, ricollocando lo spazio di nuovo come magazzino, ma pagando gli oneri perchè diventi SLP.
Dalle mie ricerche non trovo risposte in merito.
Chiedo quindi cortesemente un chiarimento.
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Ai sensi dell'art. 32 comma 4 della L. 7-12-2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
QUINDI SE LA TUA ASSOCIAZIONE E' ISCRITTA NELL'ELENCO DELLE ASP PUOI USARE IL MAGAZZINO SENZA ALCUN VINCOLO.
ALTRIMENTI OCCORRE FAR RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA EDILIZIA E ATTIVARE IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO (SE PREVISTO).
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Gentile Simone la ringrazio.
Rimane un aspetto ancora poco chiaro.
In Comune differenziano ciò che è destinazione d'uso (che riconoscono, come sappiamo, requisito variabile x un circolo APS) dalle norme di agibilità edilizia.
Insomma non conta solo la destinazione d'uso, ma ancor prima la volumetria dello spazio che deve essere dichiarata.
Secondo loro se tale spazio è accessorio ad un altro,come nel nostro caso, non produce una sua volumetria ergo non è occupabile da persone.
Mi chiedo se tali richieste rientrano proprio in ciò che si definiscono norme edilizie, tra i requisiti principali x aprire un circolo.
È come se avessimo un magazzino di un negozio, con spazi del tutto indipendenti e separati, ingresso separato e decidessimo di farne sede sociale. Si tratta quindi di uno spazio accessorio non abitabile, ma pur sempre a destinazione magazzino, destinazione d'uso consentita dalla normativa.
Quale è il requisito rilevante e cosa prevede in definitiva la normativa?
Grazie ancora
Cordialmente
Davide
In attesa di Simone porto il mio contributo.
La vostra è una APS iscritta al registro nazionale?
Se sì potete a mio avviso utilizzare il magazzino.
Se no allora difficilmente la destinazione d'uso "magazzino" è compatibile con la finalità dell'associazione (culturale).
A questo punto vincolante è la previsione del PGT in merito alla possibilità o meno di fare un cambio d'uso. A maggior ragione il cambio può essere problematico se il locale è accessorio.
CONFERMO quanto detto da Alberto ....a mio avviso NOn si pongono problemi di uso parziale/totale di edificio che faccia o meno volumetria. La norma citata va in DEROGA al fine di favorire l'insediamento delle APS in attuazione della norma COSTITUZIONALE di tutela della libertà di associazione.
L'interpretazione costituzionalmente orientata porta a tale soluzione.