Ordinanze ANTI-RUMORE: illegittime se reiterate (sentenza 16/11/2015)
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[color=red][b]TAR SICILIA – PALERMO, SEZ. III – sentenza 16 novembre 2015 n. 2923 [/b][/color]
N. 02923/2015 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2377 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Randisi Giovanni in proprio e n.q., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ribaudo e Filippo Fazio, con domicilio eletto presso il primo difensore, in Palermo, Via M. Stabile 241;
contro
– Comune di Palermo in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Tomasello, con domicilio eletto presso l’ Ufficio Legale del Comune, in Palermo, piazza Marina N.39;
– Comune di Palermo Area Polit. di Svil. e Fondi Strt. Sport. Unico per le Att. Prod., n.c.;
U.T.G. – Prefettura di Palermo, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria in Palermo, Via A. De Gasperi 81;
per l’annullamento
a) quanto al ricorso principale:
[b]– dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Palermo n. 167 del 29.06.2015, con la quale si dispongono le regole per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago in coerenza con quanto deliberato dalla Giunta comunale con delibera n. 110 del 23.06.2015;
– ove occorra e possa, della deliberazione di G.M. n. 26 del 26.02.2015;
– ove occorra e possa, della deliberazione di G.M. n. 110 23.06.2015;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;[/b]
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
[b]– dell’ordinanza del Sindaco di Palermo n. 278 del 27.9.2015, avente ad oggetto la proroga al 31.10.2015 dell’efficacia dell’ordinanza sindacale n. 167 del 29.06.2015;[/b]
– ove occorra degli stessi atti oggetto del ricorso introduttivo, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Palermo in Persona del Sindaco P.T. e di U.T.G. – Prefettura di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che queste nulla hanno obiettato circa la possibilità dell’adozione di sentenza in forma semplificata;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio nel merito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo, il Sig. Randisi Giovanni (titolare di un esercizio commerciale con sede in Palermo operante nel settore della somministrazione di alimenti e/o bevande con diffusione di intrattenimento musicale) premette che con l’impugnata ordinanza n.167OS del 29.06.2015, il Sindaco avrebbe disposto, “… ancora una volta, regole limitative delle libertà e pregiudizievoli per l’iniziativa economica”, in quanto, in particolare viene “… vietata l’attività musicale svolta all’esterno con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, comunque intesi”, nonché ” … l’attività musicale svolta all’interno del locale con impianti di pubblico spettacolo con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, comunque intesi, ancorché conformi alla normativa, in nessun modo può avere proiezioni acustiche all’esterno”.
Deduce, pertanto, l’illegittimità di detta ordinanza per:
“- Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 97, 70, 76, 77 e 117 della Cost., dei limiti della potestà di riserva di legge statale, del principio di eguaglianza, del principio di legalità e di tipicità degli illeciti amministrativi, nonché di tassatività delle norme penali.
“- Violazione e falsa applicazione degli artt. 54, comma 1 , comma 4 e comma 6 del TUEL.
“- Violazione e falsa applicazione dell’art.6,comma 1 della legge n.4471995, nonché del D.P.C.M. 16.04.1999, n.215 «regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi».
“- Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della causa tipica – sotto il profilo del travisamento dei fatti – sviamento di potere – difetto assoluto di istruttoria – di motivazione – arbitrarietà manifesta – disparità di trattamento e illogicità manifesta”.
Assume in concreto: l’assenza dei presupposti per il legittimo esercizio del provvedimento contingibile ed urgente; l’omessa comunicazione dell’ordinanza al Prefetto di Palermo ai sensi dell’art. 54, commi 2 e 4, TUEL.
2. Il Comune resiste in giudizio assumendo con memoria depositata il 2.9.2015 la necessarietà dei provvedimenti impugnati attesa la perdurante omessa approvazione da parte del Consiglio comunale del “Regolamento sullo sviluppo sostenibile al fine della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago” e quindi l’esistenza di situazioni di disagio di varia natura e di pericoli per l’igiene e l’ordine pubblico, correlate alle attività svolte nelle ore notturne negli esercizi commerciali e nei locali di svago della città.
3. Questa Sezione con ordinanza collegiale 954/2015 del 9.9.2015, ha accolto la proposta istanza cautelare ex art. 55 co. 10 cod. proc. amm., ossia ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito (del 27.1.2016) ritenendo che:
– “il ricorso merita un adeguato approfondimento in sede di merito, specie in relazione alla addotta mancata approvazione, in sede consiliare, del previsto regolamento comunale («Regolamento sullo sviluppo sostenibile ….»), e quindi alla plausibilità delle censure mosse al reiterato uso del potere contingibile ed urgente da parte del Sindaco di Palermo (cfr., per precedenti riferimenti alla tematica in esame, la sent. del TAR Palermo n. 822/2014)”;
– occorreva tenere “conto della rilevanza e molteplicità degli interessi pubblici perseguiti dal Sindaco di Palermo”;
– era comunque “… onere di tutti gli Organi comunali interessati agire con la massima solerzia e spirito di leale collaborazione al fine di pervenire, in tempi ragionevoli e non più dilazionabili, all’approvazione di un Regolamento destinato ad incidere significativamente sulla qualità della vita dei cittadini, nonché sulle attività commerciali e ricreative locali”.
[color=red][b]4. Ciò nondimeno il Sindaco di Palermo adottava una ulteriore ordinanza, n. 278 del 27.9.2015, con cui, preso atto della ulteriore mancata approvazione del detto Regolamento da parte del Consiglio comunale, ha prorogato al 31.10.2015 l’efficacia dell’ordinanza n. 167 del 29.06.2015.[/b][/color]
Tale ordinanza è oggetto di ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e deposito il 7.1.2015, nel quale parte ricorrente lamenta l’illegittimità della proroga, richiamandosi espressamente alla motivazione addotta da questa Sezione nella prefata ordinanza 954/2015, ovvero la delibata illegittimità del reiterato esercizio del potere contingibile ed urgente da parte del Sindaco. Deduce, pertanto, i medesimi motivi di censura di cui al ricorso introduttivo.
5. Il Comune ha replicato ai motivi aggiunti con memoria depositata il 21.10.2015, nella quale traccia sommariamente la tormentata cronistoria del Regolamento più volte ricordato e stigmatizza che:
– “il Sindaco è doverosamente intervenuto a regolamentare in via interinale l’attività di intrattenimento musicale nelle aree esterne di rispettiva pertinenza dei singoli esercizi e di vendita di bevande, e ciò per finalità di tutela della quiete e sicurezza urbana, della salute e incolumità pubblica, prevenendo gli abusi cui la suddetta attività commerciale può causare con gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini”;
– “le ragioni che hanno spinto il Sindaco a fare uso del proprio potere di ordinanza risiedono unicamente nella necessità di assicurare tutela interinale alle primarie esigenze di vivibilità dei cittadini …. (quiete pubblica e riduzione dell’inquinamento acustico, igiene delle aree interessate, prevenzione di disordini …; NdiR). in un ottica di ragionevole contemperamento dei vari interessi configgenti”;
– i provvedimenti sono stati adottati “nelle more che il Consiglio comunale provvedesse ad approvare il relativo regolamento”, che “tuttavia, ad oggi, non risulta ancora approvato da parte del Consiglio comunale” (tale schema di regolamento, non versato in atti, sarebbe stato predisposto dalla Giunta comunale con le deliberazioni n. 91 del 17.06.2014 e n.110 del 28.06.2015);
– da ultimo, sarebbero “… state acquisite agli atti degli Uffici della Polizia Municipale numerose segnalazioni-denuncia sugli abusi perpetrati in vaste zone della città nell’ambito del pur legittimo esercizio delle attività di svago e della somministrazione di alimenti e bevande, fenomeno, questo, che continua ad imporre che siano approntate adeguate misure amministrative finalizzate a fronteggiare i cennati diffusi fenomeni di abusivismo, anche nell’ambito della somministrazione di alimenti e bevande”.
6. L’istanza cautelare interinale, ex art. 56 cod. proc. amm., proposta dal ricorrente con i predetti motivi aggiunti, è stata respinta con decreto presidenziale n. 1088/2015 nella considerazione “… che le pur apprezzabili argomentazioni addotte nel ricorso per motivi aggiunti (sempre connesse alla perdurante inerzia del Consiglio comunale nell’approvazione” del citato «Regolamento sullo sviluppo …»”, secondo lo schema deliberato dalla Giunta comunale con deliberazioni n. 91/2014 e n.110/2015; e, quindi, “al reiterato uso dal parte del Sindaco del potere extra ordinem di cui agli artt. 50 e 54 TUEL) non appaiono tali da giustificare la chiesta misura cautelare”, in quanto:
a) la nuova ordinanza n. 278 del 27.9.2015 richiama in motivazione “… numerose segnalazioni-denuncia sugli abusi in vaste zone della città …”, che sarebbero stati segnalati “al Prefetto di Palermo ed alla Procura della Repubblica” con nota del medesimo giorno 27.9.2015; sicché la concessione della chiesta misura presidenziale potrebbe viepiù favorire i detti “abusi” in danno della popolazione insediata nelle dette “vaste zone della città”;
b) “comunque, per effetto della situazione procedimentale e processuale determinatasi, questo Tribunale, per un verso, esaminerà la nuova istanza cautelare alla già fissata udienza camerale del 28.10.2015 e, per altro verso, valuterà nel merito l’intera controversia alla già fissata udienza pubblica del 27 gennaio 2016”.
DIRITTO
1. Va rilevato, preliminarmente, che il ricorso ed i connessi motivi aggiunti, pur indicando tra gli atti impugnati le delibere della G.M. n. 26 del 26.2.2015 e n. 110 del 23.6.2015 (non versate in atti e contenenti modifiche allo schema del “Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali”, approvato dalla G.M. con delibera n. 91 del 17.6.2014) censurano (e quindi hanno ad oggetto effettivo) le sole ordinanze con le quali il Sindaco di Palermo ha dettato “disposizioni per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago” e, nel concreto, ha disciplinato le dette attività con riguardo ai limiti di emissioni sonore, alla vendita di alcolici ed alla tutela dell’igiene e dell’ordine pubblico.
Così delimitato il thema decidendum, giova soggiungere che tali provvedimenti (che fanno seguito ad altri analoghi provvedimenti del 2013-2014; cfr. Sent. TAR Palermo n. 822/2014) e – come per il passato – risultano emanati “… nelle more dell’adozione, da parte del consiglio Comunale”, del predetto Regolamento.
2. I provvedimenti in epigrafe cesseranno i propri effetti il 31 ottobre 2015 e tuttavia il Collegio ritiene di dovere decidere nel merito in vista degli effetti conformativi della sentenza che ovviamente si proiettano sulla futura attività amministrativa.
Non rileva in contrario la sentenza di questa Sezione n. 822 del 19.03.2014, che, preso atto della scadenza delle analoghe ordinanze emesse dal sindaco di Palermo nel 2013, ha ritenuto il relativo ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; ed invero, tale decisione è stata assunta nel presupposto che i provvedimenti impugnati “hanno esaurito i loro effetti e sono stati emanati in una ottica assolutamente contingente”; ottica che risulta tuttavia smentita dalla successive, analoghe, ordinanze reiteratamente adottate dal Sindaco ivi comprese quelle oggetto del presente giudizio.
3. Nel loro contenuto, gli atti impugnati sono ampiamente motivati e richiamano esigenze, indubbiamente apprezzabili, circa il necessario coordinamento tra le attività commerciali (legate alla c.d. “movida” locale), spesso rumorose e che si protraggono anche in ore notturne, ed il quieto ed ordinato vivere dei cittadini insediati nei pressi dei locali che sono sede di dette attività. In particolare, secondo quanto risulta dalle copie in atti dei provvedimenti impugnati, il “fine ultimo delle disposizioni introdotte con il regolamento de quo è tutelare la salute, l’ambiente ed il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale, la sicurezza e l’Ordine Pubblico, nonché assicurare l’adempimento agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici”. (cfr. ord.za n. 167/2015 laddove si specifica anche che è fatto “divieto a chiunque di porre in essere tutti quei comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all’igiene e alla sicurezza urbana quali, a titolo esemplificativo, l’abbandono di rifiuti, gli schiamazzi, le grida, gli imbrattamenti anche con «rifiuti corporali» dei muri, dei monumenti e in generale degli spazi pubblici”).
In relazione a tali dichiarate, plurime, finalità, i provvedimenti medesimi si ascrivono, non solo all’esercizio del potere di cui all’art. 9 della Legge 447/1995 (sulle misure di contenimento dell’inquinamento acustico), ma anche all’esercizio del potere contingibile ed urgente che spetta Sindaco ai sensi dell’art. 50, commi 5 e 7, del TUEL ed in parte del successivo art. 54 per fronteggiare (nelle materie tassativamente indicate dalle predette norme), situazioni non gestibili con gli ordinari strumenti amministrativi.
Nel caso di specie, poi, detto potere risulta essere stato esercitato per fronteggiare anche la particolare situazione politico-amministrativa determinata dal fatto che il Consiglio comunale ha continuato a non provvedere, dopo più anni, all’approvazione del citato Regolamento, come predisposto dalla Giunta municipale.
4. Ciò detto, il ricorso ed i connessi motivi aggiunti meritano di essere condivisi relativamente al palese reiterato esercizio, da parte del Sindaco di Palermo, del potere contingibile ed urgente che la legge, viceversa, impone sia esercitato in via d’urgenza e con effetti concretamente temporanei.
Sull’istituto del potere in argomento, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che è certamente nel potere del sindaco emanare ordinanze extra ordinem allorché si verifichino situazioni eccezionali, impreviste ed imprevedibili come tali autonomamente idonee a ledere o mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini e la sicurezza pubblica (ivi compreso l’inquinamento acustico, o atmosferico, o ambientale), ma deve intendersi fermo il dovere-potere del Comune di tutelare e garantire la sicurezza urbana individuando, al fine, le misure più idonee ed adeguate; potere che si manifesta, in via “ordinaria”, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare che spetta interamente ed esclusivamente all’Organo consiliare (cfr. Cons. Stato Sez. V, sent. n. 5287 del 27 ottobre 2014). E’ pur vero che, in linea di principio, il presupposto per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 50 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, è la sussistenza e l’attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l’incolumità pubblica, l’ordine pubblico e l’igiene, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo (cfr. Cons. Stato Sez. V sent. n. 4968 del 19 settembre 2012; idem Cons. Stato Sez. VI, sent. n. 3007 del 31 maggio 2013); ma, come opportunamente precisato dal C.g.a., con sent. n. 508 del 29 maggio 2013, la considerazione della necessità di tutelare il bene della salute e della pubblica incolumità, può e deve orientare le scelte discrezionali della Pubblica amministrazione nel rispetto degli altri canoni fondamentali che governano l’azione amministrativa, tra i quali il principio di legalità e quello di proporzionalità, dovendo detta tutela essere assicurata all’interno dei normali procedimenti normativi e amministrativi e attraverso l’adozione di provvedimenti, tipici e nominati.
Il che sta a significare che la pur legittima regolazione extra ordinem di certe situazioni non può, dopo un certo limite temporale o una abusata reiterazione, sostituirsi, di fatto, alla regolazione “ordinaria” degli interessi di volta in volta considerati.
In tal senso, rileva il condivisibile principio affermato dal T.A.R. Brescia con sent. n. 284 del 22 marzo 2013, secondo il quale legittimamente un’ordinanza sindacale interviene con disposizioni di carattere generale − che peraltro dovrebbero trovare la loro sede naturale all’interno di un regolamento comunale − purché la disciplina dell’ordinanza svolga un ruolo “suppletivo provvisorio”; con la conseguenza che, se gli organi competenti (nello specifico, il consiglio comunale) non intervengono entro un termine ragionevole, la disciplina dell’ordinanza diventa cedevole nel tempo, in quanto l’accertamento di una situazione di disagio collettivo (in quella fattispecie ex D.M. 5 agosto 2008 in tema di incolumità pubblica e sicurezza urbana) ha una stabilità inversamente proporzionale alla rapidità di intervento riconosciuta al sindaco.
In sostanza, dai suddetti arresti giurisprudenziali emerge chiaramente il principio della imprescindibile temporaneità dei provvedimenti contingibili ed urgenti e a tale canone non si conforma, di certo, la continua reiterazione dei provvedimenti adottati dal Sindaco di Palermo. Basti solo rilevare che nel caso in esame negli anni 2013, 2014 e 2015 risultano emanate, prima delle due ordinanze indicate in epigrafe, le seguenti altre ordinanze:
– n. 187 del 17.05.2013 e n. 191 del 27.05.2013 (disciplina dell’attività di intrattenimento musicale e la vendita di prodotti alcolici e bibite nel territorio del Comune di Palermo);
– n. 213 del 8.07.2014, con la quale, nelle more che il Consiglio comunale provvedesse ad approvare la proposta di regolamento, “si è disposta l’adozione, nel solo periodo estivo ed in un’ottica di equo contemperamento dei vari interessi confliggenti in gioco, di misure urgenti volte a garantire la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali” (così nella motivazione dell’ord.za 29.6.2015 n. 167);
– n. 287 del 16.10.2014, “con la quale si è ritenuto necessario intervenire per un ulteriore periodo e segnatamente fino al 31.12.2014 nella considerazione che la precedente Ordinanza aveva costituito per le Forze di Polizia un efficace strumento di gestione dei dilaganti fenomeni di abusivismo” (idem ord. cit.);
– n. 59 del 27.02.2015 “con la quale sono state definite le regole per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago in coerenza con quanto deliberato dalla Giunta comunale con la succitata deliberazione e fino al 30.06.2015” (idem ord. cit.);
con l’effetto che, la ripetuta edizione del potere extra ordinem, mediante atti, sì, temporanei, ma reiterati nel tempo, ha finito, oggettivamente, per aggirare la pur dichiarata provvisorietà degli atti medesimi.
5. Del resto, la temporaneità delle ordinanze di che trattasi è funzionalmente connessa alla imprevedibilità ed urgenza della situazione cui fare fronte, e quindi si basa sul presupposto implicito ed intrinseco che la P.A. debba rendere operativa, nel più breve tempo possibile, la regolamentazione ordinaria.
Sta di fatto, nel caso a mano, che le ripetute ordinanze emesse dal Sindaco di Palermo, pur perseguendo fini astrattamente riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 50 e 54 TUEL ed art. 9 L. 447/1995, hanno finito, tuttavia, con l’approntare, di fatto, una duratura regolamentazione della materia a rimedio anche dell’omessa disciplina ordinaria della materia da parte dell’Organo comunale a ciò deputato: il Consiglio comunale.
[b]In tale peculiare contesto, la reiterazione dei provvedimenti in parola ha finito addirittura, in qualche modo, col perseguire anche lo scopo di tamponare una certa palese distonia esistente tra gli Organi comunali interessati ed in particolare tra la G.M. (che ha doverosamente predisposto lo schema di regolamento) ed il Consiglio (che da più anni ha omesso di approvarlo); ossia lo scopo di rimediare ad una problematica sostanzialmente “politica” ed interorganica, pur risultando acclarata, sul piano amministrativo, l’urgenza di una adeguata e stabile disciplina della materia, nel superiore interesse della intera cittadinanza.[/b]
6. Peraltro, questa Sezione già in sede di ordinanza cautelare (954/2015) resa sul ricorso introduttivo ha stigmatizzato la “plausibilità delle censure mosse al reiterato uso del potere contingibile ed urgente da parte del Sindaco di Palermo”, in relazione alla mancata approvazione, in sede consiliare, del previsto regolamento comunale, ma ciò non ha impedito al medesimo Organo (stante l’ulteriore inerzia del Consiglio comunale) di adottare l’ulteriore ordinanza di proroga che è stata fatta oggetto dei motivi aggiunti, così perpetuando illegittimamente la pur affermata temporaneità delle precedenti ordinanze.
[b]Proprio in tema di inquinamento acustico, il T.A.R. Liguria (cfr. sez. II, 5 novembre 2002, n. 107) ha – condivisibilmente – ritenuto illegittima un’ordinanza contingibile ed urgente emessa ex art. 38, l. n. 142 del 1990 in relazione al disturbo alla quiete pubblica provocato da emissioni sonore provenienti da un pubblico esercizio superiori ai limiti consentiti in ore notturne, nella considerazione che, in materia di inquinamento acustico, esiste un’apposita disciplina volta a reprimere il disturbo al riposo delle persone mediante schiamazzi o abuso di strumenti sonori (L. n. 447 del 1995, D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 659 c.p.); cosicché l’amministrazione ben può, in tali ipotesi, avvalersi dei normali meccanismi operativi predisposti dall’ordinamento, ai fini dell’accertamento e della repressione del fenomeno.[/b]
7. Ha certamente ragione la Difesa del Comune allorché osserva che – “il Sindaco è doverosamente intervenuto a regolamentare in via interinale l’attività di intrattenimento musicale nelle aree esterne di rispettiva pertinenza dei singoli esercizi e di vendita di bevande, e ciò per finalità di tutela della quiete e sicurezza urbana, della salute e incolumità pubblica, prevenendo gli abusi cui la suddetta attività commerciale può causare con gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini” (v. memoria depositata il 21.10.2015); ma il Collegio non può non considerare l’intera serie dei provvedimenti che dal 2013 ad oggi sono stati emessi, tutti, nella dichiarata situazione di urgenza interinale connessa, per un verso, alla problematica dell’ordinata convivenza civica e, per altro verso, ad una asserita prossima approvazione del regolamento in sede consiliare.
[color=red][b]Ne discende, al di là delle apprezzabili ragioni che sorreggono l’azione del Sindaco, che tale sequela di ordinanze (ed è notizia degli organi di stampa che il Sindaco di Palermo avrebbe frattanto adottato una ulteriore ordinanza con scadenza 30.11.2015) finisce per conclamare un uso improprio del potere extra ordinem che la legge, viceversa, impone debba essere collegato a possibili eventi del tutto imprevedibili (contingibilità) ed avere anche natura temporanea ed intrinseca urgenza; tanto più che agli addotti “abusi nelle aree esterne di pertinenza dei singoli esercizi di intrattenimento musicale e di vendita di bevande” (v. ord.za sindacale 27.9.2015 n. 278) l’Amministrazione dovrebbe, di regola, reagire con la massima fermezza mediante gli ordinari strumenti giuridici, preventivi e repressivi, previsti dall’ordinamento; ad. es., e solo per ciò che riguarda la quiete pubblica, l’art. art. 659, cod. pen. concernente il “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” o il potere del Sindaco di far cessare le immissioni dannose ex art. 9 L. n. 447/1995; o anche lo stesso art. 844 cod. civ. avente ad oggetto le “Immissioni” moleste, ecc.).[/b][/color]
Quanto, poi, all’inerzia del Consiglio comunale di Palermo, a fronte dello schema di regolamento predisposto dalla Giunta, l’ordinamento (in dispare le pur possibili reazioni “politiche”) appronta rimedi amministrativi di natura diversa, come ad esempio l’attivazione del controllo regionale sull’Organo comunale inadempiente ex artt. ex artt. 24, 25 e 26 L.reg. 44/1991.
8. Va solamente aggiunto, per completezza d’esame: che l’art. 8 comma 1, D.P.C.M. 14 novembre 1997 sancisce in via transitoria che, in attesa della c.d. zonizzazione del territorio comunale da parte dei comuni ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a), L. n. 447/1995, debbono applicarsi i limiti di cui all’art. 6 comma 1, D.P.C.M. 1 marzo 1991; nel caso a mano è notizia diffusa dai media in questi ultimi giorni che il Consiglio comunale di Palermo ha finalmente provveduto ad approvare il c.d. regolamento sulla “movida” cittadina, con efficacia temporanea ed alla condizione che entro sei mesi la G.M. provveda alla presentazione del piano di zonizzazione acustica previsto dall’art. 6 cit..
9. In conclusione, le ordinanze impugnate non resistono alle addotte censure ed il ricorso, con i connessi motivi aggiunti, deve essere accolto, con la conseguente statuizione di annullamento.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento\00), oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 16/11/2015.