TAR Milano, sent. 2448 del 20.11.2015
"[...]
il regolamento impugnato, nella parte in cui prevede il divieto apertura e trasferimento entro la distanza di 500 metri di raggio da luoghi sensibili per le sale scommesse di cui all’art. 88 del t.u.l.p.s., non trova fondamento in alcuna previsione normativa.
La disposizione non trova, in particolare, fondamento nella legge regionale n. 8/2013, recante norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico, la quale, nel porre il divieto di collocazione entro il limite massimo di 500 metri, si riferisce, invero, unicamente agli apparecchi di cui all’art. 110, r.d. n. 773/1931.
[...]
Il divieto previsto dalla legge regionale non concerne, dunque, l’apertura delle sale scommesse di cui all’art. 88, t.u.l.p.s [...]"
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