Data: 2011-02-19 11:32:22

Artigianato - nuove procedure per l'iscrizione all'ALBO

Cambiano le procedure di iscrizione delle imprese artigiane. L'iscrizione avviene direttamente al registro delle imprese.

Ecco le norme


[color=red]Calabria - L.R. 29-12-2010 n. 34
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.
Pubblicata nel B.U. Calabria 31 dicembre 2010, n. 24, suppl. straord. n. 1.

Art. 38  Modifiche alla legge regionale n. 8/1989"Disciplina dell'artigianato.

1.  Sono soppresse le commissioni provinciali artigianato e così le disposizioni che ne disciplinano la composizione ed il funzionamento di cui agli articoli 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 della legge regionale n. 8/1989 per ultimo modificata dalla legge regionale n. 11/2002.
2.  L'articolo 30 della legge regionale n. 34/2002 è così modificato "La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che si avvalgano per le attività di accertamento e controllo degli uffici provinciali regionali".
3.  L'espletamento delle funzioni attinenti l'iscrizione, la variazione e la cancellazione delle imprese artigiane è demandata alle Camere di Commercio, in attuazione della delega sulla tenuta degli albi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 34/2002 come modificato dall'articolo 1.4.
4.  Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 8/1989, come per ultimo modificata dalla legge regionale n. 11/2002:
a)  all'articolo 5, comma 1, la frase "e istituiti dalla Commissione provinciale artigianato" è eliminata;
b)  all'articolo 6, i commi 3 - 4 - 5 - 6 - 9 sono soppressi;
c)  gli articoli 7, 8, 9, 10 sono soppressi.
5.  Le Camere di Commercio disimpegnano le funzioni di cui all'articolo 2 attraverso una gestione unitaria determinata dalla integrazione tra Albo imprese artigiane e Registro delle imprese, per cui si rinvia all'applicazione dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 59/2010.
6.  L'iscrizione nel Registro delle imprese con la specifica denominazione di "impresa artigiana" equivale a tutti gli effetti all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e comporta il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, sia ai fini costitutivi, sia ai fini della concessione delle agevolazioni previste per tale categoria.
7.  Ai fini dell'accertamento e controllo dei requisiti generali previsti per la qualifica di impresa artigiana e dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività segnalata, successivi all'iscrizione, le Camere di Commercio si avvalgono degli uffici provinciali regionali che possono eventualmente chiedere lo svolgimento di integrazione di istruttoria del Comune di riferimento territoriale dell'impresa richiedente.
8.  È soppressa la Commissione regionale per l'artigianato e cosi la disposizione di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 8/1989 per ultimo modificata dalla legge regionale n. 11/2002. Le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento Attività Produttive, al quale sono proponibili i ricorsi contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.
9.  È eliminata la revisione generale degli albi delle imprese artigiane prevista dall'articolo 11 della legge regionale n. 8/1989 per ultimo modificata dalla legge regionale n. 11/2002.
10.  Alla revisione dinamica delle imprese si procederà analogamente a quanto previsto per le imprese iscritte nel Registro delle imprese dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e attraverso la messa in rete delle informazioni tra pubbliche amministrazioni anche conseguente alla prevista unificazione dei processi per l'avvio di impresa in capo allo stesso sistema informativo registri delle imprese/rete dei SUAP.
11.  La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà con apposito regolamento le modalità di attuazione della presente norma, anche alla luce della innovazione legislativa introdotta dall'articolo 49 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122).
12.  Alla Giunta regionale è demandata altresì la redazione del "Testo Unico in materia di artigianato" di cui al testo unico in materia di attività produttive ex legge regionale n. 4/2009 prevedendo il differimento del termine stabilito all'articolo 3 a 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
13.  Con apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale, saranno disciplinati i rapporti tra Regione Calabria e Camere di Commercio sulle funzioni delegate. All'accertamento delle violazioni provvedono le Camere di Commercio.
14.  È soppresso l'articolo 13 della legge regionale n. 8/1989 per ultimo modificato dalla legge regionale n. 11/2002. [/color]

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Data: 2011-02-19 11:35:08

La domanda di iscrizione deve essere redatta tramite l'applicazione STARweb

Albo Imprese Artigiane
Per iscriversi

La domanda di iscrizione deve essere redatta tramite l'applicazione STARweb-Sportello Telematico Artigiani e Registro Imprese
 

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Per saperne di più...

Gli iscritti all'Albo devono segnalare qualsiasi variazione (trasferimento sede, ingresso nuovi soci, cessazione attività, ecc.) intervenga durante la "vita" dell'impresa.


Chi deve iscriversi

Il soggetto o i soggetti che, nei limiti dimensionali di cui alla legge 8.8.1985, n. 443, svolgono prevalentemente un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

L'impresa artigiana può essere costituita sotto forma di:

ditta individuale;
società in nome collettivo;
società in accomandita semplice;
società a responsabilità limitata con un unico socio (unipersonale);
società a responsabilità limitata;
società cooperativa.
L’iscrizione comporta inoltre:

l’annotazione nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese con la qualifica di artigiano
l'iscrizione del titolare, dei soci lavoranti e degli eventuali collaboratori familiari all'INPS - Gestione artigiani

Per essere iscritti si debbono possedere i seguenti requisiti soggettivi:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE.
I cittadini extracomunitari, ai fini dell'iscrizione, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
maggiore età;
svolgimento del proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa nel processo produttivo;
possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali nel caso di particolari attività che lo richiedano (es. parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori);
non aver subito condanne ostative all'iscrizione (provvedimenti antimafia).
Si devono inoltre possedere i seguenti requisiti oggettivi:

autonomia aziendale (attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività, pluralità di committenti, ecc.);
produzione di beni anche semilavorati e/o prestazione di servizi;
limiti dimensionali. Concorrono a stabilire tali limiti: il numero massimo di dipendenti, compresi i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa, i familiari coadiuvanti e gli apprendisti ed esclusi i portatori di handicap e i lavoratori a domicilio se non superano un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa. I limiti dimensionali risultano distinti per attività come segue:
per l'impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;
per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;
lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16;
autotrasporti: 8 dipendenti;
imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.
Si hanno i seguenti casi di incompatibilità con l'iscrizione all'albo:

rapporto di lavoro subordinato;
titolare o socio prestatore d'opera in forma prevalente in altre imprese.

Ulteriori requisiti richiesti in relazione al/ai titolari:

per l'impresa individuale: il titolare deve svolgere attività lavorativa prevalente, ed essere in possesso dei requisiti di legge in relazione all'attività svolta;
per la società in nome collettivo: la maggioranza dei soci, uno nel caso di due soci, deve svolgere attività lavorativa prevalente nell'impresa. I requisiti di legge in relazione all'attività svolta, salvo casi particolari (estetisti, parrucchieri), devono essere in capo ad almeno un socio;
per la società in accomandita semplice: i soci accomandatari debbono svolgere attività lavorativa prevalente nell'impresa, e non possono essere soci di altra società in accomandita semplice ovvero unici soci di altre società a responsabilità limitata unipersonale. I requisiti di legge per l'attività svolta devono essere in capo a tutti i soci accomandatari;
per la società a responsabilità limitata unipersonale: l'unico socio deve essere lavorante, essere in possesso dei requisiti necessari per svolgere l'attività e non essere socio di altra società a responsabilità limitata ovvero di altra società in accomandita semplice;
per le società a responsabilità limitata pluripersonali: la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. I requisiti di legge in relazione all'attività svolta, salvo casi particolari (estetisti, parrucchieri), devono essere in capo ad almeno un socio.
In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo anche in mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 8.8.1985 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido deceduto, interdetto o inabilitato.


Tempi

Per le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane il termine per la conclusione del procedimento è di 5 giorni.
Il termine massimo per la conclusione del procedimento di verifica e controllo dei requisiti autocertificati da parte dell'Ufficio Regionale per l'Artigianato è di 60 giorni dalla data della domanda.


Costi

Iscrizione impresa individuale 18,00 euro
Iscrizione di società 30,00 euro
Denunce di modifica impresa individuale 18,00 euro
Denunce di modifica e cessazione attività società 30,00 euro
Denunce di cancellazione impresa individuale sono in esenzione.
Le istanze di iscrizione, modifica e cancellazione sono soggette all'imposta di bollo secondo la tariffa vigente.


Attività soggette a verifica requisiti

Per svolgere l'attività di installazione e riparazione di impianti, autoriparazione, pulizia, facchinaggio, l'impresa deve essere in possesso di particolari requisiti di legge, soggetti alla verifica da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese.
Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente essere o il titolare dell'impresa individuale, o un socio lavorante della società in nome collettivo o di società a responsabilità limitata, o socio lavorante accomandatario di società in accomandita semplice, o socio unico di srl unipersonale.
Gli interessati potranno, se necessario, valutare la propria posizione con il responsabile del procedimento nominato dalla Camera di Commercio.
La relativa modulistica, che deve essere allegata alla pratica da inviare telematicamente alla Camera di Commercio, è inclusa in STARweb.

Normativa di riferimento

Legge 8 agosto 1985, nr. 443
Legge 20 maggio 1997, nr. 133
Legge 5 marzo 2001, nr. 57
Legge Regione Calabria 25 novembre 1989, nr.8
D.P.R. 14 dicembre 1999, nr. 558
D.P.R. 25 maggio 2001, nr.288
Legge Regione Calabria 12 agosto 2002, nr.34
Decreto MSE 27 giugno 2010
D.L. 31 gennaio 2007, nr. 7 convertito in Legge 2 aprile 2007, nr.40
D.P.C.M. 6 maggio 2009
D. Lgs 26 marzo 2010, nr.59
Legge 30 luglio 2010, nr.122
Delibera della Giunta Regione Calabria 4 ottobre 2010, nr.644
Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria 16 novembre 2010, nr.15859
Legge Regione Calabria 22 dicembre 2010

http://wai.rc.camcom.it/show.jsp?page=415709

riferimento id:302

Data: 2012-12-23 06:33:46

Re:Artigianato - nuove procedure per l'iscrizione all'ALBO

Attivita' di autoriparazione - LEGGE 11 dicembre 2012 , n. 224

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=9474.new#new

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