Sentenze e normative aggiornate (sito esterno)
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Consiglio di Stato n. 4188 dell’8 settembre 2015 Il Comune non è tenuto a soddisfare l’interesse del privato al potenziamento del traffico telefonico, se l’interesse pubblico alla copertura dei servizi telefonici è già soddisfatto (Comune di Venezia) leggi la notizia
TAR Sicilia n. 2186 del 1 settembre 2015 Illegittimità del Regolamento Comunale che vieta le installazioni di impianti di telefonia mobile a una distanza inferiore di 200 metri da tutte le aree urbanizzate del Comune (Comune di Acireale CT) leggi la notizia
TAR Sardegna n. 905 del 2 luglio 2015 Il particolare rilievo (anche costituzionale) dell’interesse a tutela dell’utenza di strutture meritevoli di essere inserite tra i siti sensibili oggetto di speciale tutela evidenzia l’esigenza di procedere, prima dell’attivazione dell’impianto, ad una puntuale ricognizione di altri siti collocati in ambiti meno interessati da tali particolari strutture recettive al fine di valutarne l’idoneità tecnica alla sua collocazione. (Comune di Sant’Antioco CI) leggi la notizia
Corte Costituzionale n. 3085 del 18 giugno 2015 Legittimità dell’applicazione del Regolamento Comunale degli impianti di telefonia mobile anche all’installazione di un ripetitore di segnale DVB-H per la televisione digitale terrestre mobile. (Comune di Umbertide PG) leggi la notizia
TAR Lazio n. 440 del 28 maggio 2015 Illegittimità del regolamento comunale che limita in modo generalizzato l’istallazione degli impianti di telefonia mobile, vincolando intere zone del territorio comunale. (Comune di Terracina LT)
Corte Costituzionale n. 47 del 26 marzo 2015 Illegittimità Costituzionale dell’introduzione di oneri aggiuntivi, riguardante il processo delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti, tra cui le istruttorie per i pareri preventivi rilasciati dall’Arpa, e le conseguenti attività di controllo. (Legge Regione Piemonte 19/04) leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 306 del 23 gennaio 2015 Legittimità delle disposizioni poste a tutela di siti ritenuti sensibili sotto diversi aspetti SOLO se è comunque consentita «una sempre possibile localizzazione alternativa»; purché cioè sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. (Comune di Roma) leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 183 del 21 gennaio 2015 Le disposizioni poste a tutela di siti sensibili sono legittime se comunque consentono «una sempre possibile localizzazione alternativa» e non «l’impossibilità della localizzazione. (Comune di Isernia) leggi la notizia
TAR Campania n. 4737 del 5 settembre 2014 Illegittimità Regolamento comunale con distanze minime da siti sensibili. Indicazioni su potestà pianificatoria dei Comuni. (Comune di Pompei NA) leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 3528 del 10 luglio 2014 Illegittimità Ordinanza di rimozione in assenza di adeguata istruttoria tecnica. (Comune di Avellino) leggi la notizia
TAR Piemonte n. 1122 del 25 giugno 2014 Illegittimità Regolamento urbanistico che pone limitazioni non suffragate da adeguata istruttoria tecnica. (Comune di Villareggia TO) leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 2455 del 13 maggio 2014 Illegittimità Regolamento urbanistico che impone soli 3 siti per l’installazione di impianti per la telefonia mobile. (Comune di Veroli FR) leggi la notizia
TAR Puglia n. 927 del 9 aprile 2014 Illegittima la limitazione di imporre le sole proprietà comunali per le installazioni di impianti di telefonia mobile. (Comune di Manduria LE) leggi la notizia
TAR Lombardia N. 880 del 3 aprile 2014 Legittimità sospensione della SCIA con richiesta di integrazione di documenti che interrompono il termine di 30 giorni per la formazione del titolo per silenzio-assenso (Magenta MI) leggi la notizia
TAR Veneto n. 409 del 28 marzo 2014 Illegittima la limitazione di imporre le sole proprietà comunali per le installazioni di impianti di telefonia mobile. (Comune di Montebelluna TV) leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 905 del 25 febbraio 2014 Non consentire l’installazione degli impianti rice-trasmittenti ad una distanza minore di 50 metri dalle abitazioni e dagli edifici pubblici e di pubblico interesse si risolve in un divieto generalizzato riferito all’intero centro urbano, ed è pertanto illegittimo. Il potere pianificatorio dei comuni di fissare criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici deve esplicarsi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, senza comportare un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. (Santa Maria La Carità NA) leggi la notizia
TAR Calabria n. 286 del 14 febbraio 2014 Illegittimità diniego installazione per mancata presentazione di documentazione da parte del gestore. Atto illegittimo in quanto il Comune, ravvisata un’ipotetica lacuna documentale, avrebbe dovuto disporre un’integrazione documentale ai sensi del comma 5 dell’art. 87 e non adottare un provvedimento negativo. (Vibo Valentia VV) leggi la notizia
TAR Lazio n. 1360 del 4 febbraio 2014 L’azione amministrativa, in ossequio al principio di precauzione, pur non risultando del tutto assodato in sede scientifica il limite oltre il quale l’esposizione di campi elettromagnetici possa arrecare danni alla salute degli esseri umani, deve essere improntata ad un rigido criterio di sicurezza e di tutela delle persone coinvolte.leggi la notizia
TAR Toscana n. 1675 del 5 dicembre 2013 Legittimità dell’ordinanza di disattivazione immediata di una antenna non autorizzata sulla base del Piano Territoriale delle Installazioni. (Arezzo – Piano Antenne Polab) leggi la notizia
TAR Marche n. 833 del 31 novembre 2013 Illegittimità del divieto generalizzato di installazione in zone identificate: le misure programmatorie per la localizzazione degli impianti devono consistere invece in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico; permane, in capo al Comune, il potere di rinnovare ulteriormente l’istruttoria che potrebbe concludersi con un nuovo provvedimento negativo adeguatamente motivato entro i rigorosi limiti delineati in precedenza. (Castorano AP) leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 5693 del 28 novembre 2013 Illegittimità dei limiti di altezza per gli impianti di telefonia mobile. (Venezia VE)leggi la notizia
TAR Piemonte n. 1165 del 7 novembre 2013 Illegittimità del regolamento urbanistico che impone una distanza di sicurezza, priva di riferimenti specifici a singoli ambiti territoriali e carente di dati istruttori mirati e puntuali: i regolamenti comunali devono suffragare le relative disposizioni mediante adeguata istruttoria tecnica che dia conto delle ragioni per cui certe localizzazioni siano da preferire ad altre e non impediscano in concreto l’erogazione del servizio. (Varallo Pombia NO) leggi la notizia
TAR Friuli n. 537 del 29 ottobre 2013 Legittimità ordinanza demolizione di una stazione radio base per incompletezza della SCIA, mancando il documento tecnico essenziale previsto dalla normativa regionale LR Friuli Venezia Giulia n. 3/2011. (San Martino al Tagliamento PN) leggi la notizia
Corte Suprema di Cassazione Sez. III n. 722, 21 marzo 2013 In presenza di un Piano di localizzazione che non presenta divieti generalizzati ma individua puntuali localizzazioni valide, anche le riconfigurazioni di impianti seguono le procedure di autorizzazione come fossero nuovi impianti. Non si applicano le semplificazioni del silenzio assenso se nel procedimento sono riscontrabili irregolarità (tra cui non essere previsto nel Piano di localizzazione). (Corridonia MC – Piano Antenne Polab) leggi la notizia
TAR Campania n. 1870, 12 settembre 2013 Illegittimità del diniego di installazione che si basa sul regolamento urbanistico, qualora il potere regolamentare non risulta svolto con il necessario previo supporto istruttorio e tecnico indispensabile ad indicare la scelta operativa effettuata. (Avellino AV)
Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Siciliana n. 735 del 27 agosto 2013 Regolamento che prevede distanze di sicurezza: è legittimo purché individui contestualmente aree idonee a fornire la copertura dei servizi. (San Filippo del Mela ME) leggi la notizia
TAR Campania n. 1738 del 5 agosto 2013 Illegittimità Ordinanza di sospensione lavori di installazione di una SRB per “pericolo per l’ordine pubblico”. (Scafati SA) leggi la notizia
TAR Campania n. 1744 del 5 agosto 2013 Illegittimità del diniego della SCIA in carenza del parere ARPAC: il nulla osta dell’ARPAC non condiziona il perfezionamento del titolo abilitativo, dovendo la sua acquisizione soltanto precedere l’attivazione dell’impianto. (Trevico AV) leggi la notizia
TAR Campania n. 1658 del 22 luglio 2013 Illegittimità del diniego alla installazione di un impianto di radio telecomunicazione per telefonia cellulare se l’inibizione non ha tempi certi ma viene protratta “fin quanto non vengono pianificati siti idonei”. (Agropoli SA)
TAR Puglia n. 1128 del 10 luglio 2013 Sono illegittime quelle previsioni urbanistiche che precludano in toto l’installazione delle stazioni di rete mobile, specie se ciò avviene in assenza di compiuti rilievi istruttori, risultanze di carattere scientifico, ovvero senza plausibili ragioni giustificative. È invece ammesso che i comuni adottino misure programmatorie integrative per la localizzazione di tali impianti, sia al fine di minimizzare l’esposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici, sia nell’ottica di un’ottimale disciplina d’uso del territorio. (Peschici FG) leggi la notizia
TAR Emilia Romagna n. 515 del 9 luglio 2013 I Comuni possono adottare norme regolamentari atte ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; tuttavia, ciò non implica la possibilità per gli stessi di fissare surrettiziamente – mediante il ricorso al divieto generalizzato di installazione su intere zone del territorio comunale – ulteriori limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato, non rientrando tale potere nelle competenze attribuite ex lege ai Comuni. (San Pietro in Casale BO) leggi la notizia
Ordinanza TAR Sicilia n. 469 del 9 luglio 2013 Priorità e assoluta prevalenza del principio di precauzione (art. 3 ter d. lgs 3 aprile 2006, n. 152) nonché dell’indispensabile presidio del diritto alla salute della comunità di Niscemi, non assoggettabile a misure anche strumentali che la compromettano seriamente fin quando non sia raggiunta la certezza assoluta della non nocività del sistema MUOS. leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 3575 del 3 luglio 2013 Illegittimità diniego installazione s.r.b. sulla base di un regolamento privo della verifica tecnica della copertura dei servizi telefonici. (San Polo d’Enza RE) leggi la notizia
TAR Campania n. 1319 del 13 giugno 2013 Illegittimità Ordinanza di sospensione lavori di installazione di una SRB per “pericolo per l’ordine pubblico”. (Scafati SA) leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 2945 del 30 maggio 2013 Illegittimità del diniego di adeguamento tecnico di una stazione radio base esistente, se non vi è evidenza dell’aumento dell’impatto invasivo di onde elettromagnetiche oltre i limiti consentiti dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche. (Guidonia Montecelio RM) leggi la notizia
TAR Campania n. 2754 27 maggio 2013 Il potere regolamentare dei Comuni di fissare criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (art. 8 ultimo comma L. n. 36 del 2001) deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. (Taurasi AV)
TAR Campania n. 2467 del 13 maggio 2013
Sono illegittime le limitazioni o divieti generalizzati tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo. (Cercola NA)
TAR Campania n. 2461 del 13 maggio 2013 Il Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici risulta illegittimo laddove pone limiti distanziali generici ed eterogenei alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, quali il divieto di installazione nelle zone a media e alta densità abitativa, nelle fasce di 1 km da tali zone, nonché nelle aree soggette a verde pubblico attrezzato. (Valle di Maddaloni CE) leggi la notizia
TAR Campania n. 2394 del 9 maggio 2013 È illegittimo un regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle SRB laddove l’ente territoriale si sia posto quale obiettivo, non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell’atto regolamentare, quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione, ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d’insediamenti abitativi, essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dell’art. 117 Cost.. (Sessa Aurunca CE)
TAR Toscana n. 539 del 11 aprile 2013 L’installazione di una stazione radio base costituisce un’attività edilizia che richiede il rilascio del permesso di costruire, con obbligo di pagamento del connesso contributo: è pertanto legittima la richiesta da parte del Comune del contributo per il costo di costruzione di una stazione radio base. (Carrara MS) leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 1873 del 4 aprile 2013 Illegittimità del regolamento edilizio che pone limiti alle altezze delle antenne o alle distanze degli impianti radioelettrici dalle costruzioni circostanti. (Brugherio MB)leggi la notizia
TAR Lombardia n. 398 del 14 febbraio 2013 I comuni non possono introdurre limitazioni alla localizzazione che, in quanto funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo, invaderebbero la competenza che l’art. 4 della legge n. 36/2001 riserva allo Stato. (Corteolona PV) leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 690 del 5 febbraio 2013 Inammissibilità della distanza minima di sicurezza dai siti sensibili come principio di radio protezione, nel regolamento comunale. (Venezia VE) leggi la notizia
Consiglio di Stato n. 687 del 5 febbraio 2013 L’applicazione corretta del principio di precauzione impone l’individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute derivanti dall’installazione dell’impianto alla distanza minima protettiva. Tuttavia non sembrano sussistere allo stato, perlomeno ad una visione ragionevole e non allarmistica, seri motivi per non reputare attendibili i livelli di radioprotezione tuttora vigenti, tanto da giustificarne altre da parte dei Comuni (Venezia VE)
Consiglio di Stato n. 173 del 18 gennaio 2013 Riforma della sentenza TAR Campania n. 768/2012. (Vallo della Lucania SA – Piano Antenne Polab)
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 44, del 9 gennaio 2013 È illegittima la delibera del Comune che, pur autorizzando la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, pone però dei limiti generici sui criteri di localizzazione dell’impianto: in particolare, un astratto “fuori dal centro abitato”. (San Prisco CE) leggi la notizia
TAR Puglia (Le), Sez. II n. 1973, del 10 dicembre 2012 I Comuni non possono bloccare “sine die” la realizzazione di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche (assimilate dal legislatore alle opere di urbanizzazione primaria). In questo caso, il divieto di installare nuove antenne in attesa dell’attivazione di un sistema di monitoraggio sulle aree interessate costituisce un ostacolo temporale indeterminato e come tale illegittimo. (Ostuni BR) leggi la notizia
TAR, Lombardia (MI), Sez. I, n. 2987, del 10 dicembre 2012 Il diniego di permesso edilizio per stazione radio-base è illegittimo se basato sull’incompatibilità con il PRG, in assenza di regolamentazione specifica di allocazione delle antenne. (Olgiate Olona VA) leggi la notizia
TAR Lazio (RM) Sez. II-Bis n. 8892 del 30 ottobre 2012
Gli elettrodotti sono da considerare opere pubbliche in quanto realizzate per il perseguimento di interessi generali, e non necessitano di variante urbanistica; i progetti di elettrodotto possono essere eseguiti anche in difformità delle previsioni urbanistiche una volta che sia intervenuta l’intesa con le regioni e con gli enti locali territorialmente interessati. (Pace del Mela, San Filippo del Mela ME)
TAR Lombardia (MI) Sez. I, n. 2614 del 25 ottobre 2012 Legittimità del potere comunale di stabilire, mediante gli strumenti urbanistici, la specifica destinazione d’uso in cui è consentita l’installazione degli impianti di telefonia. (Besozzo VA)
Cass. Civ., sez. Lavoro, sentenza n. 17438 del 12 ottobre 2012 Uso di telefoni cordless e cellulari e patologie tumorali. Riconoscimento di un ruolo almeno concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia subita dall’assicurato (in conseguenza dell’uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all’orecchio sinistro), nella causa tra il sig. Innocente Marcolini e INAIL (sentenza Corte d’Appello di Brescia n. 614 del 22 dicembre 2009). leggi la notizia
TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n. 7981 del 21 settembre 2012 Il Comune può esercitare, in materia d’installazione degli impianti radioelettrici, il potere di autotutela annullando il titolo abilitativo assentito per silenzio, stante la riscontrata situazione di inesistenza del traliccio, attestata dal Piano di localizzazione antenne adottato con delibera comunale. (Ariccia RM)
TAR Lombardia (BS) sez. II n. 1461 del 24 agosto 2012 L’adozione di criteri localizzativi da parte degli enti locali non deve pregiudicare l’interesse nazionale alla realizzazione delle reti di telecomunicazione: di conseguenza non possono considerarsi legittime previsioni generiche o eccessivamente discrezionali. In definitiva attraverso i suddetti criteri possono essere imposte localizzazioni alternative purché siano garantiti lo sviluppo delle reti e la copertura del territorio. Nel caso in esame il Comune non disponeva di un piano di distribuzione degli impianti elaborato con le analisi e le garanzie necessarie, e ha cercato invece di individuare nelle disposizioni urbanistiche generali dei vincoli ostativi all’insediamento di infrastrutture per telecomunicazioni. (Medole MN)
TAR Campania (NA) Sez. VII n. 2729 del 7 giugno 2012 Un diniego in attesa di una futura adozione di piano di localizzazione – di cui non si specificano i termini – finisce per risolversi in un illegittimo arresto sinedie del procedimento, in contrasto con le esigenze di speditezza proprie di tale settore. (Massa Lubrense NA)
TAR Lazio n. 5017 del 4 giugno 2012 Un Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni non è competente ad adottare un ordine di disattivazione di un impianto di radiodiffusione. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio da parte della società ricorrente della radiodiffusione spetta al competente Dirigente Generale del Ministero dello Sviluppo Economico.
TAR Campania (SA) Sez. I n. 768 del 24 aprile 2012 Diniego rilascio titolo abilitativo per installazione stazione radio mobile. Sentenza riformata da sentenza Consiglio di Stato n. 173 del 18 gennaio 2013 (Vallo della Lucania SA – Piano Antenne Polab)
TAR Lazio (RM) Sez. IIbis n. 1141 del 2 febbraio 2012 L’installazione di impianti di telecomunicazione non comporta l’esclusione a priori di ogni possibile rilevanza, quantomeno concorrente, del regime sanzionatorio edilizio, in quanto il tipo di manufatto in questione è potenzialmente suscettibile di incidere non solo sull’estetica e comunque sulla situazione del territorio, ma anche e in particolare sulla stabilità degli immobili.
Consiglio di Stato n. 11 del 4 gennaio 2012 Il comune può espropriare aree per realizzare infrastrutture strumentali alle stazioni radio base da dare in concessione ai gestori.
TAR Piemonte Sez. I n. 1339 del 21 dicembre 2011 Il limite di esposizione rappresenta una soglia di compatibilità con la salute umana che non deve in alcun caso essere superata; il valore di attenzione è un diverso limite, ovviamente più elevato, il cui rispetto costituisce una misura di cautela per proteggere la popolazione dagli effetti a lungo termine connessi con l’esposizione ai campi elettromagnetici all’interno di edifici adibiti a permanenze prolungate.
TAR Abruzzo (PE) Sez. I n. 634 del 9 novembre 2011 Il regolamento comunale, quale attività normativa secondaria del Comune, non costituisce atto amministrativo ad personam e l’istruttoria rappresenta una prerogativa dell’ente nell’ambito della tutela del territorio e della minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Esso rappresenta una disciplina settoriale, a completamento della normativa primaria statale e regionale, diretta alla generalità dei cittadini e/o degli operatori tutti e non solo di quelli già installati, che non possono, pertanto, vantare alcuna posizione formale di partecipazione.
Tar Sicilia (PA) n.1866 del 24 ottobre 2011 Dato che gli impianti di telefonia mobile presentano caratteristiche strutturali diverse rispetto a quelle delle costruzioni edilizie, non possono essere intesi come tali. Gli impianti di telefonia necessitano di una valutazione separata in virtù delle caratteristiche peculiari proprie delle infrastrutture telefoniche. (Balestrate PA)
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1691 del 29 settembre 2011 Il silenzio-assenso indicato dall’art. 87 d.lg. n. 259 del 2003 non è applicabile in caso di manufatti già realizzati. Ciò è deducibile anche dallo stesso comma 10 dell’art. 87, dove viene evidenziato che l’autorizzazione è limitata ad opere che “devono essere realizzate” (entro il termine di dodici mesi dalla formazione del silenzio-assenso) e quindi, non già edificate. (Porto Cesareo LE)
Consiglio di Stato n. 3646 del 15 giugno 2011 Il potere a contenuto pianificatorio dei comuni di fissare (art. 8 l. n. 36 del 2001) criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. (Comune di Tricarico MT)
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 618 del 22 aprile 2011 Le misure di minimizzazione previste dall’’articolo 8 della legge quadro 36\2001 non devono essere “limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato” costituendo così una deroga generalizzata a tali limiti. (Chiari BS)
TAR Puglia Sez. I n. 584 del 28 marzo 2011 L’installazione degli impianti di telefonia mobile non è soggetta a una valutazione di impatto ambientale. (Vernole LE)
T.A.R. Veneto sez. II n. 478 del 23 marzo 2011 Gli enti locali non possono imporre oneri o canoni che non siano stabiliti per legge ed esclude la legittimità di previsioni locali di imposizione agli operatori di comunicazione, di oneri economici non collegati ad una quantificazione effettiva dei costi delle opere di sistemazione e di ripristino delle aree, con l’ulteriore precisazione che queste ultime devono essere solo quelle specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione delle infrastrutture di telecomunicazione.
T.A.R. Veneto Sez. II n. 175 del 1 febbraio 2011 Sono illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che consistono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete di telecomunicazione per intere zone, secondo criteri generali ed astratti ed in assenza di giustificazioni relative alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d’ uso possano essere qualificati come sensibili.
T.A.R. Sardegna, Sez. II n. 188 del 3 marzo 2011 Il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una d.i.a. ovvero di un silenzio-assenso, dato che istanze e denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
T.A.R. Sicilia, Sez. II n. 194 del 2 febbraio 2011 Il Comune non può adottare misure che nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato. Il principio di unicità del titolo abilitativo per l’installazione di stazioni radio base è vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale trattandosi di principio affermato dal legislatore statale del d.lgs. n° 259/2003. (Cinisi PA)
Corte Costituzionale n. 48 del 11 febbraio 2011 Inammissibilità del divieto di installazione di impianti di telefonia mobile negli impianti sportivi (art. 7, comma 2, lettera b), Legge Regione Marche n. 25/2001)
Consiglio di Stato, sezione VI, n. 372 del 19 gennaio 2011 Le antenne devono essere localizzate sul territorio in modo da ridurre al minimo l’emissioni di onde elettromagnetiche: spetta al Comune, prima di assentire la realizzazione di un nuovo impianto radio base, verificare se la nuova stazione potrà generare interferenze con quello già presente e autorizzato dall’amministrazione. (Verolavecchia BS)
TAR Sicilia, Sez. II – del 11 gennaio 2011, n. 22 Inquinamento elettromagnetico: procedimento autorizzativo unitario, valutazioni ambientali ed urbanistiche, competenze comunali, tutela della salute (Salemi TP)
Consiglio di stato, Sez. VI n. 98 del 12 gennaio 2011 Inquinamento elettromagnetico e principio di precauzione
Consiglio di Stato n. 9414 del 27 dicembre 2010 Il potere regolamentare dei Comuni di fissare, ai sensi dell’art. 8 ultimo comma della legge n. 36 del 2001, criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. (Pompei NA)
TAR Sicilia Sez. II n. 12965 del 21 ottobre 2010 I Comuni possono adottare un regolamento di minimizzazione finalizzato a garantire “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Tali regolamenti sono legittimi quando volti al perseguimento delle finalità indicate dalla norma e non quando tendono a scopi differenti. (Mazara del Vallo TP)
TAR Veneto Sez. VI n. 7588 del 20 ottobre 2010 I criteri di insediamento degli impianti di telefonia mobile devono tener conto della nozione di “rete di telecomunicazione”che tende ad una diffusione capillare sul territorio. Le infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione sono opere di urbanizzazione primaria perciò non devono essere concepite in modo separato rispetto all’insediamento abitativo. La determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti è riservata allo Stato.
TAR Puglia sez II Sentenza n. 3683 del 20 ottobre 2010 Sospendere le pratiche edilizie volte alla realizzazione di una stazione radio-base in attesa di apposita regolamentazione comunale dell’individuazione dei siti e delle caratteristiche strutturali degli impianto è una salvaguardia atipica e in quanto tale inammissibile poiché non espressamente prevista dalla legge e volta ad introdurre sostanzialmente un divieto assoluto e generalizzato, senza previsione di durata e che si estende indiscriminatamente a tutte le zone del territorio comunale. (Peschici FG)
TAR Emilia Romagna Sez. II n. 7907 del 27 settembre 2010 E’ di competenza delle Regioni ed degli Enti Locali il perseguimento di “obiettivi di qualità” in ambito di inquinamento elettromagnetico, volti alla definizione dei criteri di localizzazione e modelli urbanistici, all’utilizzo della miglior tecnologia disponibile e all’uso più appropriato del territorio, nel rispetto dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale di fissazione di valori-soglia stabiliti dallo Stato
TAR Campania Sez. VI n. 2128 del 24 settembre 2010 Illegittimità del regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle SRB nel caso in cui il Comune si pone come obiettivo di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d’insediamenti abitativi dato che tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dell’art. 117 cost., come riformato dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3
Consiglio di Stato n. 7128 sez. VI del 24 settembre 2010 E’ illegittimo un regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle SRB laddove l’ente territoriale si sia posto quale obiettivo (non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell’atto regolamentare) quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione (ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d’insediamenti abitativi), essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dell’art. 117 cost., come riformato dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3La previsione ci cui all’art. 87, d.lgs. 259 del 2003 postula che il parere dell’ARPA sia richiesto solo ed esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto, non sussistendo un onere per il richiedente di allegare il parere in questione in sede di presentazione dell’istanza (ovvero della D.I.A.), né un puntuale obbligo di far pervenire il parere medesimo all’Ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell’art. 87, cit.. L’accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36 deve infatti seguire, e non già precedere, la produzione dell’istanza.
Corte di Cassazione Sez. III n. 32527 del 1 settembre 2010 Se il Pubblico Ministero, relativamente alla costruzione di un ripetitore telefonico con antenna, ha contestato la violazione dell’art.44 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 per essere assenti le autorizzazioni previste dall’art.87 del Codice delle comunicazioni, risulta errata l’interpretazione sottesa alla apodittica motivazione di una sentenza ove si afferma che le opere in questione potevano essere realizzate con la semplice presentazione di una D.i.a., dovendo invece il giudicante accertare che le previsioni contenute negli artt.87 e ss. del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259 siano state rispettate e che le opere siano state realizzate al termine della procedura in precedenza esaminata.
L’affermazione del corretto principio di diritto e la corretta applicazione della legge al caso concreto costituiscono per l’organo della pubblica accusa un interesse attuale anche nella ipotesi che all’accoglimento del ricorso debba conseguire la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione in sostituzione della sentenza pienamente liberatoria pronunciata in sede di merito sulla base di un’errata applicazione della legge sostanziale.
Corte Costituzionale n. 272 del 22 luglio 2010 Illegittimità costituzionale della legge della Regione Toscana che pone «a carico dei richiedenti l’autorizzazione» all’installazione od alla modifica degli impianti di telefonia mobile gli oneri relativi allo svolgimento dei controlli effettuati dall’ARPAT all’atto del rilascio dell’autorizzazione.
Tar Veneto n.4785, sez. VI, del 21 luglio 2010 La nota comunale con cui, successivamente al decorso dei quindici giorni dalla presentazione dell’istanza per la realizzazione di una stazione radio base, viene prospettata la sussistenza della necessità di assoggettare a procedura di VIA il progetto prodotto a corredo della domanda, senza tuttavia richiedere, come previsto dalla legge, alcuna integrazione di atti o documenti, non è idonea ad interrompere la formazione del provvedimento assentivo per silentium di cui all’art. 87, nono comma, del codice delle comunicazioni elettroniche. Pertanto, una volta intervenuto detto provvedimento di assenso, deve ritenersi l’illegittimità del provvedimento di sospensione, di per sé inidoneo aprovocare effetti inibitori su una fattispecie legale ormai integrata da tutti i suoi elementi costitutivi.
Tar Friuli VG n. 525, sez. I del 15 luglio 2010 L’art. 93, comma 1 del D.Lgs . n. 259 del 2003, nel prevedere che: “Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”, risponde chiaramente all’esigenza di non gravare finanziariamente l’espletamento di un servizio che risponde ad un comprovato interesse della collettività. Non confligge tuttavia con questa disposizione la sottoposizione ad una previsione tariffaria per la collocazione od il mantenimento di una stazione radio base.
Tar Campania n. 4557 sez VI del 15 luglio 2010 Installazione di impianti e prescizioni urbanistiche.
Consiglio di Stato n. 4135 sez VI del 28 giugno 2010 L’installazione di stazioni radio base è soggetta ai principi urbanistici di carattere generale.
Tar Campania n.3083 sez VII, del 7 maggio 2010 Ai sensi dell’art. 87, comma 9, del Codice delle comunicazioni (d.lgs. n. 259/2003), il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una d.i.a. ovvero di un silenzio-assenso, atteso che istanze e denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. L’avvenuta formazione del titolo abilitativo, per il decorso del termine di legge, determina dunque l’illegittimità, per violazione dell’art. 87 evocato, del successivo atto di diniego e contestuale inibitoria dell’avvio dei lavori.
Tar Campania n. 2371 sez. VI del 27 aprile 2010 Impianti radioelettrici e titolo abilitativo.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2055 del 13 aprile 2010
“Come ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con la successiva sentenza n. 307 del 7.10.2003 – in armonia peraltro con l’indirizzo giurisprudenziale, già formatosi sulla legge quadro n. 36/01 – la determinazione degli standards di protezione dall’inquinamento elettromagnetico è competenza dello Stato (sotto il profilo di valori-soglia, non derogabili dalle Regioni), mentre è materia di legislazione concorrente (ovvero, rientrante anche nella potestà legislativa regionale, ma nel rispetto di principi fondamentali, fissati da leggi dello Stato) il trasportodell’energia e l’ordinamento della comunicazione; è infine rimessa alle Regioni e agli enti territoriali minori la localizzazione degli impianti, come questione attinente alla disciplina d’uso del territorio, purchè la pianificazione, a quest’ultimo riguardo dettata, non sia tale “da impedire o da ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti stessi”.
“E’ pertanto ammesso che i Comuni adottino misure programmatorie integrative per la localizzazione degli impianti di cui si discute, in modo tale da minimizzare l’esposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici, ma anche in un’ottica di ottimale disciplina d’uso del territorio (cfr. Cons. St., sez. VI, 3.6.2002,n. 3095; 20.12.2002, n. 7274; 10.2.2003, n. 673; 26.8.2003, n. 4841).”
TAR Puglia sez. II n. 1257 del 2 aprile 2010 In materia di infrastrutture contemplate dal cd. codice delle comunicazioni, il procedimento di cui all’art.87 del d.lgs. n.259/03 non può essere applicato cumulativamente alla procedura abilitativa di cui al D.P.R. n.380/01. Devono pertanto ritenersi illegittime le determinazioni comunali che pretendono di subordinare l’installazione degli impianti di telefonia al permesso di costruire di cui T.U. edilizia. (Foggia FG)
Tar Basilicata sez. In. 53 del 13 febbraio 2010 Il mero decorso dei termini perentori di 90 e 180 giorni, stabiliti dall’art. 167, comma 5, D.Lg.vo n. 42/2004 rispettivamente per l’emanazione del parere vincolante da parte del-la Soprintendenza e del provvedimento finale da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, non consuma il potere di tali Autorità amministrative, tenuto conto che la norma in commento non fa conseguire da tale inerzia la formazione di un silenzio assenso e che comunque ai sensi dell’art. 20 L. n. 241/1990 (nel testo novellato dall’art. 3, comma 6 ter, D.L. n. 35/2005 conv. nella L. n. 80/2005) il silenzio assenso non può formarsi con riferimento ai provvedimenti amministrativi riguardanti il patrimonio paesaggistico e l’ambiente.
Tar Emilia Romagna sez In. 59 del 10 febbraio 2010 In assenza del Piano di risanamento che i gestori devono presentare al fine di ricondurre a conformità gli impianti in caso di superamento dei limiti (L. r. Emilia-Romagna 30/2000, art. 7 c. 2), persiste il potere sindacale di emanare atti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica aventi la funzione di affrontare situazioni eccezionali in tempi brevi, in cui il normale esercizio delle competenze degli altri Enti locali e dei privati comporterebbe lungaggini tali da far perdere di vista i valori principali che s’intendono tutelare. Tra i presupposti per la loro emissione vi è la tutela anche preventiva della salute pubblica, purché le evidenze scientifiche e gli accertamenti di fatto evidenzino la presenza di un serio rischio per la stessa e vi sia una correlazione di causa-effetto probabilistica tra il fattore di rischio e la salute stessa
Corte d’Appello di Brescia n. 614 del 22 dicembre 2009 Ruolo causale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia del sig. Innocente Marcolini.
Tar Emilia Romagna n. 2861 sez I del 9 dicembre 2009 Le stazioni radiobase per le loro caratteristiche strutturali, non sono equiparabili alle costruzioni ex art. 873 del codice civile e la disciplina comunale non può assimilare tout-court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico (ad es.: assoggettando i primi ai limiti di altezza o in tema di distanze propri dei secondi), in ragione dell’inammissibile assimilazione ai fini urbanistici fra le costruzioni e gli impianti tecnologici.
Tar Venetosez. VI n. 8103 del 16 dicembre 2009 l potere regolamentare comunale ( ai sensi dell’art. 8 della L. 36/2001) non può spingersi fino al punto di ritenere che al comune sia consistito di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita l’individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità al fine della “minimizzazione” emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico.
Tar Campania sez II n. 6915 del 24 novembre 2009 Il riferimento alle distanze da edifici adibiti alla permanenza di persone per un periodo superiore alle quattro ore persegue una evidente finalità di tutela della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici mediante la previsione di divieti insediativi generalizzati, e non di semplici criteri localizzativi, che sfuggono alla competenza comunale nella misura in cui invadono la sfera riservata dalla legge quadro n. 36/2001 alla competenza statale; un’interpretazione sostanzialistica della portata dei confini delle competenze comunali, volta ad evitare tecniche di agevole elusione di dette regole, rende irrilevante la circostanza che l’adozione di misure che si sovrappongono al limiti statali di esposizione sia avvenuta alla stregua di strumenti formalmente urbanistici, dovendosi valutare il profilo effettivo del potere speso piuttosto che la veste formale dell’atto adottato; deve essere esclusa la possibilità per i Comuni, di disporre la contestata regolamentazione in modo autonomo, avvalendosi, onde perseguire non consentiti fini sanitari e radioprotezionistici, della nota competenza in materia di pianificazione urbanistica e di disciplina edilizia del proprio territorio.
Tar Abruzzo sez. I n. 729 del 10 novembre 2009 Ai sensi dell’art. 4 della legge n.36/2001, esula dal potere comunale la regolamentazione degli obiettivi di qualità degli impianti di telefonia mobile, essendo questa competenza riservata alla normativa statale “in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’art. 1”, cui si deve, peraltro adeguare, anche la normativa regionale.
TAR Lazio n. 7546 del 28 luglio 2008 Ingannevolezza del messaggio promozionale che tranquillizza i consumatori circa l’elettrosmog, in quanto si tratta di affermazione non corrispondente
agli studi e agli approfondimenti ancora in corso nell’ambito della comunità scientifica internazionale. leggi la notizia
Tar Toscana sez. IV n. 1612 del 6 aprile 2004
Tar Puglia sez. VI n. 3193 del 30 marzo 2004
Tar Calabria sez. VI n. 1063 del 3 marzo 2004
Corte Costituzionale n. 331 del 27 ottobre 2003 Illegittimità costituzionale di generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari e relative pertinenze (art. 3, comma 12, lettera a), Legge Regione Lombardia 4/2002).
Tar Emilia Romagna n. 4847 del 6 giugno 2003
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