Data: 2015-11-15 15:48:43

Variante art. 8 DPR 160/2010.

Una variante urbanistica puntuale, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, in quale fase dell'iter procedimentale deve essere depositata? In altre parole, le osservazioni e le controdeduzioni quando devono essere prodotte?
Siete d'accordo che alla conferenza di servizi di che trattasi possano partecipare solo i soggetti di cui all'art. 9 della L. 241/90? Per il deposito & osservazioni & controdeduzioni qual è la normativa di riferimento ?

riferimento id:30023

Data: 2015-11-15 18:56:52

Re:Variante art. 8 DPR 160/2010.


Una variante urbanistica puntuale, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, in quale fase dell'iter procedimentale deve essere depositata? In altre parole, le osservazioni e le controdeduzioni quando devono essere prodotte?
Siete d'accordo che alla conferenza di servizi di che trattasi possano partecipare solo i soggetti di cui all'art. 9 della L. 241/90? Per il deposito & osservazioni & controdeduzioni qual è la normativa di riferimento ?
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Ciao,
il dpr 160 non tratta della questione (nè lo faceva il dpr 447) e quindi si è giunti in via interpretativa (noi lo sosteniamo dal 1999) a questa soluzione:

1) la variante urbanistica può intervenire in qualunque fase. L'interessato (anche non avente un diritto reale di godimento del bene) la può richiedere ed il SUP deve vagliare se vi sono i presupposti per attivarla.
2) Indetta la conferenza essa si svolge ai sensi della 241/1990 con possibilità di partecipazione degli aventi diritto in base alla 241.
3) la conferenza, se chiusa positivamente (maggioranza degli aventi diritto con si della Regione) costituisce ADOZIONE
4) quindi si procede alla pubblicazione ai fini delle osservazioni e controsservazioni in base alla ordinaria disciplina urbanistica
5) proposta, osservazioni e controsservazioni vanno al Consiglio per la EVENTUALE (non automatica) approvazione
6) segue pubblicazione

Vedi gli altri interventi nel FORUM

ALCUNE REGIONI hanno disciplinato la materia (in modo analogo a quanto descritto).

Ecco cosa ha disposto la TOSCANA

L.R. 10/11/2014, n. 65
Norme per il governo del territorio.
Pubblicata nel B.U. Toscana 12 novembre 2014, n. 53, parte prima.
Art. 35 Varianti mediante sportello unico per le attività produttive.
In vigore dal 27 novembre 2014
1. Il progetto di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), è corredato dagli elaborati urbanistici relativi alla proposta di variante. Qualora la proposta di variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato si applica, ove il comune ritenga di accogliere la proposta di variante, l'articolo 25.
2. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 sono invitate la Regione e la provincia o la città metropolitana, chiamate ad esprimere il parere sulla coerenza della proposta di variante ai propri strumenti di pianificazione territoriale e ai propri atti di programmazione. Nel caso in cui tale conferenza abbia esito favorevole, il comune deposita il progetto per trenta giorni consecutivi e ne dà avviso sul B.U.R.T. Gli interessati possono presentare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T.
3. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8 del D.P.R. 160/2010, controdeduce alle eventuali osservazioni pervenute e si pronuncia definitivamente sulla proposta di variante.
4. La variante al piano strutturale o al piano operativo approvata dal comune è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana e il relativo avviso è pubblicato sul B.U.R.T.

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