[b]DECRETO-LEGGE 13 novembre 2015, n. 179 [/b]
[color=red][b]Disposizioni urgenti in materia di contabilita' e di concorso
all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni. (15G00193) [/b][/color]
(GU n.266 del 14-11-2015)
Vigente al: 15-11-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e urgenza di definire modalita' di
contabilizzazione delle anticipazioni di liquidita' concessa alle
Regioni ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive
modificazioni;
Ritenuta la necessita' e urgenza di assicurare il ripianamento
dell'eccesso di spesa sanitaria attraverso la restituzione dello
stesso da parte delle aziende farmaceutiche in modo da assicurare al
Servizio sanitario nazionale (SSN) entrate che realizzino
l'equilibrio di finanza pubblica;
Ritenuta la necessita' e urgenza di individuare misure
straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese
esercenti attivita' sanitaria per conto del SSN;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 6 novembre e del 13 novembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e
dell'interno;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Regime contabile e anticipazioni di liquidita'
1. Le Regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidita' di cui
al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni ed
integrazioni e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere
dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalita' anche alternative:
a) iscrivendo nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei
prestiti, un fondo anticipazioni di liquidita' di importo pari alle
anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio, non impegnabile
e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione,
come quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.
2. Il Fondo anticipazione di liquidita' costituito ai sensi del
comma 1 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita':
a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso
dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione
dell'esercizio successivo, come "Utilizzo fondo anticipazioni di
liquidita'", la quota del fondo di cui al comma 1, corrispondente
all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione
del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del Fondo
e' iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione
effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al
completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e'
applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in
spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014
di cui alla lettera a) e' utilizzata secondo le modalita' previste
dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
3. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione
dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 2,
lettera a), e' annualmente ripianato per un importo pari
all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel
corso dell'esercizio.
4. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere
dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive
modificazioni e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di
liquidita' costituito ai sensi del comma 1 e' annualmente utilizzato
secondo le seguenti modalita':
a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso
dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 1, e' applicato in
entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come
"Utilizzo fondo anticipazioni di liquidita'", anche nelle more
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un
importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del
Fondo e' iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione
effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al
completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e'
applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in
spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi
nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione e' utilizzata secondo
le modalita' previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125.
5. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere
dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive
modificazioni e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi
nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un
importo non superiore a quello dell'anticipazione e' annualmente
ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso
dell'anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso
dell'esercizio.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, si interpretano nel senso che le
anticipazioni di liquidita' possono essere registrate contabilmente
riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento
del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e
non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo
pari a quello dell'anticipazione di liquidita'.
7. Le Regioni che, nei casi diversi dal comma 6, a seguito
dell'incasso delle anticipazioni di liquidita' di cui al
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e successivi rifinanziamenti, non
hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo, diretto ad
evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno
accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo
parere dell'organo di revisione economico finanziario, provvedono a
rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della
Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:
a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31
dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se
approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015,
accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidita', per un
importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al
netto delle quote gia' rimborsate, se hanno partecipato alla
sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento
straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del
decreto legislativo n. 118 del 2011;
b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1°
gennaio 2015 definito nell'ambito del riaccertamento straordinario
dei residui, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di
liquidita', per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013
e nel 2014, al netto delle quote gia' rimborsate, se non hanno
partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il
riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma
17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.
8. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante
dall'accantonamento al fondo di anticipazione di liquidita' di cui al
comma 7 e' ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2016, per un
importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso
dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto
in sede di bilancio di previsione 2016-2018 e' calcolato
considerando, tra le quote accantonate, anche il Fondo anticipazione
di liquidita' previsto dal comma 7 e quello derivante dalle
anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio 2015
contabilizzate ai sensi del comma 1, lettera a), del presente
articolo.
9. Il Fondo anticipazione di liquidita' costituito ai sensi del
comma 7 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita':
a) la quota del fondo accantonata nel risultato di
amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di
amministrazione formatosi in attuazione del presente articolo, e'
applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016
come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidita'", anche nelle more
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il
medesimo Fondo e' iscritto in spesa al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente.
Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata
del bilancio di previsione e' applicato il Fondo stanziato in spesa
dell'esercizio precedente, e in spesa e' stanziato il medesimo fondo
al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio
precedente;
b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di
amministrazione formatosi in attuazione del comma 7 e' utilizzata
secondo le modalita' previste dall'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
10. La regione Piemonte ridetermina i propri risultati di
amministrazione nel rispetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalita' individuate dalla
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte e, a
decorrere dal 2016, ripiana annualmente il conseguente maggiore
disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell'esercizio
precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione 2016, la Regione
applica in entrata il fondo vincolato costituito nel risultato di
amministrazione in applicazione della sentenza, come "Utilizzo fondo
vincolato da anticipazioni di liquidita'", anche nelle more
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il
medesimo Fondo e' iscritto in spesa al netto del contributo erogato
nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall'esercizio 2017, fino al completo
utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e'
applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in
spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del contributo erogato
nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. La regione Piemonte accantona nel
proprio risultato di amministrazione anche un fondo di importo pari
alle passivita' trasferite alla gestione Commissariale, ai sensi
dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Tale fondo e' utilizzato con le stesse modalita' previste per
l'utilizzo del Fondo vincolato da anticipazione di liquidita'. Il
conseguente disavanzo aggiuntivo e' ripianato, dopo avere coperto il
disavanzo determinato dall'applicazione della sentenza, con le
medesime modalita'.
Art. 2
Interventi in materia di spesa farmaceutica
1. Nelle more della conclusione, da parte dell'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento
del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per
gli anni 2013 e 2014 e al fine di garantire il rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, le regioni, in coerenza con quanto
disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, accertano ed impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015,
nella misura del 90% e al netto degli importi eventualmente gia'
contabilizzati, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato A
al presente decreto, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013
e 2014. I predetti accertamenti e impegni sono effettuati ne bilancio
finanziario dell'anno 2015, entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Conseguentemente, gli enti del
Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2,
lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
iscrivono le predette somme nel proprio conto economico, dandone
evidenza nel modello CE IV trimestre 2015 di cui al decreto
ministeriale 15 giugno 2012 nelle voci AA0900 e AA0910.
2. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte dell'AIFA,
dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, ove si
verifichi una differenza tra l'importo che ha formato oggetto di
accertamento e di impegno ai sensi del comma 1 e quello risultante
dalle determinazioni AIFA, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale,
conclusive delle predette procedure con riferimento a ciascuno degli
anni 2013 e 2014, le regioni procedono alle relative regolazioni
contabili, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n 118.
Art. 3
Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese
esercenti attivita' sanitaria per il SSN
1. All'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «servizi o forniture» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' ad una impresa che esercita
attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in
base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;
b) al comma 1, lettera a), e' eliminata la parola: «appaltatrice»
e dopo la parola: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero
dell'accordo contrattuale»;
c) al comma 1, lettera b), e' eliminata la parola: «appaltatrice»
e dopo la parola: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero
dell'accordo contrattuale»;
d) al termine del comma 2 sono inserite le seguenti parole:
«ovvero dell'accordo contrattuale»;
e) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita'
sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli
accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui
al comma 2, e' adottato d'intesa con il Ministro della salute e la
nomina e' conferita a soggetti in possesso di curricula che
evidenzino qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza di
gestione sanitaria.»;
f) al comma 10, al primo periodo, dopo la parola: «contratto»
sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale» e dopo
il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al comma
2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, di intesa
con il Ministro della salute.»;
g) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Le misure
di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni
soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto
diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi
criminali posti in essere ai danni del Servizio sanitario
nazionale.».
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 novembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Lorenzin, Ministro della salute
Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico