Data: 2015-11-18 13:03:07

Acquisto scaffalature per Comando PM

Gent.mi
con la presente pongo il seguente quesito.

Abbiamo ristrutturato gli uffici del Comando di Polizia Municipale e quindi a seguito di ciò dovrei provvedere all'acquisto di scaffalature per archivio e di mobili da spogliatoio per gli operatori di PM.

Il Settore Finanziario ha dato parere negativo a seguito del limite tuttora in vigore sull'acquisto di mobili, etc.

Chiedo se anche le scaffalature e i mobili da spogliatoio rientrano nel limite di spese. Se si, ci sono delle possibilità per l'acquisto adducendo delle valide motivazioni quali ad esempio: arrivo di nuove persone in ufficio, il numero delle persone nuove in arrivo, ristrutturazione degli ambienti, creazioni di nuovi uffici, creazione di nuovi spazi di studio con dettaglio indirizzo e numero civico ove verranno ubicati i nuovi arredi, ecc

Come sempre grazie per il prezioso supporto.

Giovanni

riferimento id:30098

Data: 2015-11-25 05:48:27

Re:Acquisto scaffalature per Comando PM

Salve,
per l'acquisto di ARREDI esistono 3 vincoli:
1) limite generale di capienza dei capitoli di bilanciol
2) vincolo del patto di stabilità interno
3) vincolo dell'art. 1 comma 141 della L. 228/2012

TALI VINCOLI non sono derogabili (l'ultimo lo è solo a seguito della dimostrazione di risparmi di spesa .... prova diabolica!).

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Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2013)
(G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012)

Art. 1.
comma 141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014 e 2015 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) [b]non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi[/b], [color=red][b]salvo [/b][/color]che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
(comma così modificato dall'art. 10, comma 6, legge n. 11 del 2015)

riferimento id:30098
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