Viene presentata una Scia di subingresso in uno spaccio interno.
Ho 2 problemi:
1) non viene allegata documentazione comprovante il subentro
2) allo Scrivente non risulta che il dante causa avesse uno spaccio interno (o meglio in archivio non abbiamo nulla relativo alla ditta che ha ceduto l'attività)
Se dichiarassimo la Scia inammissibile in relazione al punto 1 e l'interessato ne presentasse comunque una completa (corredata da atto notarile attestante la cessione) come risolviamo il problema di cui al punto 2?
E' possibile che il cedente non abbia mai dichiarato l'esistenza dello spaccio, ma non escludo che il ns. archivio non sia aggiornatissimo e completo, tenuto conto che lo Scrivente si occupa del commercio dal 2004.
Ho 2 problemi:
1) non viene allegata documentazione comprovante il subentro
[color=red]NON serve essendovi comunque autocertificazione del rispetto dei requisiti. Se vuoi approfondire (ma sconsiglio) puoi chiedere estremi dell'atto (ma mai copia dello stesso).[/color]
2) allo Scrivente non risulta che il dante causa avesse uno spaccio interno (o meglio in archivio non abbiamo nulla relativo alla ditta che ha ceduto l'attività)
[color=red]E' lo stesso, al limite sarà nuovo avvio .... ma proceduralmente non cambia niente ed anzi a questo punto sarebbe ininfluente l'atto di trasferimento di azienda.
Io non farei altro che archiviare il tutto[/color]
Se dichiarassimo la Scia inammissibile in relazione al punto 1 e l'interessato ne presentasse comunque una completa (corredata da atto notarile attestante la cessione) come risolviamo il problema di cui al punto 2?
[color=red]Prendila come avvio di attività e metti agli atti[/color]
E' possibile che il cedente non abbia mai dichiarato l'esistenza dello spaccio, ma non escludo che il ns. archivio non sia aggiornatissimo e completo, tenuto conto che lo Scrivente si occupa del commercio dal 2004.
[color=red]A maggior ragione archivia tutto![/color]
Ok, però nella scia di subingresso il dichiarante autocertifica che non sono variate le condizioni di esercizio dell'attività precedentemente segnalata e che i locali non hanno apportato modifiche.
Manca, pertanto, una dichiarazione "a monte" in cui si attesta, per esempio, che lo spaccio non ha accesso da puibblica via, che vengono rispettati le vigenti disposizioni legislative in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria...
Ok, però nella scia di subingresso il dichiarante autocertifica che non sono variate le condizioni di esercizio dell'attività precedentemente segnalata e che i locali non hanno apportato modifiche.
Manca, pertanto, una dichiarazione "a monte" in cui si attesta, per esempio, che lo spaccio non ha accesso da puibblica via, che vengono rispettati le vigenti disposizioni legislative in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria...
[/quote]
In realtà è una TRADIZIONE quella di richiedere la dichiarazione che nulla è cambiato (se io subentro oggi come posso aver effettuato modifiche e se queste sono state fatte come posso saperlo???)
In realtà sia chi inizia che chi subentra devono dichiarare di rispettare la vigente normativa. nel caso del subentro questa può essere meno restrittiva avendo titolo a mantenere i requisiti del dante causa senza necessario adeguamento (ma non sempre).
In questo caso la sussistenza dei requisiti dello spaccio è compresa nella dichiarazione di avvio attività anche se non espressamente contemplata.
[size=14pt][color=red][b]Nuove norme sulla SCIA ed i CONTROLLI (L. 241/1990) - in vigore dal 28/8/2015[/b][/color][/size]
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LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138)
(GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015)
[color=red][b]note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015[/b][/color]
Art. 6 - Autotutela amministrativa
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http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28301.0[/size]