Data: 2015-11-24 08:14:59

MEDIA STRUTTURA E CONCORDATO

Buongiorno, nel nostro comune abbiamo un'attività di media struttura decaduta il 14 agosto 2015, dopo un anno di chiusura dell'attività al pubblico. E’ in corso l'emanazione dell'atto di decadenza,  ma trattasi di una formalità amministrativa, in quanto la ditta non avendo né richiesto proroghe, né effettuato  mai riapertura dal 14 agosto 2014 al 14 agosto 2015, è decaduta.
In data 23 novembre,  i titolari hanno richiesto le modalità per  poter fare effettuare un subin-gresso ad un’altra ditta acquirente, che ha acquistato nell’ambito di un concordato peventivo: vi chiedo possiamo accettarlo?
Dalla chiusura dell’attività, né la ditta titolare, né il curatore, ha comunicato niente di niente, o richiesto proroghe.
In base all’art. 11 della L.R. 28/2005 “ambito di applicazione” lettera j, si dice che la L.R. 28 non si applica alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con Regio- decreto 16 mar zo 1942, n.267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), però secondo me qualcosa doveva essere comunicato entro la scadenza , anche solo che erano in corso le procedure fallimentari.
Cosa facciamo? Mi illuminate per favore? Cordiali Saluti

Olimpia







riferimento id:30327

Data: 2015-11-24 17:47:44

Re:MEDIA STRUTTURA E CONCORDATO


Buongiorno, nel nostro comune abbiamo un'attività di media struttura decaduta il 14 agosto 2015, dopo un anno di chiusura dell'attività al pubblico. E’ in corso l'emanazione dell'atto di decadenza,  ma trattasi di una formalità amministrativa, in quanto la ditta non avendo né richiesto proroghe, né effettuato  mai riapertura dal 14 agosto 2014 al 14 agosto 2015, è decaduta.
In data 23 novembre,  i titolari hanno richiesto le modalità per  poter fare effettuare un subin-gresso ad un’altra ditta acquirente, che ha acquistato nell’ambito di un concordato peventivo: vi chiedo possiamo accettarlo?
Dalla chiusura dell’attività, né la ditta titolare, né il curatore, ha comunicato niente di niente, o richiesto proroghe.
In base all’art. 11 della L.R. 28/2005 “ambito di applicazione” lettera j, si dice che la L.R. 28 non si applica alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con Regio- decreto 16 mar zo 1942, n.267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), però secondo me qualcosa doveva essere comunicato entro la scadenza , anche solo che erano in corso le procedure fallimentari.
Cosa facciamo? Mi illuminate per favore? Cordiali Saluti

Olimpia
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1) la decadenza opera EX LEGE, AUTOMATICAMENTE e quindi i subingressi fondati su atti sottoscritti dopo il 14 agosto vanno dichiarati inefficaci
2) la norma che citi te NON C'ENTRA (riguarda la vendita al pubblico dei beni del fallimento, non la cessione del ramo di azienda)

COMUNICA QUANTO PRIMA la decadenza .... così da metterti ulteriormente al sicuro.

QUINDI: gli aventi causa che compreranno il ramo di azienda dovranno presentare SCIA (se gestisci la procedura in questi termini) o RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE NUOVA per MEDIA STRUTTURA DI VENDITA.

VEDI:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1159.0

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=14756.0

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24258.0

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