ILLEGITTIMO il regolamento "mezzi pubblicitari" del Comune se troppo restrittivo
Il Comune di Firenze ha allora emanato la delibera consiliare 23 marzo 2015, n 17, con la quale viene modificato il Regolamento sulla pubblicità e l’applicazione dei canoni degli impianti pubblicitari in asserita conformazione alla sentenza n. 723/2014, eliminando il gonfalone dal novero dei mezzi pubblicitari ammessi nel territorio comunale. La delibera è motivata dal fatto che l’art. 47 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495-Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada, non prevede espressamente il gonfalone come tipologia pubblicitaria, ciò che sarebbe evidenziato anche nella sentenza di questo Tribunale 11 marzo 2002, n. 456, confermata con decisione del Consiglio di Stato 18 dicembre 2006, n. 7603, la quale ha pure sancito che il provvedimento di approvazione del piano degli impianti pubblicitari non deve essere motivato. Inoltre la deliberazione motiva la scelta di eliminare i gonfaloni dalle categorie di mezzi pubblicitari consentiti con la necessità di garantire la stabilità dei pali destinati alla pubblica illuminazione, rilevando che la soluzione tecnica proposta dalle ricorrenti é stata vagliata ma ritenuta inidonea in base alla suddetta relazione del Direttore del Servizio comunale viabilità 26 febbraio 2015, prot. 50358. Per di più, l’installazione proposta dalle ricorrenti si caratterizza per la possibilità del gonfalone di ruotare in presenza di vento e questo movimento potrebbe distrarre l’attenzione degli automobilisti, con conseguente pericolo (anche) per la sicurezza nella circolazione stradale.
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Non è quindi vero quanto ritenuto dall’Amministrazione intimata, che rientri nella propria potestà regolamentare l’eliminazione della tipologia dei gonfaloni da quelle ammesse nel piano generale degli impianti pubblicitari senza che debba essere fornita alcuna motivazione. La pubblicità esercitata (anche) mediante questo strumento attiene all’esercizio dell’attività d’impresa, e pertanto ne può essere limitato od anche eliminato l’utilizzo, purché l’Amministrazione dia puntuale e convincente conto dei connessi motivi imperativi di interesse generale. In altri termini, ove il Comune di Firenze intendesse introdurre limitazioni all’uso di un mezzo pubblicitario come quello di cui oggi si discute, dovrebbe evidenziare nel relativo provvedimento, a prescindere dalla forma che quest’ultimo assume, le specifiche e documentate ragioni di pubblico interesse che si oppongono ad un utilizzo generalizzato ovvero ad un utilizzo tout court dello stesso, effettuando un bilanciamento tra dette ragioni e l’interesse (si ripete e si sottolinea, avente carattere di diritto soggettivo comunitario) in capo al privato a sfruttare tale mezzo nell’esercizio della propria attività di impresa.
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Sotto questo profilo l’operato dell’amministrazione comunale appare viziato da eccesso di potere, come correttamente rappresentato nei ricorsi.
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La deliberazione gravata motiva la scelta di eliminare i gonfaloni dal novero dei mezzi pubblicitari ammessi nel territorio comunale con riferimento alla relazione tecnica del Direttore del Servizio comunale viabilità in data 26 febbraio 2016, prot. 50358, che ha ritenuto non sicuro l’aggancio dei gonfaloni ai pali dell’illuminazione anche se effettuato secondo le nuove modalità indicate dalle ricorrenti. La proposta di delibera contemplante l’eliminazione dei gonfaloni è però stata avanzata dalla Direzione comunale attività economiche e turismo agli organi di indirizzo il 24 febbraio 2015, e quindi prima di conoscere la relazione stessa. L’Amministrazione ha quindi assunto in linea tecnica la decisione contestata prima di conoscerne le motivazioni sotto il profilo (appunto) tecnico, cui tuttavia il provvedimento gravato fa riferimento per relationem. Questo modo di procedere rappresenta un’inversione procedimentale che è sintomo di vari profili di eccesso di potere e rende poco credibili le conclusioni contenute in detta relazione e, di conseguenza, vizia la delibera consiliare di cui si discute: Essa deve pertanto essere annullata anzitutto nelle parti in cui non prevede il gonfalone quale tipologia pubblicitaria. Per questi stessi motivi devono essere annullati anche i dinieghi di autorizzazione qui impugnati, anch’essi basati sulla citata relazione tecnica del Direttore del Servizio comunale viabilità 26 febbraio 2015.
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A seguito dell’annullamento l’Amministrazione dovrà dunque rieditare il proprio potere pianificatorio secondo i principi espressi nella presente sentenza, effettuando anche i seguenti adempimenti, prescritti in via conformativa al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale di imparzialità, che risulta compromesso dal modo di procedere del Commissario ad acta, il quale sembra avere agito più quale organo dell’Amministrazione resistente che non come ausiliario imparziale del Giudice.
[b]T.A.R. Toscana, Sezione I, 6 novembre 2015 n. 1481[/b]
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Approfondimenti:
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INSEGNE D'ESERCIZIO: diniego se pubblicizzano altre imprese
[color=red][b]TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I – sentenza 20 novembre 2015 n. 2450[/b][/color]
Ai sensi di questa previsione costituisce “insegna di esercizio” “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa […]”.
Nel caso di specie, la documentazione depositata in giudizio dalla difesa dell’amministrazione provinciale palesa, invece, l’assenza di correlazione tra i messaggi pubblicitari riprodotti sugli impianti e l’attività in questione.
Non può, al riguardo, ritenersi sufficiente – come, invece, sostiene la ricorrente – che i messaggi pubblicizzino “società che espongono o sponsorizzano manifestazioni della Fiera di Melzo”: la nozione di insegna di esercizio va, invero, intesa in senso rigorosamente restrittivo, circoscrivendola a quei soli casi in cui l’insegna – con le modalità prescritte dall’art. 47, comma 1, del d.P.R. nr. 495 del 1992 – serve esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l’attività di impresa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2012, nr. 2480; 25 novembre 2013, n. 5586).
È, poi, incontestato, che un pannello riporti il messaggio “spazio libero”, in contrasto con quanto previsto dall’art. 10 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21/2003.
Legittimamente, pertanto, l’amministrazione ha ritenuto che gli impianti in questione non siano qualificabili insegne di esercizio, trattandosi di veri e propri impianti pubblicitari.
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MEZZI PUBBLICITARI: procedimento unico (non si applica anche quello edilizio)
Cons. di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2017, n. 244
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INSEGNE D'ESERCIZIO non può avere finalità "commerciale" - SENTENZA
Cons. di Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4867
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