Data: 2015-11-13 08:31:47

AREE PUBBLICHE: le pratiche solo in MODALITA' TELEMATICA a pena irricevibilità

AREE PUBBLICHE: le pratiche solo in MODALITA' TELEMATICA a pena irricevibilità

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Ministero dello Sviluppo Economico
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DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese
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RISOLUZIONE N. 174892 DEL 29 SETTEMBRE 2015
Oggetto: Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 225 – Imprenditore agricolo –
Comunicazione di inizio attività - Quesito

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede
chiarimenti in merito alla correttezza della comunicazione di inizio di attività presentata da
una imprenditrice agricola, tramite protocollo ed in forma cartacea, per la vendita di funghi
prodotti e coltivati nella propria azienda agricola “che sarà effettuata su aree pubbliche in
forma non itinerante”.
[b]Al riguardo evidenzia che l’Ufficio SUAP/Commercio ha restituito tutta la
documentazione in quanto la comunicazione avrebbe dovuto essere inviata in modo
telematico tramite il portale SUAP[/b] e che, trattandosi di commercio su aree pubbliche in
forma non itinerante, sarebbe stato altresì necessario richiedere la concessione di un
posteggio ai sensi del comma 4, dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.
Il soggetto in questione però nel ribadire, al SUAP ed al Sindaco, l’intenzione di non
richiedere l’assegnazione di un posteggio, faceva presente che la comunicazione inviata in
forma cartacea non rientrava tra quelle “da produrre tramite SCIA-SUAP in quanto non
sottoposta a regime autorizzatorio di cui al DPR n. 160 del 2010”.
Si evidenzia, infine, che al soggetto in parola è stata comminata una sanzione di €
5164 in quanto da un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza il medesimo “era
mancante della concessione del posteggio per la vendita su area pubblica previsto
dall’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001”, oltre a non aver
ottemperato “a comunicare tramite SUAP del Comune l’inizio della propria attività”.
Fermo quanto sopra, codesto Comune chiede se è da considerare corretta la
comunicazione cartacea inviata al SUAP-Ufficio Commercio; se può considerarsi valida la
comunicazione per la vendita su aree pubbliche in forma non itinerante di prodotti agricoli;
se è corretto il provvedimento di accertamento di violazione agli articoli 28 e 29 del decreto
legislativo n. 114 del 1998.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
In via preliminare si precisa che il commercio sulle aree pubbliche è disciplinato dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il quale, all’articolo 28, comma 1, dispone che
tale attività può essere svolta sia su posteggi dati in concessione, sia su qualsiasi area purché
in forma itinerante.
Dalla citata norma consegue, infatti, che la vendita su aree pubbliche con
autorizzazione di tipo b) deve avvenire in forma itinerante e l’occupazione occasionale del
suolo pubblico può essere giustificata unicamente per il tempo necessario a soddisfare le
richieste da parte dell’utenza.
L’attività su aree pubbliche di tipo a), invece, è caratterizzata dall’esercizio della
medesima su un posteggio dato in concessione dall’ente locale competente per territorio.
La permanenza di un soggetto in possesso dell’autorizzazione di tipo b) su una
porzione di suolo pubblico con le modalità e i tempi propri dell’occupazione fissa del
medesimo suolo, configura l’esercizio di un’attività di tipo a) sprovvista del corrispondente
titolo autorizzatorio e conseguentemente sanzionabile ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
La differenza sostanziale tra le due tipologie di commercio su area pubblica, infatti,
non sussiste in relazione alle caratteristiche dell’area occupata, bensì è da ricondurre al
tempo ed alle modalità di svolgimento delle medesime.
La modalità di svolgimento dell’attività “su aree pubbliche in forma non itinerante”
non rientra fra le casistiche previste dalla vigente normativa di settore.
Premesso quanto sopra, con riferimento al contenuto del quesito, si osserva che il
soggetto in questione è un imprenditore agricolo e la vendita dei prodotti agricoli da parte
degli imprenditori agricoli è disciplinata dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, il quale, con riferimento alle possibili modalità di vendita, all’articolo 4,
comma 2, dispone che: “La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può
essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione”.
Il successivo comma 4, nella formulazione vigente dispone, altresì, che: “Qualora si
intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche (…) la
comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita.
Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la
comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi
dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”.
Stante il dettato normativo vigente, la vendita al dettaglio di prodotti agricoli su aree
pubbliche da parte degli imprenditori agricoli può essere esercitata:
- su aree pubbliche in forma itinerante, con invio della comunicazione al Comune del
luogo ove ha sede l’azienda di produzione (art. 4, co. 2, primo periodo);
- su aree pubbliche su posteggi dati in concessione, con invio della comunicazione al
Comune in cui è ubicato il posteggio, la quale deve contenere anche la richiesta di
assegnazione del medesimo (art. 4, co. 4);
Con specifico riferimento all’avvio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche da
parte di un imprenditore agricolo, quindi, risulta necessario effettuare l’invio di una
semplice comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione (in caso
di commercio in forma itinerante) o al Comune in cui è ubicato il posteggio (in caso di
commercio su posteggio dato in concessione).
Fermo quanto sopra, con riferimento alla specifica circostanza oggetto del quesito,
ovvero che la comunicazione di inizio di attività è stata inviata in forma cartacea, si precisa
quanto segue.
Si richiama, in via preliminare, il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, che semplifica e
riordina la disciplina dello sportello unico, ne individua il ruolo di canale unico tra
imprenditore ed amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali e
prevede l’introduzione dell’esclusivo utilizzo degli strumenti telematici nell’esplicazione di
tutte le fasi del procedimento amministrativo, al fine di garantire semplificazione e certezza
dei tempi di conclusione.
A tal fine il citato decreto dispone che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e
le comunicazioni concernenti le attività d’impresa e i relativi elaborati tecnici e allegati sono
presentati, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP del comune competente per il
territorio, che provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre
amministrazioni che intervengono nel procedimento (anch’esse tenute ad adottare modalità
telematiche di ricevimento e di trasmissione) e assicura al richiedente una risposta telematica
unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche
comunque coinvolte nel procedimento.
In attuazione di detta disciplina, i Comuni hanno predisposto le relative iniziative al
fine di poter operare secondo i dettati previsti dal decreto, dotandosi dei necessari strumenti
informatici in grado di consentire che i rapporti con le imprese avvengano telematicamente
in maniera corretta ed efficace.
Solo nel caso dei Comuni che non abbiano reso pienamente operativo il sistema
telematico, la disciplina consente l’utilizzo della trasmissione tramite posta elettronica
certificata.
[b]Quanto sopra risulta evidente dal disposto di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto
interministeriale 10 novembre 2011, recante misure per l’attuazione dello sportello unico, il
quale, nel disciplinare le modalità di rilascio e gli effetti della ricevuta, ha previsto quanto
segue: “In attesa dell’adozione, da parte del SUAP, di strumenti che consentano la verifica
in modalità informatica della completezza formale della segnalazione o dell’istanza e dei
relativi allegati, nonché di una ricevuta rilasciata automaticamente ai sensi delle regole
tecniche stabilite dal decreto, è valida la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta
l’avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell’istanza, ai sensi dell’articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, oppure la ricevuta emessa
in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.it.gov.it o dal sito del SUAP
tramite web browser, previa identificazione informatica secondo le modalità previste (…)”.[/b]
A conferma di quanto evidenziato, si richiama l’articolo 3 del D.P.C.M. 22-7-2011, il
quale precisa che “1. A decorrere dal 1° luglio 2013 le pubbliche amministrazioni non
possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all’articolo 5-bis,
comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale. 2. A decorrere dalla stessa data, in tutti
i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le
comunicazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le
disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice
dell’amministrazione digitale”.
[color=red][b]Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, nel caso di Comuni che abbiano già
reso pienamente operativa la procedura telematica, ossia utilizzino una procedura
informatica predisposta che risponda alle caratteristiche tecniche stabilite dal citato decreto
n. 160, i rapporti con l’impresa devono avvenire esclusivamente tramite l’utilizzo di tale
modalità.[/b][/color]
Le imprese, parimenti, devono conformarsi alle modalità di comunicazione telematica
scelte dalle predette amministrazioni e non possono liberamente optare neanche per una
trasmissione tramite PEC, che peraltro non dà luogo ad una gestione telematica del
procedimento.
Appare evidente, pertanto, che non è ammissibile l’invio di una pratica in forma
cartacea e, ove ciò si verifichi, la medesima è da considerarsi irricevibile.
In tal senso, correttamente codesto Comune ha restituito la comunicazione cartacea,
informando l’interessata dell’obbligatorietà dell’invio telematico tramite il SUAP.
In assenza, pertanto, dell’invio della comunicazione prevista dal citato articolo 4, del
decreto legislativo n. 228 del 2001 in modalità telematica, il soggetto in questione non
risulta in possesso di alcun titolo legittimante all’esercizio dell’attività e svolgendo, quindi,
attività di vendita su area pubblica senza titolo, ad avviso della scrivente, stante anche la
circostanza che il citato articolo 4 non prevede sanzioni, al medesimo è applicabile il
disposto di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la presente nota è inviata al Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che è pregato di fa conoscere eventuali
determinazioni contrarie al riguardo.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/attachments/article/2033586/174892produttagricoli.pdf

riferimento id:30013

Data: 2016-04-12 07:59:28

Re:AREE PUBBLICHE: le pratiche solo in MODALITA' TELEMATICA a pena irricevibilità

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