CANI: sospeso il divieto di accesso nei parchi pubblici (sent. 17/11/2015)
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[b]Tar Lombardia Brescia, ordinanza n. 2098 del 17 novembre 2015[/b]
N. 02098/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01519/2015 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2015, proposto da:
ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI, rappresentato e
difeso dagli avv. Pierantonio Paissoni e Claudia Ricci, con domicilio eletto presso
la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;
contro
COMUNE DI SARNICO, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
[b]- della deliberazione consiliare n. 3 del 20 aprile 2015, con la quale è stato
approvato il regolamento per l’uso dei parchi pubblici comunali, nella parte in cui
viene vietato l’accesso con i cani ai parchi Lido Nettuno, Plan de Cuques e Parco
Moscatello;[/b]
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cpa;
Visti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2015 il dott. Mauro
Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato a un sommario esame:
1. Il Comune di Sarnico, con deliberazione consiliare n. 3 del 20 aprile 2015, ha
approvato il regolamento per l’uso dei 12 parchi pubblici comunali, che hanno una
superficie complessiva pari a 89.600 mq.
2. L’ENPA impugna il regolamento nella parte in cui viene vietato l’accesso con i
cani ai parchi Lido Nettuno (22.000 mq), Plan de Cuques (2.600 mq) e Parco
Moscatello (1.500 mq).
3. Sul potere dell’amministrazione comunale di interdire l’ingresso dei cani nelle
aree verdi pubbliche questo TAR si è già pronunciato nei confronti del Comune di
Sarnico, sia in sede cautelare (v. ordinanza n. 902 del 13 novembre 2014) sia nel
merito (v. sentenza n. 1213 del 23 settembre 2015).
4. Riprendendo in parte quanto già esposto in tali pronunce, si possono formulare
le seguenti osservazioni:
(a) in generale, le aree verdi pubbliche devono essere aperte a tutte le forme di uso
collettivo consentite dalla naturale destinazione dei luoghi, compreso l’accesso in
compagnia degli animali d’affezione, e nello specifico dei cani;
(b) l’amministrazione può introdurre regole maggiormente restrittive qualora la
presenza dei cani, nonostante l’obbligo del guinzaglio, renda più difficile ad altri
soggetti l’utilizzazione in sicurezza delle aree verdi pubbliche. Questo si verifica, in
particolare, quando sia necessario proteggere la salute dei bambini da rischi di
natura igienico-sanitaria;
(c) di conseguenza, è possibile individuare all’interno dei parchi di grandi e medie
dimensioni alcune zone dedicate, da riservare a soggetti particolari, dove è vietato
l’ingresso dei cani. Questa limitazione deve però essere compensata dalla
previsione di apposite aree di sgambamento facilmente raggiungibili, in quanto tra i
principi che vincolano la pianificazione urbanistica è individuabile anche l’obbligo
di utilizzare gli spazi pubblici per assicurare il benessere degli animali d’affezione;
(d) se le aree verdi pubbliche sono di piccole dimensioni, rientra nella
discrezionalità dell’amministrazione escludere l’ingresso dei cani, qualora le
caratteristiche dei luoghi non consentano di tenere adeguatamente separate le
diverse tipologie di utenti;
(e) applicando questi criteri, risulta sproporzionata l’esclusione assoluta dei cani
dal Lido Nettuno, che è il parco più esteso (pari a circa il 24% di tutte le aree verdi
pubbliche) e quello meglio controllabile, anche per il fatto che l’ingresso è a
pagamento (salvo residenti e minori di anni 12). Il sacrificio imposto ai proprietari
e ai detentori di cani (ossia il divieto di utilizzare con i loro animali d’affezione
un’area verde particolarmente prestigiosa, per la vicinanza al lago, bene attrezzata e
servita dalla viabilità provinciale) è eccessivo, in quanto è possibile creare una
zonizzazione interna al parco che soddisfi le esigenze di tutte le tipologie di utenti.
In ogni caso, il suddetto sacrificio non appare compensato dall’abbondanza di
parchi dove è consentito l’ingresso ai cani, in quanto si tratta di aree verdi di
minore pregio e non attrezzate in modo comparabile;
(f) parimenti, non sembra essere stato adeguatamente individuato un
bilanciamento tra le diverse esigenze a proposito del parco Plan de Cuques, tenuto
conto, da un lato, della posizione periferica dello stesso (che ne fa il punto di
riferimento per quanti abitano in questa porzione del territorio comunale), e
dall’altro della possibilità di individuare una zona mista non esclusivamente
dedicata ai bambini;
(g) appare invece corretta l’esclusione dei cani dal Parco Moscatello, in quanto le
ridotte dimensioni impongono una specializzazione nell’utilizzo, e rientra nella
discrezionalità dell’amministrazione la scelta di privilegiare lo spazio-giochi per i
bambini rispetto ad altre soluzioni;
(h) qualora i proprietari e i detentori dei cani dimostrassero scarso senso civico
creando problemi al resto degli utenti, specie per quanto riguarda la mancata
raccolta delle deiezioni animali, il Comune potrebbe comunque intervenire
mediante il potere di ordinanza. I presupposti e i limiti di tale potere sono già stati
descritti da questo TAR nelle pronunce sopra indicate. In particolare, è necessario
il rispetto del principio di proporzionalità. L’amministrazione può dunque interdire
temporaneamente l’ingresso dei cani nei luoghi dove si sono verificati i maggiori
inconvenienti, valutando poi i risultati alla successiva ripresa del libero accesso.
[b]5. Sussistono pertanto le condizioni per concedere una misura sospensiva del
divieto di ingresso dei cani nei parchi Lido Nettuno e Plan de Cuques, ferma
restando la possibilità per il Comune di individuare all’interno di tali parchi delle
aree riservate a particolari categorie di soggetti, secondo quanto sopra specificato.[/b]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di
Brescia (Sezione Prima)
(a) accoglie parzialmente la domanda cautelare, come precisato in motivazione;
(b) fissa la trattazione del merito alla seconda udienza pubblica di gennaio 2017;
(c) compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)