Buona Sera la contatto per avere dei chiarimenti e delle specifiche per quanto riguarda le normative per l'apertura di una Ludoteca/ Baby Parking nel comune di Pontassieve (Fi). Prima di tutto volevamo sapere se è possibile aprire entrambe le cose nella stessa struttura. Avendo un fondo di 150 mq quanti bambini con relativi accompagnatori potrebbero entrare? Sappiamo già che per la Ludoteca non ci sono normative, ma per il Baby Parking c'è un riferimento nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 88/R con Modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R. che dice:" i cosiddetti baby parking, che assicurano un servizio di custodia sono attrezzati per consentire
l’accoglienza e la permanenza temporanea dei bambini. Per tali servizi è rimandata ai comuni la disciplina che deve assicurare la tutela della sicurezza, l’igiene e la salute dei bambini".
Quindi questo vuol dire che il comune di Pontassieve, visto che non ha una normativa specifica, dovrebbe redigerne una?
Cordiali Saluti
Occorre partire dalla considerazione di carattere generale per cui OGNI ATTIVITA' non regolamentata dalla normativa (nazionale, regionale o locale) deve considerarsi libera e cioè:
1) non soggetta a regime abilitativo (autorizzazione, permesso o altro)
2) non soggetta a requisiti soggettivi o oggettivi particolari 8diversi da quelli generali edilizi, di sicurezza ecc...)
La Regione Toscanna ha disciplinato in modo espresso ALCUNE attività di servizi alla prima infanzia (quelle a carattere educativo) nell'ambito delle norme ctate nel quesito e che riporto per completezza.
Ogni attività non regolamentata da tali disposizioni è LIBERA.
Come notato, nel preambolo del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 88/R si dice "è opportuno individuare i servizi che non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi, i cosiddetti baby parking, che assicurano un servizio di custodia e si trovano allocati per lo più presso i centri commerciali e comunque sono attrezzati per consentire l’accoglienza e la permanenza temporanea dei bambini. Per tali servizi è rimandata ai comuni la disciplina che deve assicurare la tutela della sicurezza, l’igiene e la salute dei bambini".
A questo proposito occorre segnalare:
1) tale indicazione è contenuta nel PREAMBOLO del regolamento, ma non trova analoga corrispondenza all'interno del DPGR 88 nè nel modificato DLGR 47
2) non solo non sono individuati i servizi esclusi (ovviamente!! in quanto categoria residuale rispetto a quelli disciplinati dal regolamento) ma non viene nemmeno indicato un obbligo espresso di regolamentazione degli stessi da parte dei Comuni
3) un potere generale di regolamentazione da parte dei Comuni appare inoltre escluso dalla riserva di legge costituzionale in materia di regolamentazione delle attività produttive, di determinazione dei requisiti professionali per lo svolgimento delle attività ed altri profili che qui tralascio.
IN SINTESI:
1) baby parking e ludoteca sono attività liberamente esercitabili
2) essere sono esercitabili senza dia, permesso, autorizzazione nè vi si applicano i requisiti previsti dalla normativa regionale citata
3) le due attività possono coesistere nella medesima struttura
4) ovviamente tali servizi devono avere i requisiti di destinazione d'uso, edilizi, di sicurezza sul lavoro ecc... previsti in generale per tutti gli ambienti con permanenza di persone
5) l'assenza di una disciplina comunale non è ostativa all'avvio delle attività.
CONSIGLIO:
Invia una comunicazione al SUAP associato in cui segnali l'avvio di dette attività (anche solo per fax/email) indicando che si tratta di attività di ludoteca e baby parking non soggette alla disciplina regionale sui servizi alla prima infanzia.
Saluti
All'interno di questa tipologia di attività, se l'impresa volesse esercitare la somministrazione degli alimenti (merendine, bibite ecc.) può essere esonerata dai requisiti di cui art. 42 bis, [b]quindi anche dai requisiti professionali[/b], rientrando come fattispecie nelle attività di cui all'art. 48 della l.r.28/2005 ?
riferimento id:303
All'interno di questa tipologia di attività, se l'impresa volesse esercitare la somministrazione degli alimenti (merendine, bibite ecc.) può essere esonerata dai requisiti di cui art. 42 bis, [b]quindi anche dai requisiti professionali[/b], rientrando come fattispecie nelle attività di cui all'art. 48 della l.r.28/2005 ?
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ATTENZIONE
Le attività dell'art. 48 NON rientrano nei requisiti di qualità ma sono soggette ai requisiti MORALI e PROFESSIONALI.
A mio avviso il baby parking:
a) rientra normalmente nell'art. 48 lett. e)
b) rientrano invece nella lett. g) se non vi è lucro (somministrazione gratuita o compresa nel prezzo complessivo del servizio principale) in quanto la lett. g) è esclusa dalla presentazione della SCIA e dai requisiti morali e professionali
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Toscana
L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.
Art. 48
Attività non soggette a requisiti comunali.
1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'articolo 42-bis le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
c) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20;
d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 235/2001;
e) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 41, comma 1, lettera e) e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella struttura;
f) al domicilio del consumatore;
g) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.
2. Le attività di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera g), sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della dichiarazione