INSEGNE D'ESERCIZIO: diniego se pubblicizzano altre imprese
TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I – sentenza 20 novembre 2015 n. 2450
Ai sensi di questa previsione costituisce “insegna di esercizio” “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa […]”.
Nel caso di specie, la documentazione depositata in giudizio dalla difesa dell’amministrazione provinciale palesa, invece, l’assenza di correlazione tra i messaggi pubblicitari riprodotti sugli impianti e l’attività in questione.
Non può, al riguardo, ritenersi sufficiente – come, invece, sostiene la ricorrente – che i messaggi pubblicizzino “società che espongono o sponsorizzano manifestazioni della Fiera di Melzo”: la nozione di insegna di esercizio va, invero, intesa in senso rigorosamente restrittivo, circoscrivendola a quei soli casi in cui l’insegna – con le modalità prescritte dall’art. 47, comma 1, del d.P.R. nr. 495 del 1992 – serve esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l’attività di impresa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2012, nr. 2480; 25 novembre 2013, n. 5586).
È, poi, incontestato, che un pannello riporti il messaggio “spazio libero”, in contrasto con quanto previsto dall’art. 10 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21/2003.
Legittimamente, pertanto, l’amministrazione ha ritenuto che gli impianti in questione non siano qualificabili insegne di esercizio, trattandosi di veri e propri impianti pubblicitari.
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