ILLEGITTIMO il regolamento "mezzi pubblicitari" del Comune se troppo restrittivo
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[color=red][b]T.A.R. Toscana, Sezione I, 6 novembre 2015 n. 1481[/b][/color]
FATTO
La vicenda in esame prende le mosse dalla sentenza di questo Tribunale Amministrativo 5 maggio 2014, n. 723, resa su tre ricorsi riuniti proposti dalle imprese Target s.p.a., Caglia e Lazzeri Associati s.r.l. e I.P.A.S. s.p.a., con cui è stato disposto l’annullamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Firenze approvato con delibera consiliare 8 ottobre 2012, n. 55. La sentenza, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, ha anche statuito che l’apposizione dei gonfaloni pubblicitari ai pali della pubblica illuminazione è pericolosa per la loro stabilità.
All’indomani della pubblicazione della sentenza le imprese suddette hanno presentato al Comune diverse istanze per essere autorizzate all’apposizione dei gonfaloni in diversi punti della città e l’Amministrazione, dopo avere in un primo tempo rilasciato le autorizzazioni richieste sotto condizione di assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti, ha poi iniziato a subordinarle ad una verifica tecnica, a carico dei richiedenti medesimi, sulla stabilità di ogni singolo palo interessato. A fronte del mancato riscontro di queste verifiche che le attuali ricorrenti non hanno inteso effettuare, il Comune ha disposto l’improcedibilità e l’archiviazione delle istanze ed ha poi adottato la deliberazione consiliare 28 luglio 2014, n. 46 nella quale, riservandosi di approvare una più organica regolamentazione della materia, evidenziava che continuerebbe a trovare applicazione l’art. 59 del precedente Piano, che non sarebbe stato inciso dalla sentenza n. 723/2014. Tale disposizione dettava una disciplina transitoria che obbligava il soggetto richiedente l’autorizzazione ad effettuare una verifica preventiva sull’idoneità della struttura.
I dinieghi, in uno con la deliberazione consiliare n. 46/2014, sono stati anch’essi impugnati dalle imprese Target s.p.a., Caglia e Lazzeri Associati s.r.l. e I.P.A.S. s.p.a. con ricorsi rubricati sub RR. gg. nn. 1912/2014; 1913/2014 e 1914/2014 lamentando l’inottemperanza alla suddetta sentenza n. 723/2014. Con ordinanza 28 gennaio 2015, n. 138, è stato disposto il riesame delle istanze autorizzative alla luce di una nuova soluzione tecnica per l’aggancio dei gonfaloni ai pali della pubblica illuminazione proposta dalle ricorrenti, e indicata nel processo concluso con la sentenza n. 723/2014; soluzione che, a loro dire, escluderebbe che l’azione del vento possa trasmettersi ai pali poiché consente ai gonfaloni di ruotare sul loro asse.
La predetta soluzione è stata valutata inidonea dall’Amministrazione, sulla base della relazione tecnica del Direttore del Servizio comunale viabilità in data 26 febbraio 2016, prot. 50358, e pertanto le richieste autorizzative sono state respinte per la seconda volta.
I ricorsi sono quindi stati decisi con sentenza 30 marzo 2015, n. 535 disponendo, per quanto rileva nella presente sede, che l’Amministrazione provvedesse ad emanare un nuovo provvedimento pianificatorio per disciplinare l’utilizzo del gonfalone quale mezzo pubblicitario.
[b]Il Comune di Firenze ha allora emanato la delibera consiliare 23 marzo 2015, n 17, con la quale viene modificato il Regolamento sulla pubblicità e l’applicazione dei canoni degli impianti pubblicitari in asserita conformazione alla sentenza n. 723/2014, eliminando il gonfalone dal novero dei mezzi pubblicitari ammessi nel territorio comunale. La delibera è motivata dal fatto che l’art. 47 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495-Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada, non prevede espressamente il gonfalone come tipologia pubblicitaria, ciò che sarebbe evidenziato anche nella sentenza di questo Tribunale 11 marzo 2002, n. 456, confermata con decisione del Consiglio di Stato 18 dicembre 2006, n. 7603, la quale ha pure sancito che il provvedimento di approvazione del piano degli impianti pubblicitari non deve essere motivato. Inoltre la deliberazione motiva la scelta di eliminare i gonfaloni dalle categorie di mezzi pubblicitari consentiti con la necessità di garantire la stabilità dei pali destinati alla pubblica illuminazione, rilevando che la soluzione tecnica proposta dalle ricorrenti é stata vagliata ma ritenuta inidonea in base alla suddetta relazione del Direttore del Servizio comunale viabilità 26 febbraio 2015, prot. 50358. Per di più, l’installazione proposta dalle ricorrenti si caratterizza per la possibilità del gonfalone di ruotare in presenza di vento e questo movimento potrebbe distrarre l’attenzione degli automobilisti, con conseguente pericolo (anche) per la sicurezza nella circolazione stradale. [/b]
[b][color=red]Sulla base di queste considerazioni sono stati emanati gli epigrafati dinieghi all’autorizzazione ad installare gonfaloni. [/color][/b]
Detti dinieghi, in uno con la deliberazione consiliare 17/2015, sono stati impugnati con distinti ricorsi rispettivamente dalle imprese Caglia e Lazzeri associati s.r.l. e IPAS s.p.a. (R.g. n. 678/2015) e Target s.r.l (R.g. n. 679/2015), notificati e depositati il 28 aprile 2015, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituito il Comune di Firenze chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita anche SILFI s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 20 maggio 2015, n. 362, le cause sono state riunite ed è stata accolta la domanda cautelare, ma il provvedimento è stato riformato dall’ordinanza del Consiglio di Stato 25 giugno 2015, n. 2859, che ha respinto la domanda di tutela interinale.
All’udienza del 7 ottobre 2015 le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1. Come già esposto in fatto, la controversia riguarda la legittimità del Regolamento comunale sulla pubblicità e l’applicazione del canone degli impianti pubblicitari risultante dalla modificazione effettuata con delibera consiliare n. 17/2015, avverso al quale le ricorrenti deducono identiche censure.
1.1 Le ricorrenti, con primo motivo, lamentano che la deliberazione impugnata incida sull’esercizio della libertà di impresa garantita dall’articolo 41 della Costituzione; questa potrebbe essere compressa unicamente per tutelare gli interessi pubblici della sicurezza stradale o della conservazione e tutela dei beni architettonici, culturali e ambientali. Per contro il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ), non individuerebbe alcun interesse ulteriore rispetto a questi, che possano giustificare un sacrificio della libertà di esercizio della pubblicità. Ricordato che quello impugnato non è il primo piano degli impianti pubblicitari ma rappresenta la modifica dell’ultimo degli altri piani, i quali invece prevedevano il gonfalone come mezzo pubblicitario, rilevano che questo non rappresenterebbe un pericolo né sarebbe incompatibile con le caratteristiche storiche, estetiche e paesaggistiche di Firenze. La scelta di eliminarli dal novero dei mezzi pubblicitari ammessi deriverebbe da motivazioni unicamente politiche, come dimostra la circostanza che dal 2011 al 2015 sono state adottate a tal scopo le più svariate motivazioni, dal decoro urbano, alla sicurezza dei pali della pubblica illuminazione fino all’incompatibilità con il codice stradale.
Con secondo motivo le stesse società deducono che la delibera approvata contrasterebbe con le statuizioni contenute nelle sentenze di questo Tribunale nn. 723/2014 e 535/2015, poiché mancherebbero valutazioni sul bilanciamento di altri interessi con la libertà di impresa e il mantenimento dei livelli occupazionali; sarebbe stata valutata, poi, solo una delle proposte tecniche formulate dalle interessate poiché la relazione del Direttore del Servizio comunale viabilità 26 febbraio 2016, prot. 50358, non si esprime sulla sostituzione dei pali proposta dalle ricorrenti medesime e concordata a suo tempo con SILFI; infine, a fronte della soppressione di 1100 m² disponibili per i gonfaloni, si aumenta la superficie pubblicitaria complessiva di 2000 m² per altri mezzi pubblicitari.
Inoltre, la delibera impugnata pone a fondamento la deliberazione consiliare 47/2015 che è stata espressamente annullata dalla sentenza di questo Tribunale 535/2015.
Secondo le ricorrenti, poi, sarebbe errato il richiamo all’art. 47 del citato d.P.R. n. 495/1992, poiché questo prevede, tra le tipologie di mezzi pubblicitari, gli “stendardi” di cui i gonfaloni costituirebbero particolare tipologia, mentre sarebbe inconferente il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7603/06, poiché quel piano non prevedeva l’immediata eliminazione dei gonfaloni, ma conteneva una norma transitoria della durata pari a sette anni.
Le ricorrenti, a loro dire, vanterebbero poi un diritto di insistenza derivante dal lungo tempo nel corso del quale è stato utilizzato il mezzo pubblicitario de quo; inoltre, la relazione citata del Direttore del Servizio comunale viabilità 26 febbraio 2015 sarebbe errata, poiché assume a fondamento lo spirare del vento in un’unica direzione senza oscillazione alcuna e, per di più, non é stato concesso alcun contraddittorio per chiarire gli aspetti tecnici del progetto presentato.
Con terzo motivo si dolgono che l’art. 49 del Regolamento impugnato preveda il fermo autorizzatorio di dodici mesi nel caso in cui vengano commesse tre violazioni nell’anno solare alla normativa regolamentare sulla pubblicità. Posto che per tale trasgressione è già stabilita una sanzione pecuniaria, la previsione violerebbe il principio di unicità della sanzione e sarebbe sproporzionata.
Con quarto motivo viene censurata la nota 27 febbraio 2015 del Commissario ad acta nominato da questo Tribunale con ordinanza 28 gennaio 2015, n. 138, poiché a dire delle ricorrenti non avrebbe provveduto ad ottemperare alla sentenza e per di più, pur essendo espressamente esclusa la possibilità di delega, avrebbe invece incaricato il Direttore del Servizio comunale viabilità di effettuare un’istruttoria tecnica sulla loro proposta di aggancio sicuro dei gonfaloni ai pali della pubblica illuminazione, cui la delibera odiernamente impugnata fa integrale rinvio. Non emergerebbe un’autonoma valutazione da parte del Commissario, il quale, infine, avrebbe prima (24 febbraio 2015) proposto agli organi di indirizzo l’eliminazione dei gonfaloni dal territorio comunale, e solo successivamente (26 febbraio 2015) ricevuto la citata relazione tecnica del Direttore del Servizio comunale viabilità che ritiene inidonea la soluzione proposta all’Amministrazione, ed alla quale la delibera odiernamente impugnata fa rinvio integrale per relationem.
1.2 La difesa comunale replica diffusamente alle deduzioni delle ricorrenti, rilevando che sarebbe stata effettuata, da parte degli organi tecnici, un’attenta istruttoria concludendo che le proposte da loro presentate non sarebbero risolutive dei problemi di sicurezza dei pali della pubblica illuminazione e peraltro, posto che il Comune di Firenze è proprietario di essi, esso avrebbe il diritto e il dovere di vietarne a terzi l’uso improprio.
A suo dire, poi, le ricorrenti non potrebbero vantare alcun diritto di insistenza ma una mera aspettativa a che l’Amministrazione, nell’innovare la materia, tenga conto delle conseguenze negative che loro deriverebbe dalla soppressione dei gonfaloni, il che, peraltro, non comporterebbe necessariamente la cessazione della loro attività potendo esse utilizzare anche mezzi pubblicitari diversi.
1.3 Anche SILFI s.p.a., quale gestore del servizio di pubblica illuminazione nel territorio comunale fiorentino, replica alle deduzioni delle ricorrenti rilevando che il d.lgs. n. 507/1993, all’art. 3, comma 2, prevede che possano essere stabilite limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse e le motivazioni dell’Amministrazione sarebbero incentrate proprio su quest’ultimo elemento, in particolar modo per quanto riguarda la stabilità dei pali della pubblica illuminazione. Le censure delle ricorrenti sarebbero poi inammissibili laddove impingono nel merito della discrezionalità amministrativa.
La sostituzione dei pali della pubblica illuminazione, inoltre, sarebbe impraticabile e la nota cui le ricorrenti fanno riferimento risale ad anni addietro, quando non era ancora intervenuta una perizia tecnica attestante la pericolosità dei gonfaloni. Ancora, non sarebbe esigibile dal Comune l’onere di valutare la sostituzione di tutti i pali dell’illuminazione pubblica al fine di consentire l’attività delle ricorrenti e, peraltro, il Piano all’art. 12 prevede la possibilità di un progetto unitario da parte del proponente che potrebbe riguardare anche mezzi diversi da quelli ordinariamente consentiti, come i gonfaloni.
In memoria di replica la stessa controinteressata chiede l’acquisizione tardiva di nuovi documenti, la cui necessità deriverebbe dalla memoria depositata dalle ricorrenti nel ricorso sub R.g. n. 679/2015.
2. Il Collegio, ai fini del decidere, non ritiene necessario scrutinare anche la documentazione di cui è chiesta la produzione tardiva da parte della SILFI, che attiene essenzialmente alle vicende avvenute in secondo grado, poiché la causa appare matura per la decisione.
2.1 In primo luogo deve essere respinto il terzo motivo di ricorso.
Le ricorrenti lamentano il fermo autorizzatorio di dodici mesi previsto quale conseguenza per la commissione di tre violazioni nell’anno solare alla normativa regolamentare sulla pubblicità: per tale trasgressione è già stabilita una sanzione pecuniaria e pertanto questa ulteriore previsione violerebbe il principio di unicità e proporzionalità della sanzione.
Il motivo è infondato poiché la determinazione delle sanzioni conseguenti all’abusivismo è caratterizzata da ampia discrezionalità sfociante nel merito amministrativo, che può essere sindacato solo per manifesta irragionevolezza o travisamento (C.d.S. IV, 23 giugno 2015, n. 3146 resa in diversa fattispecie ma con principio estensibile al caso di specie). La previsione di cui all’art. 49, comma 6, della deliberazione impugnata appare ragionevole e proporzionata al fine da raggiungere, in quanto la commissione di tre violazioni nell’arco di dodici mesi configura una tendenza a compiere fatti di abusivismo.
Non può essere assunto a precedente la sentenza di questo Tribunale Amministrativo 217/2015 che riguarda il diverso caso di decadenza immediata della concessione di occupazione di suolo pubblico, né vi è luogo a discettare di unicità della sanzione poiché la previsione contestata non ha finalità afflittiva ma preventiva, essendo diretta ad evitare che i provvedimenti autorizzatori continuino ad essere rilasciati a soggetti che si sono dimostrati proclivi a compiere fatti di abusivismo pubblicitario.
2.2 Passando ad altra censura, è da osservare che la deliberazione odiernamente gravata è motivata in relazione a diversi profili, uno dei quali potrebbe apparire dirimente a favore dell’Amministrazione: l’art. 47 del d.P.R. n. 495 non prevede espressamente il gonfalone come tipologia di mezzo pubblicitario che, pertanto, non potrebbe comunque essere assentito.
In realtà, tuttavia, tale norma, al comma 5, prevede "striscione, locandina e stendardo" definendoli come “elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa”. Il concetto di gonfalone, a giudizio del Collegio, rientra in questa definizione e in particolare in quella di stendardo, come correttamente deducono le ricorrenti. Non esiste quindi un divieto generalizzato all’utilizzo di detto mezzo pubblicitario, come pretenderebbe l’Amministrazione, poiché il gonfalone può essere ricondotto alla categoria dello “stendardo” prevista dalla normativa invocata dalla delibera odiernamente impugnata.
Il richiamo, poi, alla sentenza di questo Tribunale n. 456/02 non è pertinente, poiché è vero che in essa si afferma che “il regolamento del codice della strada….non prevede espressamente il gonfalone” ma in quella causa non si discuteva, come nella presente, della legittimità di un provvedimento che inibisce l’utilizzo di tale mezzo pubblicitario sulla base di detto regolamento. Il Piano degli impianti pubblicitari in tale sede gravato (delibera consiliare del Comune di Firenze 27 marzo 2001, n. 20/38) ne aveva solo diversificato l’utilizzo nelle varie zone comunali, prevedendo peraltro un regime transitorio.
[b]2.3 E’ da osservare, ancora, che in seguito all’emanazione del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, è stato creato un vero e proprio diritto soggettivo, di matrice comunitaria, all’esercizio dell’attività di servizio intesa come “qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente dietro retribuzione”. Il suo esercizio è quindi immanente nel patrimonio giuridico dei cittadini comunitari ed ogni sua preconcetta limitazione si traduce in un atto ablativo. Si è cioè passati da una situazione nella quale l’esercizio dell’attività di impresa era qualificabile come interesse legittimo subordinato ad un atto ampliativo del pubblico potere, ad una nuova situazione in cui esso costituisce un diritto soggettivo del cittadino comunitario che non è tendenzialmente sottoposto ad alcun provvedimento ampliativo atto a verificarne la compatibilità con l’interesse pubblico. La libertà di impresa costituisce ora la regola in ambito comunitario, mentre le sue limitazioni sono l’eccezione e vengono subordinate alla necessità di tutelare interessi pubblici di maggior rilievo (comb. disp. artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 59). Ne segue che qualsiasi provvedimento incidente della libertà di impresa deve essere motivato specificamente, poiché essa può essere limitata solo per motivi imperativi di interesse generale, i quali devono essere rappresentati nel provvedimento medesimo. [/b]
Questa considerazione induce a ritenere superata, relativamente alle attività che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 59, il principio - pur presente nel nostro ordinamento ex art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 - secondo il quale gli atti generali e regolamentari non devono essere motivati. Se infatti le limitazioni all’esercizio dell’attività di impresa sono in tanto legittime in quanto connesse alla necessità di tutelare interessi generali particolarmente rilevanti, ebbene laddove esse siano previste in atti generali o regolamentari l’Amministrazione dovrà dare specifico conto di quali sono gli interessi generali da tutelare e del perché questi presentino maggior rilievo rispetto al diritto di esercitare l’attività di impresa, e che ne giustificano quindi l’ablazione dal (o comunque l’invasione nel) patrimonio giuridico del privato. Un’interpretazione contraria porterebbe a circoscrivere l’applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 59 alle sole limitazioni all’esercizio dell’attività di impresa contenute in atti puntuali e specifici, con ciò vanificando l’attuazione della direttiva comunitaria dallo stesso recepita e, in ultima analisi, contravvenendo al principio di effettività del diritto comunitario che è stato più volte affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
[color=red][b]Non è quindi vero quanto ritenuto dall’Amministrazione intimata, che rientri nella propria potestà regolamentare l’eliminazione della tipologia dei gonfaloni da quelle ammesse nel piano generale degli impianti pubblicitari senza che debba essere fornita alcuna motivazione. La pubblicità esercitata (anche) mediante questo strumento attiene all’esercizio dell’attività d’impresa, e pertanto ne può essere limitato od anche eliminato l’utilizzo, purché l’Amministrazione dia puntuale e convincente conto dei connessi motivi imperativi di interesse generale. In altri termini, ove il Comune di Firenze intendesse introdurre limitazioni all’uso di un mezzo pubblicitario come quello di cui oggi si discute, dovrebbe evidenziare nel relativo provvedimento, a prescindere dalla forma che quest’ultimo assume, le specifiche e documentate ragioni di pubblico interesse che si oppongono ad un utilizzo generalizzato ovvero ad un utilizzo tout court dello stesso, effettuando un bilanciamento tra dette ragioni e l’interesse (si ripete e si sottolinea, avente carattere di diritto soggettivo comunitario) in capo al privato a sfruttare tale mezzo nell’esercizio della propria attività di impresa. [/b][/color]
Sotto questo profilo va rilevato che la sicurezza pubblica, ed in particolare la stabilità statica dei pali della pubblica illuminazione utilizzati per l’apposizione dei gonfaloni, cui la deliberazione impugnata si richiama per motivarne l’eliminazione dal novero dei mezzi pubblicitari ammessi, in via astratta è sicuramente un interesse da tutelare massimamente e può quindi giustificare la limitazione alla libertà di impresa.
Allo stato, infatti, stante l’esecutività della sentenza n. 723/2014 emessa da questo Tribunale va ritenuto che l’apposizione dei gonfaloni ai pali dell’illuminazione sia pericolosa poiché, secondo le risultanze della consulenza tecnica espletata nel processo con la stessa concluso, può comprometterne la stabilità. Detta sentenza, tuttavia, imponeva all’Amministrazione di effettuare un’attenta valutazione di tali circostanze e di operare un bilanciamento tra il diritto all’esercizio dell’attività d’impresa da parte delle ricorrenti e la necessità di tutelare la stabilità dei pali della pubblica illuminazione, anche verificando l’operatività di nuove soluzioni tecniche eventualmente proposte dalle ricorrenti medesime.
[b]Sotto questo profilo l’operato dell’amministrazione comunale appare viziato da eccesso di potere, come correttamente rappresentato nei ricorsi. [/b]
Va rilevato, infatti e in primo luogo, che non è nemmeno stata presa in considerazione l’ipotesi di sostituzione dei pali dell’illuminazione. È ben vero che tale ipotesi potrebbe apparire poco praticabile (il ricordato scambio di corrispondenza con SILFI risale ad anni addietro), ma tali circostanze sono state evidenziate (dalla difesa di quest’ultima) solo nel corso del presente giudizio ed appaiono come inammissibile motivazione postuma del provvedimento gravato. Già sotto questo profilo l’istruttoria comunale si palesa affrettata e carente.
È comunque dirimente, al fine del decidere, quanto dedotto nel quarto motivo di ricorso in ordine allo svolgimento di alcuni adempimenti istruttori.
[b]La deliberazione gravata motiva la scelta di eliminare i gonfaloni dal novero dei mezzi pubblicitari ammessi nel territorio comunale con riferimento alla relazione tecnica del Direttore del Servizio comunale viabilità in data 26 febbraio 2016, prot. 50358, che ha ritenuto non sicuro l’aggancio dei gonfaloni ai pali dell’illuminazione anche se effettuato secondo le nuove modalità indicate dalle ricorrenti. La proposta di delibera contemplante l’eliminazione dei gonfaloni è però stata avanzata dalla Direzione comunale attività economiche e turismo agli organi di indirizzo il 24 febbraio 2015, e quindi prima di conoscere la relazione stessa. L’Amministrazione ha quindi assunto in linea tecnica la decisione contestata prima di conoscerne le motivazioni sotto il profilo (appunto) tecnico, cui tuttavia il provvedimento gravato fa riferimento per relationem. Questo modo di procedere rappresenta un’inversione procedimentale che è sintomo di vari profili di eccesso di potere e rende poco credibili le conclusioni contenute in detta relazione e, di conseguenza, vizia la delibera consiliare di cui si discute: Essa deve pertanto essere annullata anzitutto nelle parti in cui non prevede il gonfalone quale tipologia pubblicitaria. Per questi stessi motivi devono essere annullati anche i dinieghi di autorizzazione qui impugnati, anch’essi basati sulla citata relazione tecnica del Direttore del Servizio comunale viabilità 26 febbraio 2015. [/b]
Non è di ostacolo all’annullamento la circostanza, rappresentata nell’impugnato provvedimento, che l’accoglimento della proposta formulata dalle ricorrenti determinerebbe la rotazione dei gonfaloni con pericolo per la circolazione stradale a causa della distrazione degli automobilisti: la rotazione avviene infatti solo in presenza di vento forte e la sua eventualità, nonché l’altezza a cui gli stessi sono collocati, fa apparire incongruo il giudizio di pericolosità per distrazione degli automobilisti operato dall’Amministrazione; l’incongruità e non verisimiglianza si manifesta, oltretutto, dalla considerazione che l’argomento potrebbe ben valere anche per gli altri mezzi pubblicitari, tesi tutti istituzionalmente e naturalmente a captare l’attenzione di chiunque passi, a prescindere dal mezzo di passaggio usato.
[color=red][b]2.4 A seguito dell’annullamento l’Amministrazione dovrà dunque rieditare il proprio potere pianificatorio secondo i principi espressi nella presente sentenza, effettuando anche i seguenti adempimenti, prescritti in via conformativa al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale di imparzialità, che risulta compromesso dal modo di procedere del Commissario ad acta, il quale sembra avere agito più quale organo dell’Amministrazione resistente che non come ausiliario imparziale del Giudice. [/b][/color]
Un organo terzo, da individuare tra le strutture universitarie competenti in materia ingegneristica, a spese dell’Amministrazione dovrà pertanto vagliare l’idoneità delle nuove modalità di aggancio dei gonfaloni proposte dalle ricorrenti.
I risultati dell’analisi dovranno poi essere valutati dall’Amministrazione congiuntamente alle ricorrenti in un apposito tavolo tecnico, nel quale dovranno essere vagliate anche tutte le altre soluzioni che queste ultime potrebbero eventualmente proporre.
Delle riunioni saranno redatti appositi verbali, da allegare ai futuri provvedimenti che l’Amministrazione vorrà assumere in proposito, i quali dovranno dare puntualmente ragione della eventuale reiezione di ognuna di queste proposte.
Resta salva per l’Amministrazione la possibilità di introdurre limitazioni nell’uso di questo mezzo pubblicitario per tutelare interessi pubblici diversi da quello relativo alla stabilità dei pali dell’illuminazione pubblica, i quali, tuttavia, dovranno essere puntualmente rappresentati e bilanciati con il diritto all’esercizio della libertà di impresa.
[b]3. In conclusione, i ricorsi devono essere in parte respinti e in parte accolti, nei sensi e termini di cui in motivazione. Le restanti censure possono essere assorbite poiché il loro eventuale accoglimento non determinerebbe l’acquisizione di ulteriori utilità da parte delle ricorrenti. [/b]
Le spese processuali vengono compensate per la metà tra le ricorrenti e il Comune di Firenze in ragione della reciproca soccombenza e per il resto sono poste a carico del medesimo Comune di Firenze, nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge a favore, rispettivamente, di Target s.r.l. da un lato e Caglia e Lazzeri Associati s.r.l. e IPAS s.p.a. dall’altro, queste ultime in solido tra loro. Le spese vengono compensate per SILFI in ragione del ruolo svolto nella vicenda, attinente unicamente alla sicurezza dei pali della pubblica illuminazione.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) riuniti i ricorsi come in epigrafe proposti, in parte li accoglie e in parte li respinge, nei sensi e termini di cui in motivazione.
Compensa per la metà le spese processuali tra le ricorrenti e il Comune di Firenze e condanna quest’ultimo al loro pagamento per la restante metà, nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge a favore, rispettivamente, di Target s.r.l. da un lato e Caglia e Lazzeri Associati s.r.l. e IPAS s.p.a. dall’altro, queste ultime in solido tra loro. Spese integralmente compensate nei confronti di SILFI s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore