Data: 2015-11-24 06:14:44

I cani di razza fuori dai Tribunali amministrativi

I cani di razza fuori dai Tribunali amministrativi

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La giurisdizione nelle controversie con l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana che gestisce il libro genealogico nella sentenza del 23.11.2015 n. 5310

[b]La Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 23 novembre 2015 n. 5310 ha confermato la sentenza del TAR che ha rigettato per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto da un associato dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) contro le note dell’ENCI con le quali veniva richiesta la restituzione dei certificati genealogici di alcuni esemplari per poter procedere alla cancellazione dell’affisso in essi indicato.[/b]

Il Supremo Consesso, richiamando i precedenti sanciti dalla Corte di Cassazione, ha affermato che "L'ente nazionale della cinofilia italiana (Enci) ha natura privatistica e, come tale, è privo di potestà d'imperio; ne consegue che la controversia promossa dall'associato contro detto ente, per denunciare l'illegittimità di suoi atti o deliberazioni, si sottrae alla cognizione del giudice amministrativo e spetta a quella del giudice ordinario".
Il fatto di gestire il libro genealogico del cane di razza non comporta, infatti, mutamenti nella natura giuridica dell’ente, né, tantomeno, sottintende una delega di poteri pubblici da parte dello Stato, in quanto l’attività in parola non deriva dallo Stato, ma dai soci cinofili che hanno istituito il libro in questione, sopportandone i costi individuali per la selezione e collettivi per la gestione ed i servizi forniti dallo stesso ente. 

L’attività svolta dal privato - conclude il Consiglio di Stato - per assumere connotati pubblicistici, deve appartenere allo Stato o ad un altro ente pubblico che ne consente l’esercizio da parte di privati, circostanza che non ricorre nel caso di specie, in cui l’istituzione e la tenuta dei libri genealogici è prerogativa delle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza.

Ne consegue che non assume alcuna rilevanza – ai fini della giurisdizione – l’esclusività della competenza dell’ENCI in materia di tenuta del libro genealogico, in quanto si tratta comunque di attività svolta da un soggetto privato – vigilato dall’Amministrazione in considerazione dei risvolti di interesse generale connessi allo svolgimento dell’attività - i cui atti, non essendo stati adottati da una pubblica amministrazione, non assumono la connotazione di provvedimenti amministrativi.

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/novembre/1448297105577.html

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