il titolare di un pubblico esercizio, è stato sanzionato dai Vigili per aver effettuato, davanti al proprio locale (siamo in presenza di un locale su una piazza, frequentato da molti giovani universitari), un concerto musicale al vivo, pubblicizzandolo con manifesti murali, senza autorizzazione. Viene prodotto ricorso, tramite legale di fiducia, col quale si contesta il verbale specificando che il proprietario è in possesso di SCIA per effettuare piccoli trattenimenti musicali (senza ballo), nonché di nullaosta di impatto acustico e che i manifesti erano soltanto dieci.
Era sufficiente la Scia o era necessario presentare apposita istanza, visto il notevole numero di persone che non si poteva preventivare anzitempo?
Come valutare correttamente il ricorso?
Grazie
bisognerebbe vedere le cose con precisione ma puoi considerare:
- i trattenimenti che fungono da attività complementare a quella del pubblico esercizio sono stati liberalizzati con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 124 del regolamento al TULPS. Non occorre più la SCIA ex art. 69 TULSP. Od occorre autorizzazione ex art. 68 e 80 TULPS o niente (il piano bar, il karaoke, cabaret, ecc. nei bar, ristoranti, stabilimenti balneari).
- è difficile stabilire la complementarietà e rilevanza ma diciamo che la pubblicità non è molto indicativa. L’imprenditore può benissimo pubblicizzare quello che legittimamente può fare.
- il pubblico spettacolo / trattenimento esercitato nel pubblico esercizio diventa fattispecie autonoma sottoposta ad art. 68/80 quando il locale viene snaturato e organizzato per l’evento di pubblico spettacolo e viene fatto pagare un biglietto. Anche fosse gratis, magari cadrebbe la necessità dell’art. 68 ma non quella dell’art. 80.
- l’art. 80, però, si applica solo in presenza di luogo per il pubblico spettacolo recintato e/o approntato con strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico.
fatte queste premesse è da chiedersi:
- l’evento era su suolo pubblico già in concessione o su un’area utilizzata allo scopo? Il soggetto aveva la disponibilità dell’area?
- la SCIA rammentata era riferita all’evento o era una SCIA per generico esercizio dell’attività nel locale?
- l’art. 80 TULPS è stato rammentato come on occorrente oppure contemplato nella SCIA con apposita e specifica asseverazione del tecnico?
Le sanzioni per questo tipo di fattispecie sono così riassumibili:
spettacolo/trattenimento abusivo per mancanza aut. 68 o 69 TULPS: sanzione dell’art.
666, comma 1 C.P. (sanzione amministrativa). E’ sempre disposta la cessazione dell’attività abusiva.
mancato rispetto delle prescrizioni o mancanza dell’autorizzazione di cui all’art. 80 TULPS (vedi cassazione n. 218/2002): sanzione dall’art. 681 C.P. con informativa di reato alla Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 347 C.P.P.
lo spazio occupato, antistante il pubblico esercizio, è su piazza privata e la scia era generica, ossia segnalava l'attività con strumenti musicali all'esterno una volta a settimana, dichiarando che "l'ingresso è libero e gratuito, è preponderante l'attività di somministrazione, nel locale non ci sono spazi allestiti" ecc. ecc. , nel rispetto delle norme di inquinamento acustico e degli orari previsti dall'Ordinanza sindacale.
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