Vista la legge regionale n.8 del 2013 (Lombardia) dove riferisce il divieto di nuove istallazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo, si chiede:
una sala scommesse deve sottostare a questa normativa?
Oppure può esercitare anche se è situata entro i 500 metri da un luogo sensibile non essendo considerata sala gioco.
in questo caso può esercitare solo un attività di scommesse oppure può inserire anche qualche apparecchio d'azzardo tipo VLT e altri apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e7 del regio decreto 18.6.1932 n.773?
secondo me ditemi se sbaglio può esercitare solo l'attività di ricevitoria scommesse
grazie della risposta.
Il TAR Lombardia con sentenza del 17/11/2015 ha affermato quanto segue:
Tuttavia il Collegio ritiene ugualmente incompetenti i Comuni ad imporre tramite strumenti urbanistici/edilizi limiti distanziometrici all’insediamento di imprese operanti attività di gioco e scommesse rispetto ai cd. luoghi sensibili, in quanto la Regione Lombardia, come detto, nell’ambito delle sue prerogative costituzionali in materia di contrasto alla ludopatia, ha ritenuto di imporre i suddetti limiti soltanto per la collocazione dei nuovi apparecchi da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS (quanto meno nella prima versione della L.r. n. 8/2013, come attuata dalla d.G.R. 24 gennaio 2014 n. X/1274).
Ha invece taciuto con riferimento all’insediamento delle nuove attività di raccolta delle scommesse vicino ai cd. luoghi sensibili, con ciò rinunciando implicitamente, tramite una scelta di natura tipicamente politica, ad estendere i limiti distanziometrici fissati per le altre pratiche di giochi con vincite in denaro.
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