Data: 2015-11-24 06:07:39

"Salvabanche" - DECRETO-LEGGE 22 novembre 2015, n. 183

"Salvabanche" - DECRETO-LEGGE 22 novembre 2015, n. 183

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[b]DECRETO-LEGGE 22 novembre 2015, n. 183
[/b][color=red][b]Disposizioni urgenti per il settore creditizio[/b][/color]. (15G00200)
(GU n.273 del 23-11-2015)
  Vigente al: 23-11-2015 

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2014/59/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un  quadro  di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento;
  Vista la  comunicazione  della  Commissione  europea  2013/C-216/01
concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia
di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle  banche  nel  contesto
della crisi finanziaria;
  Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che attua la
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  15
maggio 2014;
  Visti il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
novembre 2015  di  approvazione  del  provvedimento  di  avvio  della
risoluzione  della  Banca  delle  Marche  S.p.A.  in  amministrazione
straordinaria, di cui alla  deliberazione  n.  553/2015  in  data  21
novembre  2015  della  Banca  d'Italia;  il  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 22 novembre  2015  di  approvazione
del provvedimento di avvio della  risoluzione  della  Banca  popolare
dell'Etruria e del Lazio - Societa'  cooperativa  in  amministrazione
straordinaria, di cui alla  deliberazione  n.  554/2015  in  data  21
novembre  2015  della  Banca  d'Italia;  il  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 22 novembre  2015  di  approvazione
del provvedimento di avvio della risoluzione della Cassa di risparmio
di Ferrara S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria,  di  cui  alla
deliberazione n. 555/2015  in  data  21  novembre  2015  della  Banca
d'Italia; il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del
22 novembre 2015 di approvazione del  provvedimento  di  avvio  della
risoluzione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A.
in  amministrazione  straordinaria,  di  cui  alla  deliberazione  n.
556/2015 del 21 novembre 2015 della Banca d'Italia (i  "Provvedimenti
di avvio della risoluzione");
  Visto il provvedimento n. 1226609/15 del  18  novembre  2015  della
Banca d'Italia con il quale e' stato  istituito  presso  il  medesimo
Istituto un fondo  di  risoluzione  ai  sensi  dell'articolo  78  del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (di seguito il "Fondo di
risoluzione nazionale");
  Considerato che i provvedimenti di avvio  della  risoluzione  sopra
menzionati prevedono il ricorso al Fondo nazionale di risoluzione;
  Viste la decisione della Commissione europea del 22 novembre  2015,
concernente la  risoluzione  della  Banca  delle  Marche  S.p.A.  (SA
39543-2015/N), sulla conformita' della procedura di risoluzione  alla
direttiva 2014/59/UE e sulla compatibilita' dell'intervento del Fondo
nazionale di risoluzione con il quadro normativo dell'Unione  europea
in materia di aiuti di Stato; la decisione della Commissione  europea
del 22 novembre 2015, concernente la risoluzione della Banca Popolare
dell'Etruria e del Lazio - Societa'  cooperativa  (SA  41134-2015/N),
sulla conformita'  della  procedura  di  risoluzione  alla  direttiva
2014/59/UE e sulla compatibilita' dell'intervento del Fondo nazionale
di risoluzione con il quadro normativo dell'Unione europea in materia
di aiuti di Stato; la decisione  della  Commissione  europea  del  22
novembre 2015, concernente la risoluzione della Cassa di risparmio di
Ferrara S.p.A. (SA 41925-2015/N), sulla conformita'  della  procedura
di risoluzione  alla  direttiva  2014/59/UE  e  sulla  compatibilita'
dell'intervento del Fondo nazionale  di  risoluzione  con  il  quadro
normativo dell'Unione europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato;  la
decisione della Commissione europea del 22 novembre 2015, concernente
la risoluzione della Cassa di risparmio  della  provincia  di  Chieti
S.p.A.  (SA  43547-2015/N),  sulla  conformita'  della  procedura  di
risoluzione  alla  direttiva  2014/59/UE  e  sulla  compatibilita'
dell'intervento del Fondo nazionale  di  risoluzione  con  il  quadro
normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  Considerato  che  i  Provvedimenti  di  avvio  della  risoluzione
prevedono la costituzione di enti-ponte ai sensi dell'articolo 42 del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
  Considerata la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adottare
disposizioni volte  a  garantire  la  tempestiva  costituzione  degli
enti-ponte, al fine della migliore tutela  dei  depositanti  e  degli
investitori e al fine di evitare effetti  negativi  sulla  stabilita'
finanziaria ed economica, in particolare  nell'area  di  insediamento
delle banche in questione;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 novembre 2015;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana

                    il seguente decreto-legge:

                              Art. 1

        Costituzione di enti-ponte ai sensi dell'articolo 42
          del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180

  1. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00  del  giorno  della
pubblicazione  del  presente  decreto-legge,  quattro  societa'  per
azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A.,  Nuova
Banca delle Marche S.p.A.,  Nuova  Banca  dell'Etruria  e  del  Lazio
S.p.A, Nuova Cassa di risparmio di  Chieti  S.p.A,  (di  seguito  "le
societa'") tutte con sede in Roma,  via  Nazionale,  91,  aventi  per
oggetto  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  ente-ponte  ai  sensi
dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre  2015,  n.  180,
con riguardo rispettivamente  alla  Cassa  di  risparmio  di  Ferrara
S.p.A.,  alla  Banca  delle  Marche  S.p.A.,  alla  Banca  popolare
dell'Etruria e del Lazio -  Societa'  cooperativa  e  alla  Cassa  di
risparmio  di  Chieti  S.p.A,  in  risoluzione,  con  l'obiettivo  di
mantenere la continuita' delle  funzioni  essenziali  precedentemente
svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato  sono
adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o  i  diritti,
le attivita' o  le  passivita'  acquistate,  in  conformita'  con  le
disposizioni del medesimo decreto legislativo.
  2. Alle societa' di  cui  al  comma  1  possono  essere  trasferiti
azioni, partecipazioni, diritti, nonche' attivita' e passivita' delle
banche in risoluzione di cui al comma 1, ai  sensi  dell'articolo  43
del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
  3. Il capitale sociale della Nuova Cassa di  risparmio  di  Ferrara
S.p.A. e' stabilito  in  euro  191.000.000  ed  e'  ripartito  in  n.
10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova
Banca delle Marche S.p.A. e' stabilito in euro  1.041.000.000  ed  e'
ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni)  di  azioni;  il  capitale
sociale  della  Nuova  Banca  dell'Etruria  e  del  Lazio  S.p.A,  e'
stabilito in euro 442.000.000 ed e' ripartito in n. 10.000.000 (dieci
milioni)  di  azioni;  il  capitale  sociale  della  Nuova  Cassa  di
risparmio della provincia di  Chieti  S.p.A.  e'  stabilito  in  euro
141.000.000 ed e' ripartito  in  n.  10.000.000  (dieci  milioni)  di
azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte dal  Fondo  nazionale
di risoluzione; nel rispetto dell'articolo 42, comma 2,  del  decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il capitale di nuova  emissione
della societa' potra' essere sottoscritto anche da  soggetti  diversi
dal Fondo nazionale di risoluzione.
  4. La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta  lo  statuto,
nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo
e ne determina i compensi. Resta fermo, per la fase  successiva  alla
costituzione, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Se gia' adottati al momento  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  tali  atti  s'intendono
convalidati.
  5. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  presente  decreto
tiene luogo di tutti  gli  adempimenti  di  legge  richiesti  per  la
costituzione delle societa'. Dalla medesima data per le  obbligazioni
sociali rispondono soltanto le societa' con il proprio patrimonio.
  6. Fermo restando quanto  disposto  al  comma  5,  gli  adempimenti
societari saranno perfezionati dagli  amministratori  delle  societa'
nel piu' breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.
                              Art. 2

Risorse da versare al Fondo nazionale di risoluzione  dopo  l'entrata
  in funzione del Meccanismo di risoluzione unico

  1. Dopo l'avvio  del  Meccanismo  di  risoluzione  unico  ai  sensi
dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014, fermi restando gli
obblighi di contribuzione al  Fondo  di  risoluzione  unico  previsti
dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n.  806/2014,  le  banche
aventi sede legale in Italia  e  le  succursali  italiane  di  banche
extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e  straordinari  gia'
versati al Fondo di risoluzione  nazionale,  al  netto  dei  recuperi
derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non
siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e
altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in  relazione
alle misure previste dai Provvedimenti di  avvio  della  risoluzione,
versano contribuzioni addizionali al Fondo di  risoluzione  nazionale
nella misura determinata dalla  Banca  d'Italia,  comunque  entro  il
limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di
risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e  71  del  regolamento
(UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale  limite  complessivo  e'
incrementato  di  due  volte  l'importo  annuale  dei  contributi
determinati in conformita' all'articolo 70 del  regolamento  (UE)  n.
806/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81.
  2. In caso di inadempimento dell'obbligo di  versare  al  Fondo  di
risoluzione nazionale le risorse ai sensi del presente  articolo,  si
applicano  le  sanzioni  previste  dall'articolo  96  del  decreto
legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,  per  la  violazione  degli
articoli 82 e 83 del medesimo decreto legislativo.
                              Art. 3

                        Disposizioni fiscali

  1. Nel caso in  cui  sono  adottate  azioni  di  risoluzione,  come
definite all'articolo 1,  lettera  f),  del  decreto  legislativo  16
novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito  d'imposta  delle
attivita' per imposte anticipate relative ai componenti  negativi  di
cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre  2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,
n. 10, iscritte nella situazione contabile di  riferimento  dell'ente
sottoposto  a  risoluzione  decorre  dalla  data  di  avvio  della
risoluzione ed opera sulla base dei dati  della  medesima  situazione
contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di
avvio della risoluzione non sono  deducibili  i  componenti  negativi
corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate  trasformate  in
credito d'imposta ai sensi del presente comma.
  2. Il comma 1 si applica a decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
  3. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito in legge, con  modificazioni,  dall'articolo  1  della
legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole "in corso al 31 dicembre 2015"
sono sostituite dalle seguenti: "successivo a quello in corso  al  31
dicembre 2014".
  4. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti  effettuati  dal
Fondo di risoluzione all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze
attive.
                              Art. 4

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 22 novembre 2015

                            MATTARELLA

                      Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 

                      Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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