Data: 2015-11-16 06:24:20

FINANZA REGIONI - DECRETO-LEGGE 13 novembre 2015, n. 179

[b]DECRETO-LEGGE 13 novembre 2015, n. 179 [/b]
[color=red][b]Disposizioni  urgenti  in  materia  di  contabilita'  e  di  concorso
all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni. (15G00193) [/b][/color]
(GU n.266 del 14-11-2015)
  Vigente al: 15-11-2015 



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  urgenza  di  definire  modalita'  di
contabilizzazione delle anticipazioni  di  liquidita'  concessa  alle
Regioni ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e  successive
modificazioni;
  Ritenuta la necessita' e  urgenza  di  assicurare  il  ripianamento
dell'eccesso di spesa  sanitaria  attraverso  la  restituzione  dello
stesso da parte delle aziende farmaceutiche in modo da assicurare  al
Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  entrate  che  realizzino
l'equilibrio di finanza pubblica;
  Ritenuta  la  necessita'  e  urgenza  di  individuare  misure
straordinarie  di  gestione,  sostegno  e  monitoraggio  di  imprese
esercenti attivita' sanitaria per conto del SSN;
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 6 novembre e del 13 novembre 2015;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e
dell'interno;

                                Emana
                    il seguente decreto-legge:

                              Art. 1


          Regime contabile e anticipazioni di liquidita'

  1. Le Regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidita' di  cui
al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e  successivi  rifinanziamenti,  incassate  a  decorrere
dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalita' anche alternative:
    a) iscrivendo nel titolo di spesa  riguardante  il  rimborso  dei
prestiti, un fondo anticipazioni di liquidita' di importo  pari  alle
anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio, non impegnabile
e pagabile, destinato a confluire nel risultato  di  amministrazione,
come  quota  accantonata  definita  dall'articolo  42  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
    b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.
  2. Il Fondo anticipazione di liquidita'  costituito  ai  sensi  del
comma 1 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita':
    a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di  incasso
dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di  previsione
dell'esercizio successivo,  come  "Utilizzo  fondo  anticipazioni  di
liquidita'", la quota del fondo di cui  al  comma  1,  corrispondente
all'importo del disavanzo 2014, anche  nelle  more  dell'approvazione
del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del Fondo
e'  iscritta  in  spesa  al  netto  del  rimborso  dell'anticipazione
effettuato  nell'esercizio.  Negli  esercizi  successivi,  fino  al
completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e'
applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in
spesa  e'  stanziato  il  medesimo  fondo  al  netto  del  rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
    b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre  2014
di cui alla lettera a) e' utilizzata secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
  3. L'eventuale disavanzo risultante  nell'esercizio  di  erogazione
dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al  comma  2,
lettera  a),  e'  annualmente  ripianato  per  un  importo  pari
all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato  nel
corso dell'esercizio.
  4.  Con  riferimento  alle  anticipazioni  erogate  a  decorrere
dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  lettera  a),
del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successive
modificazioni e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di
liquidita' costituito ai sensi del comma 1 e' annualmente  utilizzato
secondo le seguenti modalita':
    a)  in  caso  di  disavanzo  nell'esercizio    di    incasso
dell'anticipazione, il fondo di cui  al  comma  1,  e'  applicato  in
entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio  successivo,  come
"Utilizzo  fondo  anticipazioni  di  liquidita'",  anche  nelle  more
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio  precedente,  per  un
importo non superiore al predetto disavanzo. La  medesima  quota  del
Fondo e' iscritta in spesa al netto del  rimborso  dell'anticipazione
effettuato  nell'esercizio.  Negli  esercizi  successivi,  fino  al
completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e'
applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in
spesa  e'  stanziato  il  medesimo  fondo  al  netto  del  rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
    b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi
nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione e' utilizzata secondo
le modalita' previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125.
  5.  Con  riferimento  alle  anticipazioni  erogate  a  decorrere
dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  lettera  a),
del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64  e  successive
modificazioni e successivi rifinanziamenti,  il  disavanzo  formatosi
nel corso dell'esercizio di  erogazione  dell'anticipazione,  per  un
importo non superiore  a  quello  dell'anticipazione  e'  annualmente
ripianato  per  un  importo  pari  all'ammontare  del  rimborso
dell'anticipazione  che  lo  ha  determinato,  effettuato  nel  corso
dell'esercizio.
  6. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 giugno  2013,  n.  64,  si  interpretano  nel  senso  che  le
anticipazioni di liquidita' possono essere  registrate  contabilmente
riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti  il  finanziamento
del disavanzo di amministrazione derivante dal debito  autorizzato  e
non contratto per finanziare spesa di  investimento,  di  un  importo
pari a quello dell'anticipazione di liquidita'.
  7. Le Regioni  che,  nei  casi  diversi  dal  comma  6,  a  seguito
dell'incasso  delle  anticipazioni  di  liquidita'  di  cui  al
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e successivi rifinanziamenti,  non
hanno stanziato in bilancio, tra  le  spese,  un  fondo,  diretto  ad
evitare il finanziamento di  nuove  e  maggiori  spese  e  non  hanno
accantonato tale  fondo  nel  risultato  di  amministrazione,  previo
parere dell'organo di revisione economico finanziario,  provvedono  a
rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della
Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:
    a) il proprio risultato  di  amministrazione  disponibile  al  31
dicembre  2014  definito  ai  fini  del  rendiconto  2014,  anche  se
approvato  dal  Consiglio,  riferendolo  al  1°  gennaio  2015,
accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidita', per un
importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013  e  nel  2014,  al
netto  delle  quote  gia'  rimborsate,  se  hanno  partecipato  alla
sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo  23
giugno 2011,  n.  118,  e  non  hanno  effettuato  il  riaccertamento
straordinario dei residui di cui all'articolo 3,  comma  17-bis,  del
decreto legislativo n. 118 del 2011;
    b) il proprio risultato  di  amministrazione  disponibile  al  1°
gennaio 2015 definito nell'ambito  del  riaccertamento  straordinario
dei residui, accantonandone  una  quota  al  Fondo  anticipazioni  di
liquidita', per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013
e nel 2014, al netto  delle  quote  gia'  rimborsate,  se  non  hanno
partecipato  alla  sperimentazione  prevista  dall'articolo  78  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  o  hanno  effettuato  il
riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma
17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.
  8.  L'eventuale    disavanzo    di    amministrazione    derivante
dall'accantonamento al fondo di anticipazione di liquidita' di cui al
comma 7 e' ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2016, per  un
importo pari all'ammontare dell'anticipazione  rimborsata  nel  corso
dell'esercizio precedente. Il risultato di  amministrazione  presunto
in  sede  di  bilancio  di  previsione  2016-2018  e'  calcolato
considerando, tra le quote accantonate, anche il Fondo  anticipazione
di  liquidita'  previsto  dal  comma  7  e  quello  derivante  dalle
anticipazioni  di  liquidita'  incassate    nell'esercizio    2015
contabilizzate ai  sensi  del  comma  1,  lettera  a),  del  presente
articolo.
  9. Il Fondo anticipazione di liquidita'  costituito  ai  sensi  del
comma 7 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita':
    a)  la  quota  del  fondo  accantonata  nel  risultato  di
amministrazione,  per  un  importo  pari  al  maggiore  disavanzo  di
amministrazione formatosi in attuazione  del  presente  articolo,  e'
applicata in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio  2016
come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidita'", anche  nelle  more
dell'approvazione  del  rendiconto  dell'esercizio  precedente.  Il
medesimo  Fondo  e'  iscritto  in  spesa  al  netto  del  rimborso
dell'anticipazione    effettuato    nell'esercizio      precedente.
Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in  entrata
del bilancio di previsione e' applicato il Fondo stanziato  in  spesa
dell'esercizio precedente, e in spesa e' stanziato il medesimo  fondo
al netto del rimborso  dell'anticipazione  effettuato  nell'esercizio
precedente;
    b) la quota  del  fondo  eccedente  l'importo  del  disavanzo  di
amministrazione formatosi in attuazione del  comma  7  e'  utilizzata
secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  2,  comma  6,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
  10.  La  regione  Piemonte  ridetermina  i  propri  risultati  di
amministrazione  nel  rispetto  della  sentenza    della    Corte
costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalita' individuate dalla
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte e, a
decorrere dal  2016,  ripiana  annualmente  il  conseguente  maggiore
disavanzo per un importo pari al  contributo  erogato  nell'esercizio
precedente ai sensi  dell'articolo  1,  comma  456,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione  2016,  la  Regione
applica in entrata il fondo vincolato  costituito  nel  risultato  di
amministrazione in applicazione della sentenza, come "Utilizzo  fondo
vincolato  da  anticipazioni  di  liquidita'",  anche  nelle  more
dell'approvazione  del  rendiconto  dell'esercizio  precedente.  Il
medesimo Fondo e' iscritto in spesa al netto del  contributo  erogato
nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall'esercizio 2017, fino al completo
utilizzo  del  fondo,  in  entrata  del  bilancio  di  previsione  e'
applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in
spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del contributo  erogato
nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. La  regione  Piemonte  accantona  nel
proprio risultato di amministrazione anche un fondo di  importo  pari
alle passivita' trasferite  alla  gestione  Commissariale,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Tale fondo e' utilizzato con le stesse modalita' previste per
l'utilizzo del Fondo vincolato da  anticipazione  di  liquidita'.  Il
conseguente disavanzo aggiuntivo e' ripianato, dopo avere coperto  il
disavanzo  determinato  dall'applicazione  della  sentenza,  con  le
medesime modalita'.
                              Art. 2


            Interventi in materia di spesa farmaceutica

  1. Nelle more della conclusione, da parte dell'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento
del tetto della spesa farmaceutica territoriale  ed  ospedaliera  per
gli anni 2013 e 2014  e  al  fine  di  garantire  il  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, le regioni,  in  coerenza  con  quanto
disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118, accertano ed impegnano nel bilancio  regionale  dell'anno  2015,
nella misura del 90% e al  netto  degli  importi  eventualmente  gia'
contabilizzati, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato A
al presente decreto, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013
e 2014. I predetti accertamenti e impegni sono effettuati ne bilancio
finanziario dell'anno 2015, entro dieci giorni dalla data di  entrata
in vigore  del  presente  decreto.  Conseguentemente,  gli  enti  del
Servizio sanitario  nazionale,  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,
lettere b) e c), del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,
iscrivono le predette somme  nel  proprio  conto  economico,  dandone
evidenza  nel  modello  CE  IV  trimestre  2015  di  cui  al  decreto
ministeriale 15 giugno 2012 nelle voci AA0900 e AA0910.
  2. A conclusione delle procedure di ripiano,  da  parte  dell'AIFA,
dell'eventuale  sfondamento  del  tetto  della  spesa  farmaceutica
territoriale ed  ospedaliera  per  gli  anni  2013  e  2014,  ove  si
verifichi una differenza tra l'importo  che  ha  formato  oggetto  di
accertamento e di impegno ai sensi del comma 1  e  quello  risultante
dalle  determinazioni  AIFA,  pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale,
conclusive delle predette procedure con riferimento a ciascuno  degli
anni 2013 e 2014, le  regioni  procedono  alle  relative  regolazioni
contabili, ai sensi di quanto disposto  dal  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n 118.
                              Art. 3

Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di  imprese
  esercenti attivita' sanitaria per il SSN

  1. All'articolo  32  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma  1,  dopo  le  parole:  «servizi  o  forniture»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  ad  una  impresa  che  esercita
attivita' sanitaria per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  in
base agli accordi contrattuali di cui  all'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;
    b) al comma 1, lettera a), e' eliminata la parola: «appaltatrice»
e dopo la parola: «d'appalto»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero
dell'accordo contrattuale»;
    c) al comma 1, lettera b), e' eliminata la parola: «appaltatrice»
e dopo la parola: «d'appalto»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero
dell'accordo contrattuale»;
    d) al termine del comma  2  sono  inserite  le  seguenti  parole:
«ovvero dell'accordo contrattuale»;
    e) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
      «2-bis.  Nell'ipotesi  di  impresa  che  esercita  attivita'
sanitaria per conto del Servizio sanitario  nazionale  in  base  agli
accordi contrattuali di  cui  all'articolo  8-quinquies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di  cui
al comma 2, e' adottato d'intesa con il Ministro della  salute  e  la
nomina  e'  conferita  a  soggetti  in  possesso  di  curricula  che
evidenzino qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza di
gestione sanitaria.»;
    f) al comma 10, al primo periodo,  dopo  la  parola:  «contratto»
sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale» e  dopo
il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al comma
2-bis, le misure sono disposte con decreto del  Prefetto,  di  intesa
con il Ministro della salute.»;
    g) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis.  Le  misure
di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con  il
Servizio sanitario nazionale  di  cui  all'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si  applicano  ad  ogni
soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei  casi  di  soggetto
diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o  eventi
criminali  posti  in  essere  ai  danni  del  Servizio  sanitario
nazionale.».
                              Art. 4


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 13 novembre 2015

                            MATTARELLA


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

                                Lorenzin, Ministro della salute

                                Alfano, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando
                                                          Allegato A
     

              Parte di provvedimento in formato grafico

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