Data: 2011-12-16 12:05:32

Revoca autorizzazione per mancato trasferimento

La ditta X acquista circa 3 anni fa dalla ditta Y il ramo d'azienda relativo alla somministrazione.
La ditta Y fa comunicazione di cessazione attività per cessione del ramo d'azienda.
La ditta X [u]non comunica[/u] l'avvio.
Nel frattempo nei locali dove svolgeva l'attività la ditta Y avvia l'attività la ditta K (commercio di vicinato).
Ai sensi dell'art. 76 comma 1 lettera d) della l.r. 6/2010 e smi la ditta doveva entro 6 mesi dalla data di perdita di disponibilità dei locali doveva fare richiesta di trasferimento ovvero presentare motivata istanza per chiedere una proroga (entrambe mai fatte).
Oggi chiede il trasferimento dell'attività.
Ci sono norme che mi sfuggono o è corretto il diniego ai snesi del citato articolo?
Grazie

riferimento id:3014

Data: 2011-12-16 14:09:24

Re:Revoca autorizzazione per mancato trasferimento

L'ipotesi di decadenza è la seguente:
"d) venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell’attività, l’autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza"

Essa prevede DUE CONCOMITANTI CONDIZIONI:
1) viene meno la disponibilità dei locali
2) non venga richiesta autorizzazione al trasferimento

Quindi X decade decorsi 6 mesi dalla data in cui viene meno l'effettiva disponibilità (che corrisponde alla data di avvio di K).

Ciò però NON DETERMINA alcun effetto su K che può legittimamente presentare SCIA per avvio di vicinato e continuare ad esercitare.

Siccome appare assurdo fare la decadenza ad X relativamente ai locali dove ora c'è K suggerisci di scriverti che intende cessare in quanto i locali sono di K (senza modelli particolari) così da evitarti la trafila dell'avvio procedimento e decadenza verso X

riferimento id:3014

Data: 2015-12-17 07:25:13

Re:Revoca autorizzazione per mancato trasferimento

La proroga di autorizzazione per l'apertura di grandi strutture commerciali è possibile solo per ragioni di necessità

Cons. di Stato, Sez. IV, 30 novembre 2015, n. 5415

http://buff.ly/1O81A8K

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