Buongiorno, avrei un quesito da sottoporvi.
Nel caso in cui un esercente abbia effettuato la Comunicazione preventiva di Vendita di Liquidazione per Trasferimento dell'attività in altro locale e scadute le 4 settimane per effettuare tale vendita, entro quale termine l'esercente deve effettuare il suddetto trasferimento?
Ho letto la L.R. n. 28/2005 ma mi sembra che non indichi nessun termine per tale casistica, a differenza, invece, di quanto specificato per i casi di "cessazione attività" (art. 92, comma 4) e "trasformazione o rinnovo locali" (art. 92, comma 5).
Decorso il termine per la liquidazione ed in attesa del trasferimento, il locale può continuare a rimanere aperto ed effettuare, per ipotesi, anche le vendite di fine stagione? Oppure è necessario che chiuda immediatamente dopo la liquidazione (ma in questo caso non riesco a trovare il riferimento normativo)?
Grazie.
Anche se la legge non detta espressamente un termine per il trasferimento è chiaro che la vendita di liquidazione ha un nesso causale che deve essere rispettato. Il nesso causale è quello di disfarsi della merce presente in negozio (esiste il divieto di approvvigionamento durante le vendite di liquidazione) a seguito della volontà di trasferirsi. Tale fine è motivo di deroga per effettuare la liquidazione anche in prossimità dei saldi.
Detto questo, quello che si evince dalla legge e dal regolamento è che l’esercente ha l’obbligo di fissare una data di trasferimento già certa al momento della comunicazione della vendita di liquidazione e di rispettare le 4 settimane di vendita. Non trovi scritto nella legge che la data di fine vendite deve coincidere con il giorno di trasferimento.
Secondo me è legittimo che possa tenere aperto qualche altro giorno durante le operazioni di trasferimento (in modalità di vendita normale) anche se questo provocherà brutte reazioni da parte della concorrenza.
Per questo sarebbe meglio usare la solita prassi e far chiudere l’esercizio alla scadere della vendita di liquidazione.