Egregio Dottore,
una persona mi ha presentato richiesta di apertura sala giochi (art. 110 co. 7 e NON 110 co. 6).
Ha i seguentio precedenti penali:
1. 18.06.2007resistenza a pubblico ufficiale. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SWENSI DELL'ART. 163 C.P.
2. 15.07.2008 violenza e minaccia aun pubblico ufficiale, danneggiamento (rito di patteggiamento). SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'ART. 163 C.P.
CARICHI PENDENTI: NULLA.
Secondo Lei ha i requisiti morali per l'apertura della sala giochi. Posso rilaciare la licenza?
Dottore aiuto.
riferimento id:30154
Egregio Dottore,
una persona mi ha presentato richiesta di apertura sala giochi (art. 110 co. 7 e NON 110 co. 6).
Ha i seguentio precedenti penali:
1. 18.06.2007resistenza a pubblico ufficiale. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SWENSI DELL'ART. 163 C.P.
2. 15.07.2008 violenza e minaccia aun pubblico ufficiale, danneggiamento (rito di patteggiamento). SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'ART. 163 C.P.
CARICHI PENDENTI: NULLA.
Secondo Lei ha i requisiti morali per l'apertura della sala giochi. Posso rilaciare la licenza?
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Il TULPS prevede requisiti DISCREZIONALI, a differenza della normativa sul commercio, in quanto richiama il requisito della buona condotta.
Come applicare tale requisito?
SECONDO ME non è sbagliato far riferimento alla disciplina commerciale quanto al TERMINE DI RILEVANZA dell'illecito penale, della sospensione condizionale e delle caratteristiche del reato.
QUINDI:
1) se la condanna risale a più di 5 anni
2) o la pena è stata comunque scontata da oltre 5 anni
3) o è stata ottenuta la sospensione condizionale
4) e non vi sono carichi pendenti significativi
A MENO CHE, per l'entità ed il numero di reati, non vi siano altri elementi ostativi, RITENGO CHE VI SIANO I REQUISITI SOGGETTIVI.
Quindi nel tuo caso, essendo due condanne DATATE, senza carichi pendenti, ritengo che NON VI SIANO ELEMENTI OSTATIVI.
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Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
" Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "
Art. 11
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, [color=red][b]e a chi non può provare la sua buona condotta[/b][/color].
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.