Data: 2011-12-19 12:47:40

Distributore carburanti

Per il rilascio dell'autorizzazione per impianto carburanti privato sono stati chiesti i pareri ASL, arpalazio, ufficio edilizia e vigili del fuoco.
Occorre anche l'autorizzazione allo scarico o per acque di prima pioggia?
In caso affermativo, se  la ditta lava i mezzi  da  ditte esterne, occorre?

Il parere richiesto all'uff. edilizia, dopo parecchio tempo, anche se sollecitato, non è ancora pervenuto.

Si può negare il rilascio dell'autorizzazione se l'ufficio edilizia non risponde?


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Il titolare di un esercizio di vicinato che vende mangimi ha richiesto la vendita di fitofarmaci.
E' stato richiesto parere asl che è pervenuto favorevole.

Occorre rilasciare autorizzazione sanitaria o è una DIA?

Oltre a quella sanitaria, occorre altra autorizazione?



Saluti e Buon Natale



riferimento id:3030

Data: 2011-12-20 08:39:25

Re:Distributore carburanti

Per il rilascio dell'autorizzazione per impianto carburanti privato sono stati chiesti i pareri ASL, arpalazio, ufficio edilizia e vigili del fuoco.
Occorre anche l'autorizzazione allo scarico o per acque di prima pioggia?

[color=red]SI[/color]

In caso affermativo, se  la ditta lava i mezzi  da  ditte esterne, occorre?

[color=red]SONO DUE COSE DIVERSE, IN OGNI CASO SERVE[/color]

Il parere richiesto all'uff. edilizia, dopo parecchio tempo, anche se sollecitato, non è ancora pervenuto.
Si può negare il rilascio dell'autorizzazione se l'ufficio edilizia non risponde?

[color=red]NO, MA SCRIVEREI AI COLLEGHI SOLLECITANDO IL PARERE E DICENDO CHE IN CASO DI SILENZIO SI PROVVEDERA’ COMUNQUE AL RILASCIO DANDO PER ACQUISITO POSITIVAMENTE IL LORO PARERE. [/color]

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Il titolare di un esercizio di vicinato che vende mangimi ha richiesto la vendita di fitofarmaci.
E' stato richiesto parere asl che è pervenuto favorevole.

Occorre rilasciare autorizzazione sanitaria o è una DIA?

Oltre a quella sanitaria, occorre altra autorizazione?

[color=red]AUTORIZZAZIONE  AI SENSI DEL  D.P.R. 23-4-2001 n. 290
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2001, n. 165, S.O.

Capo V - Commercio e vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari
21.  Autorizzazione al commercio ed alla vendita nonché all'istituzione e alla gestione di locali.
1. La persona titolare di un'impresa commerciale o la società che intende ottenere l'autorizzazione al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla istituzione, gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, presenta domanda all'autorità sanitaria individuata dalla regione.
2. II richiedente prepone a ciascun deposito o locale di vendita un institore o un procuratore o una persona maggiorenne, per la gestione di esso, salva la facoltà del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, di assumere personalmente la gestione di un locale. In ogni caso, tali soggetti devono essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.
3. La domanda contiene:
a) nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratti di società;
b) sede dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
c) classificazione di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari che si intende commerciare o vendere;
d) nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione di cui all'articolo 23, dell'institore o del procuratore o di chi è preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita.
4. Alla domanda è allegata una pianta, in scala non inferiore a 1:500 del locale adibito al commercio, alla vendita ed al deposito dei prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, nonché la dichiarazione, con firma autenticata, dell'institore o procuratore o di chi assume l'incarico.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo con il termine di «locale» s'intende anche un gruppo di locali, tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito.
6. Fermo il divieto di detenzione in locali che siano adibiti al deposito di generi alimentari, il presente articolo non si applica ai depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 4, salvo che presso di essi non si effettuino vendite di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari direttamente agli utilizzatori.
7. Le aziende interessate notificano all'autorità sanitaria individuata dalla regione l'esistenza e l'ubicazione del deposito, con la precisazione che in esso non si effettuano vendite dirette agli utilizzatori di prodotti fitosanitari, e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ed hanno l'obbligo di tenere a disposizione presso il deposito stesso la documentazione inerente al carico ed allo scarico dei prodotti ivi depositati.

23.  Certificato di abilitazione alla vendita.
1. Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato, dall'Autorità sanitaria individuata dalla regione, alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva in relazione ai seguenti argomenti:
a) elementi fondamentali sull'impiego in agricoltura dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
b) elementi sulla tossicità dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari e sul loro corretto impiego dal punto di vista sanitario;
c) nozioni sulle modalità utili e necessarie per prevenire le intossicazioni acute e croniche derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
d) nozioni sulla legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
e) nozioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
2. La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata secondo modalità indicate da ciascuna regione.
3. Il certificato di abilitazione deve contenere il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, di residenza e la fotografia del richiedente.
4. Il certificato ha validità per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, con le stesse modalità previste per il rilascio.
5. Sono esentati dalla valutazione i laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, gli agrotecnici, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici (5).
6. Con decreto del Ministero è approvato il modello tipo di certificato di abilitazione alla vendita.

(5)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 17 giugno 2004, n. 217 (Gazz. Uff. 19 agosto 2004, n. 194). [/color]

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