Scommesse, Tar Lombardia: “Norma comunale su divieto apertura sale scommesse in locali vicino a luoghi sensibili, illegittima”
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[i]Nello specifico, occorre verificare se il Comune convenuto abbia il potere di intervenire in materia di ludopatia, ampliando la casistica presa in considerazione dalla L. r. n. 8/2013 e dalla D.g.r. del 24 gennaio 2014 – n. X/1274 (secondo l’interpretazione fornita dalla Sezione, tra l’altro, con la sent. n. 706/2015).
L’art. 13, comma 7, del nuovo Regolamento edilizio del comune di Milano, approvato il 2 ottobre 2014, prevede esplicitamente, tramite rimando alla disciplina ivi prevista per le sale gioco, il divieto di apertura di sale scommesse in locali che si trovino ad una distanza inferiore di 500 metri dai luoghi sensibili individuati dalla disciplina regionale e comunale.
Il Collegio ritiene che l’amministrazione locale abbia usurpato, nel caso di specie, una competenza normativa riservata alla legislazione concorrente di Stato e Regione, in una materia, peraltro, in cui i titolari della relativa potestà la avevano già esercitata, seppure in modo non organico e definitivo.[/i] [...]
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