Data: 2015-11-24 17:01:25

posti letto in struttura ricettiva

Regione Lombardia

Buonasera,

la nostra A.S.L. di riferimento, in relazione alle S.C.I.A. di avvio attività di b&b ha specificato che il numero di posti letto deve essere rapportato alla volumetria. Lo stesso vale anche per le case vacanza?
Una domanda a cui spero, vivamente, possiate dare una risposta: se dalle pratiche edilizie si accerta che la struttura ricettiva (qualsiasi essa sia) consta di una camera ed un soggiorno, quest'ultimo può ospitare ulteriori posti letto diventando di fatto una camera? L'appartamento non deve conservare i requisiti della civile abitazione rispettando la destinazione d'uso di ciascun vano?
Aspetto con ansia che qualcuno mi aiuti a fare un po' di chiarezza!

riferimento id:30345

Data: 2015-11-24 18:19:29

Re:posti letto in struttura ricettiva


Regione Lombardia

Buonasera,

la nostra A.S.L. di riferimento, in relazione alle S.C.I.A. di avvio attività di b&b ha specificato che il numero di posti letto deve essere rapportato alla volumetria. Lo stesso vale anche per le case vacanza?
Una domanda a cui spero, vivamente, possiate dare una risposta: se dalle pratiche edilizie si accerta che la struttura ricettiva (qualsiasi essa sia) consta di una camera ed un soggiorno, quest'ultimo può ospitare ulteriori posti letto diventando di fatto una camera? L'appartamento non deve conservare i requisiti della civile abitazione rispettando la destinazione d'uso di ciascun vano?
Aspetto con ansia che qualcuno mi aiuti a fare un po' di chiarezza!
[/quote]

Il problema è in primo luogo EDILIZIO.
Sotto il profilo edilizio occorre verificare quale è la capacità massima prevista dallo strumento urbanistico ed in mancanza dal DM 1975 che stabilisce i mq minimi per le stanze.
SENZA una norma speciale di deroga non sono utilizzabili gli altri ambienti per letti aggiunti e posti letto provvisori!

La legge regionale lombarda
Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

all'articolo 26 dispone:
[color=red][b]3. Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.[/b][/color]

La norma non prevede letti aggiunti nelle stanze dei CAV ... quindi non è possibile prevederne.


[b]Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975
[/b]Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima
ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione
(G.u. n. 190 del 18 luglio 1975)

Art. 1

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.
(comma aggiunto dall'articolo 1 del d.m. Sanità 9 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno 1999)

Art. 2

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Art. 3

Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

Art. 4

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18 °C ed i 20 °C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Art. 5

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.

Art. 6

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

E’ comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 7

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Art. 8

I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

All'uopo, per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

Art. 9

Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.

riferimento id:30345

Data: 2015-11-24 21:59:45

Re:posti letto in struttura ricettiva

In aggiunta a quanto correttamente detto da Simone aggiungo che in Lombardia vige anche il REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE, il quale al TITOLO III prevede quanto segue:

Capitolo 4
[u]REQUISITI DEGLI ALLOGGI[/u]
A) INDICE DI SUPERFICIE ED ALTEZZE
3.4.1 Principi generali
Ogni alloggio di nuova costruzione deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all’alloggio. Nel caso di ristrutturazione o interventi sul patrimonio edilizio esistente, i suddetti locali devono essere raggiungibili attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente. I requisiti di cui al presente capitolo sono estesi, fatto salve norme specifiche per tipologia di attività, ad attività commerciali, studi professionali e/o uffici in genere a conduzione dei soli titolari.
3.4.2 Tipologia dei locali In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:
a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo;
b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (solai, verande, tavernette ecc.);
c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc
[b]3.4.3 Superfici minime [/b]
L’alloggio può essere a pianta fissa o pianta libera a secondo che si intenda o meno separare in modo fisso gli spazi. [b]Ogni alloggio a pianta fissa o libera (monolocale) deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq 28 per la prima persona e mq 10 per ogni ulteriore persona. Nel caso di alloggio a pianta fissa le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14 se per due persone[/b] [u]e deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14[/u]. Ogni alloggio deve necessariamente comprendere idonei locali spazi di servizio di cui all’art. 3.4.2. lettera c) e la superficie complessiva degli alloggi deve essere conforme ai disposti del DM 05 luglio 1975. La superficie minima di cui precedente comma deve possedere le caratteristiche degli spazi di abitazione di cui al punto a) del precedente 3.4.2. ad eccezione del locale bagno la cui superficie va tuttavia conteggiata per il raggiungimento del minimo previsto e le cui caratteristiche saranno quelle descritte agli art. 3.4.38 e 3.4.39. Quanto sopra fatte salve nome riferite ai casi specifici.
[b]3.4.4 Numero di utenti ammissibili [/b]
[b]In relazione al rispetto degli indici di superficie minima, il numero massimo di utenti ammissibili sotto il profilo igienico sanitario è determinato applicando gli indici di cui al precedente articolo.[/b] [u]Un alloggio occupato da un numero di utenti superiore a quanto previsto in base al precedente comma, sarà da ritenersi antigenico e, qualora sussistano condizioni di sovraffollamento tali da determinare possibili cause di insalubrità, inabitabile con i conseguenti effetti ai sensi dei precedenti articoli 3.1.7.[/u]


Capitolo 7
[u]ESERCIZI DI OSPITALITÀ [/u]ED ABITAZIONE COLLETTIVA
3.7.0 Norme generali
Gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive, distinti in Attività ricettiva alberghiera, Case ed appartamenti per vacanze, Bed & Breakfast ed Affittacamere, sono disciplinati dalla L.R. 12/1997 e s.m.i.. Ferme restando le prescritte autorizzazioni amministrative, l’apertura e l’esercizio di tali attività sono soggetti a presentazione di D.I.A.P. e devono rispondere ai requisiti e alle norme riportate ai successivi articoli. E’ fatta eccezione per i campeggi e i villaggi turistici di cui al successivo capitolo 15.

B) [b]CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE[/b], RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE, AFFITTACAMERE, BED & BREAKFAST 3.7.5 [b]Requisiti Le case e appartamenti per vacanze e le residenze turistico-alberghiere devono possedere tutti i requisiti di abitabilità previsti per le civili abitazioni[/b].


****************************
3.1.7 Dichiarazione di alloggio inabitabile
Il Responsabile del Servizio Comunale, sentito il parere o su richiesta del competente Servizio/Unità
Organizzativa dell’ASL, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi di igiene.
L'alloggio è da ritenersi inabitabile quando presenta una o più delle seguenti carenze:
1) le condizioni di degrado tali da pregiudicare l’incolumità degli occupanti;
2) alloggio improprio (soffitta, seminterrato - inteso come unità immobiliare autonoma - , rustico, box, luoghi di lavoro e casi analoghi);
3) mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
4) la mancata disponibilità di servizi igienici;
5) la mancata disponibilità di acqua potabile;
6) la mancata disponibilità di servizio cucina.
[u]L'alloggio è da ritenersi altresì inabitabile quando, fatte salve le situazioni fisiche esistenti, presenta una o più delle seguenti carenze:
1) requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti agli artt. 3.4.3, 3.4.5, 3.4.6;[/u]
2) la presenza di requisiti di aeroilluminazione inferiori al 70% di quelli previsti agli artt. 3.4.8 e seguenti.
Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio/Unità Organizzativa dell’ASL abbia accertato l'avvenuto risanamento e la rimozione delle cause di inabitabilità.
In tal caso dovrà essere richiesta ed ottenuto un nuovo certificato di agibilità, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

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