La Regione Puglia Autorizza la ditta x ad esercitare le sotto elencate attivita' agrituristiche con le seguenti limitazioni:
dare ospitalita' in fabbricati rurali con 6 posti letto con prima colazione nel Comune di A;
somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande ecc. ecc. nel Comune B;
dare ospitalita' in strutture agricampeggistiche all'aperto ecc. nel Comune di A;
svolgere attivita' ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda agricola.
La Ditta x ha presentato tramite Suap la Scia per attivita' agrituristica per la sola Ristorazione senza dare ospitalita' alcuna.
E' possibile esercitare la sola attivita' di ristorazione senza che vi sia ospitalita' alcuna?
Tenuto conto che le strutture per dare ospitalita' sono situate nei comuni A e B, l'Autorizzazione finale come da legge 42/2013 Regione Puglia da quale Comune dovra' essere rilasciata?
Grazie infinite da Carlasalve.
la legge pugliese è abbastanza vaga, magari dovrei approfondire, ma la trovo anche un po’ contorta: prevedere una SCIA e poi un’autorizzazione mi sembra assurdo.
Se altre regioni si sono preoccupate di dettagliare il caso di fabbricati ricadenti in comuni diversi ma facenti capo alla stessa azienda agricola, la regione Puglia non l’ha fatto.
In genere pur con la dovuta pubblicità verso l’altro comune interessato, la SCIA è presentata presso il comune sede del centro aziendale e quindi sede indicata in CCIAA.
Le attività agrituristiche sono quelle indicate dalla norma (vedi anche quella statale). L’imprenditore agricolo può, se soddisfa il nesso di complementarietà e principalità, esercitarne una, diverse o tutte. Non è previsto dalla norma che debba esercitare la ricezione e poi, eventualmente, anche altre attività.