PATRONATI: requisiti per i servizi su "sicurezza nei luoghi di lavoro"
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 settembre 2015 [/b][/color]
[b]Individuazione delle modalita' e dei criteri secondo i quali devono
essere stipulate le convenzioni per lo svolgimento, da parte degli
Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attivita' di
informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti della pubblica
amministrazione e dei datori di lavoro privati. (15A08454) [/b]
[color=red][b](GU n.266 del 14-11-2015)[/b][/color]
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova disciplina per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015);
Visto l'art. 10, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come
sostituito dall'art. 1, comma 310, lettera c), della legge n. 190 del
2014, secondo il quale gli istituti di patronato possono svolgere, ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attivita' di
informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei
lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della
pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base
di apposite convenzioni;
Visto l'art. 10, comma 2, della legge n. 152 del 2001 che demanda
ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la
fissazione delle modalita' e dei criteri secondo cui devono essere
stipulate le citate convenzioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto l'art. 2229 del codice civile, secondo il quale la legge
determina le professioni per l'esercizio delle quali e' necessaria la
iscrizione in albi o elenchi;
Visto l'art. 348 del codice penale, che vieta l'esercizio abusivo
di una professione per la quale e' richiesta una speciale
abilitazione dello Stato;
Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' e i criteri secondo
i quali devono essere stipulate le convenzioni per lo svolgimento, da
parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle
attivita' di informazione, consulenza e assistenza in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti della pubblica
amministrazione e dei datori di lavoro privati.
2. Resta fermo che le attivita' rientranti nell'ambito delle
professioni di cui all'art. 2229 del codice civile, possono essere
svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.
Art. 2
1. Le convenzioni di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 152
del 2001, sono improntate ai principi di correttezza, diligenza,
trasparenza e parita' di trattamento.
2. Le convenzioni indicano i soggetti stipulanti, i loro ruoli, la
tipologia delle attivita' oggetto di convenzione, i tempi, le
modalita' di esecuzione, i livelli di responsabilita' e di garanzia
nella realizzazione delle relative prestazioni, nonche' ogni altro
elemento preventivamente concordato.
3. Le convenzioni indicano le tariffe sulla base delle quali sono
svolte le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto.
Art. 3
1. Le convenzioni stipulate sono trasmesse, a cura dell'Istituto di
patronato, entro trenta giorni dalla data di stipula alla Direzione
territoriale del lavoro competente.
2. Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati sono
pubblicate nei siti internet degli Istituti di patronato e di
assistenza sociale.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 16 settembre 2015
Il Ministro: Poletti
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 4288