Data: 2015-11-23 13:57:46

Tempestività del deposito telematico: accettazione e consegna non bastano

Tempestività del deposito telematico: la ricevuta di accettazione e consegna non basta

[img width=300 height=208]http://www.asaps.it/nuovo/downloads/articoli/immagini/2015/10/18946_med.jpg[/img]

Tempestività del deposito telematico: la ricevuta di accettazione e consegna non basta

[color=red][b]Tribunale Milano, 8 ottobre 2015[/b][/color]

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2015/11/23/tempestivita-del-deposito-telematico-la-ricevuta-di-accettazione-e-consegna-non-basta

riferimento id:30193

Data: 2015-11-23 14:57:40

Tempestività del deposito telematico: accettazione e consegna non bastano

[b]TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE[/b]

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 7 ottobre 2015,
osserva quanto segue.
L'attrice in opposizione, nel corso dell’udienza di discussione ex art. 420
c.p.c. svoltasi in data 7 ottobre 2015, ha chiesto di poter depositare in
formato cartaceo memoria ex art. 426 c.p.c. con allegati, rilevando di
avere provveduto a depositare la predetta memoria per via telematica in
data 3 luglio 2015 – dunque nel rispetto del termine perentorio del 7
luglio 2015 fissato da questo Giudice con propria ordinanza del 13 maggio
2015 – memoria che, per causa ignota all’attrice, non risultava rinvenibile
nel fascicolo telematico.
[b]A dimostrazione della tempestività del deposito telematico produceva la
ricevuta di avvenuta consegna proveniente dal gestore di posta
elettronica certificata del Ministero della Giustizia.[/b]
Parte opposta ha eccepito la tardività del deposito cartaceo della
memoria e dei relativi documenti allegati.
Ciò premesso, si osserva che l’attrice opponente, a dimostrazione della
tempestività del deposito telematico, ha prodotto la ricevuta di avvenuta
consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della
Giustizia, giusta il disposto del comma 7 dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012
che espressamente prevede che “il deposito di cui ai commi da 1 a 4 (cioè
il deposito per via telematica degli atti e dei documenti) si ha per
avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della
Giustizia”.
[b]Tuttavia, l’attrice ha omesso di depositare le ulteriori due ricevute
previste dal comma 7 dell’art. 13 del D.M. 44/2011, ovvero quelle che il
gestore dei servizi telematici restituisce al mittente e nelle quali viene
dato atto dell'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia, nonché
dagli operatori della cancelleria o della segreteria.[/b]
[color=red][b]Può verificarsi, infatti, che il file trasmesso in via telematica non venga
accettato dalla cancelleria perché non firmato, o perché, ad esempio,
affetto da errore verificatosi nella compilazione del file DatiAtto in
formato XML che deve corredare l’atto da depositare e che deve
contenere “le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della
nota di iscrizione a ruolo” (art. 12 delle Specifiche tecniche emanate dal
Ministero della Giustizia con decreto 16.4.2014), ivi compresi dunque
numero di ruolo generale e parti.[/b][/color]
Nella fattispecie in esame, [b]non avendo la difesa dell’attrice prodotto
queste due ricevute, non è dato conoscere se si sia trattato di un errore
del sistema oppure di un errore attribuibile all’attrice nella compilazione
dell’atto per avere, ad esempio, depositato la memoria per via telematica
con un numero di R.G. diverso da quello corretto.[/b]
Il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto
da nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento
dello scopo (art. 156 cpv. c.p.c.). Il deposito in cancelleria ha, infatti, la
funzione di comunicare la memoria alla controparte (art. 170 co. 4 c.p.c.),
oltre che al giudice. Questa funzione viene del tutto a mancare se l’atto
non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico perché
indirizzato altrove. Le stesse considerazione valgono nel caso di atto non
firmato.
Funzione del citato art. 16-bis co. 7 introdotto dalla legge 17.12.2012 n.
221 è quella di esonerare il depositante dal rischio di tardività del
deposito in ragione di ritardi di lavorazione a lui non imputabili – ci si
riferisce proprio ai controlli automatici effettuati dal dominio giustizia e,
soprattutto, a quelli manuali degli operatori di cancelleria che possono
avvenire a distanza di giorni – ma non dal rischio di nullità del deposito
per carenza dei requisiti indispensabili.
Ciò premesso, ed interpretando la richiesta di produzione documentale
svolta all’udienza del 7 ottobre 2015 dalla difesa dell’opponente come una
istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., ritiene il Tribunale che
la parte possa accedere a una rimessione in termini qualora dimostri di
essere incorsa in decadenze per causa a lei non imputabile.
[color=red][b]Nella fattispecie in esame, non avendo parte opponente prodotto le
ulteriori due ricevute previste dal comma 7 dell’art. 13 del D.M. 44/2011,
non ha assolto all’onere di dimostrare che il deposito in via telematica
non si sia perfezionato per causa a lei non imputabile.[/b][/color]
A ciò si aggiunga che parte opponente è venuta a conoscenza della
circostanza relativa all’assenza della propria memoria nel fascicolo
telematico quantomeno a far data dal 18 settembre 2015, data in cui parte
opposta ha depositato in via telematica la propria memoria integrativa
nella quale dava atto che “gli attori non hanno depositato
telematicamente la memoria ex art. 426 c.p.c., né tantomeno alcun
nuovo documento”.
Sarebbe stato, dunque, onere dell’attrice opponente, in omaggio al
generale dovere di diligenza e di lealtà processuale, attivarsi
immediatamente per chiedere la rimessione in termini, anziché attendere
la data dell’udienza del 7 ottobre 2015, condotta quest’ultima che si
ritiene non solo lesiva del principio del contraddittorio, ma anche
caratterizzata da un marcato fine dilatorio.
[b]Dalle argomentazioni che precedono, segue il rigetto della richiesta di
produzione avanzata dalla difesa dell’opponente.[/b]
Ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per discussione orale e
decisione all’udienza del 13 gennaio 2016 alle ore 11.30.
Si comunichi.
Milano, 8 ottobre 2015
Il Giudice
dott. Arianna Chiarentin

riferimento id:30193
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it