Premessa:
1) la "pratica sportiva" rientra tra le attività agrituristiche ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera c) LR 30/2003;
2) l'art. 18, comma 6 LR 30/2003 stabilisce che si possono realizzare "impianti sportivo-ricreativi secondo le norme tecniche definite nel regolamento di attuazione";
3) l'art. 16 del Regolamento di attuazione prevede che "gli impianti sportivi a carattere ricreativo sono realizzati nel rispetto dei regolamento urbanistici comunali e a condizione che siano funzionali al soggiorno, all'ospitalità temporanea e che siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale";
4) il Regolamento Urbanistico comunale non prevede niente in merito;
5) il nuovo Piano Strutturale, per gli Imprenditore Agricoli Professionali, ammette nuove edificazioni, nei limiti di cui alla disciplina dello stesso e alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, per “la realizzazione di strutture pertinenziali per le pratiche sportive, piscine, campi da tennis ed altro”;
6) la LR 65/2014 art. 71, comma 1 lettera n) consente la realizzazione di “piscine, nonché gli impianti sportivi, di cui all’articolo 134, comma 1 lettera m).
Dalla lettura di queste norme sembrerebbe che un imprendere agricolo (che sia titolare di agriturismo o meno) possa realizzare sui propri terreni, piscina, campo di calcio, campi da tennis, palestra, ecc. ecc. E’ così?
In caso affermativo, potrebbe eventualmente essere consentita anche la loro copertura con una struttura pressostatica (il classico “pallone” per intenderci), da utilizzare solamente per il periodo invernale?
In caso di imprenditore agrituristico, invece, chi può utilizzare dette strutture, solo gli alloggiati nell'agriturismo o anche gli esterni dietro pagamento di una tariffa?
Ripercorro la tua ricostruzione e integro.
Art. 2, comma 2, lett. c) – LR 30/03
[b]organizzare attività[/b] didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, [b]riferite al mondo rurale[/b]
Art. 14, comma 1 – LR 30/03
Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione
Art. 17, comma 2 – LR 30/03
L’attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d’uso a[b] fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione[/b]
Come chiarito dalla circolare che trovi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=29099.0 , [i]rispetto all’attività agrituristica, pur confermando le indicazioni fornite dal su citato articolo 5, comma1 del D.P.R. 139/98, va chiarito, che si ritengono compatibili con l’attività agrituristica, ed in genere con la ruralità dell’immobile, la destinazione residenziale dell’unità immobiliare utilizzata dall’imprenditore quale abitazione, cui è attribuita una delle[b] categorie del gruppo A (escluse A1 o A8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso), e gli immobili con classamento nelle categorie C/2, C/3, C/6 e C/[/b]7. Si ricorda, inoltre, che l’art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 139/98 prevede. “Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell’art. 2.”.
Il già citato Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, all’art. 32, viene richiamato ai fini della individuazione delle attività agricole che attribuiscono alle costruzioni strumentali ad esse destinate il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali
In particolare contempla quelle che servono:
• al ricovero degli animali;
• alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
• alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione.
Nel caso in esame occorre analizzare se, ordinariamente, le attività svolte nei complessi in questione siano sicuramente riconducibili all’attività dell’impresa agricola o, di contro, possano essere correlate ad attività di tipo industriale o commerciale. In ossequio pertanto ai principi dettati dal Testo Unico delle Imposte Dirette, deve valutarsi – a prescindere dalla natura e caratteristiche, nonché dalla possibilità o meno di destinarli ad una funzione diversa senza radicali trasformazioni- se gli immobili siano strumentali “per destinazione” alle attività agricole di cui all’ art. 2135 c.c.. [b]Pertanto , unico elemento discriminante per definire la concreta strumentalità all’attività agricola effettivamente praticata ed, in ultima analisi, la ruralità del fabbricato, risiede quindi nella compatibilità delle caratteristiche tipologico-funzionali con l’effettiva produzione del fondo al quale è asservito, nonché di quelle ubicazionali (insistenza delle costruzioni su terreni agricoli costituenti l’azienda) circostanza, quest’ultima, che deve, quindi, costituire oggetto di specifica verifica ai fini del corretto classamento.[/b]
[b]L’attività degli Uffici sarà quindi finalizzata, sostanzialmente, a verificare che negli immobili da accertare vengano esercitate le suddette attività. Di conseguenza gli immobili devono essere considerati in linea oggettiva strumentali all’attività agricola esercitata sul fondo e pertanto censiti nella categoria D/10.[/b][/i]
Tant’è vero che eventuali immobili commerciali o industriali possono essere soggetti al particolare regime di mutamento d’uso previsto dall’art. 75 della LR 65/2014
Art. 18, comma 6 – LR 30/03
Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, fatta salva la realizzazione dei volumi di cui al c[b]omma 1, lettera c) dell'articolo 17[/b] , dei servizi igienico-sanitari, dei volumi tecnici e la realizzazione degli impianti sportivo-ricreativi secondo le norme tecniche definite nel regolamento di attuazione.
Art. 17, comma 1, lett. c) – LR 30/03
(Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica)
i volumi derivanti da interventi di [b]ristrutturazione urbanistica[/b] se [b]ammessi dagli strumenti urbanistici comunali[/b], o dagli atti di governo del territorio, di s[b]ostituzione edilizia[/b] nonché da a[b]ddizioni o trasferimenti di volumetrie che rientrino nella ristrutturazione edilizia ai sensi dell' articolo 79[/b] della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
In merito all’art. 7i della LR 65/2014 che citi, c’è da osservare che la Regione si è dimenticata di specificare il tipo di intervento relativo alla lett. n): le piscine, nonché gli impianti sportivi, di cui all’articolo 134, comma 1, lettera m). Mentre per tutte le lettere precedenti il legislatore ha specificato se trattasi di ristrutturazione, restauro, ripristino, ecc., nel caso delle piscine e impianti omette la tipologia di intervento. nella tua domanda dai per scontato che l’azione sottintesa sia quella della “realizzazione”.
A mio parere, l’assenza di specificazione riporta necessariamente alle condizioni dell’art. 17, comma 1, lett. c) della LR: ristrutturazione urbanistica se ammessa; sostituzione edilizia; addizioni o trasferimenti riconducibili alla SCIA ex vecchio art. 79 della LR 1/05.
Quindi, se i fabbricati sono nei fondi agricoli, questi dovranno essere con destinazione d’uso rurale come specificata dalla circolare citata. L’art. 18 comma 6 dispone che non sono ammesse nuove costruzioni ma solo - per gli edifici da destinare a volumi tecnici, servizi igienici e attività ricreative – gli interventi elencati tassativamente all’art. 17, comma 1, lett. c) della LR.
Il regolamento regionale detta che gli impianti sportivi a carattere ricreativo siano realizzati [b]nel rispetto dei regolamenti urbanistici comunali [/b]e a condizione che siano funzionali al soggiorno, all’ospitalità temporanea e che siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale.
In assenza di regolamento urbanistico (quindi di norma attuativa della pianificazione), manca l’attuazione ella previsione del piano strutturale. Da notare che la LR non detta disposizioni per gli agricoltori ma per le attività agrituristiche.
Io ho sempre inteso queste strutture come maneggi, percorsi a ostacoli, laghetti per pesca sportiva, ecc. rammenta che, ai sensi dell’art. 2 della LR sono attività comunque riferite al mondo rurale. Un campo da tennis non ha questa finalità.
Sulle coperture temporanee puoi vedere l’art. 137, comma 1, lett. b) n. 3 della LR 65/2014