Data: 2015-11-13 07:43:06

locali di pubblico spettacolo

Il nostro palazzetto dello sport è in possesso della dichiarazione di agibilità ex art. 80 del TULPS e della licenza ex art. 68 del TULPS come locale di pubblico spettacolo, con specifiche indicazioni relative alla capienza sulle tribune fisse e mobili. L'impianto natatorio (con vasche interne ed esterne) è altresì in possesso di entrambe le licenze per pubblico che assiste alle gare e per piscina pubblica estiva.
Si chiede se la CCVLPS vada necessariamente riconvocata per il sopralluogo qualora:
-il palazzetto venga utilizzato per spettocoli musicali-teatrali con allestimento di ulteriori posti a sedere nel campo (o col solo utilizzo di posti a sedere allestiti nel campo e senza l'utilizzo delle tribune) e se un eventuale aumento della capienza in surplus rispetto al CPI sia possibile in caso di evento temporaneo;
-il palazzetto venga utilizzato per esposizioni/mostre, in cui le tribune non vengano in alcun modo utilizzate e il pubblico acceda quindi al solo campo in cui la mostra/esposizione viene allestita;
-l'impianto natatorio (nell'area all'aperto) venga utilizzato per serate musicali (tipo discoteca all'aperto).
Grazie

riferimento id:29963

Data: 2015-11-13 14:03:57

Re:locali di pubblico spettacolo

L'agibilità ai sensi dell'art. 80 è sempre riferita al progetto presentato e da approvato dalla commissione.
Le modifiche vanno valutate puntualmente, in riferimento anche al regolamento della commissione stessa.

[quote]-il palazzetto venga utilizzato per spettocoli musicali-teatrali con allestimento di ulteriori posti a sedere nel campo (o col solo utilizzo di posti a sedere allestiti nel campo e senza l'utilizzo delle tribune) e se un eventuale aumento della capienza in surplus rispetto al CPI sia possibile in caso di evento temporaneo;[/quote]
Normalmente l'aumento della capienza è soggetto a nuova verifica.

[quote]-il palazzetto venga utilizzato per esposizioni/mostre, in cui le tribune non vengano in alcun modo utilizzate e il pubblico acceda quindi al solo campo in cui la mostra/esposizione viene allestita;[/quote] 
Se l’accesso avviene in spazi privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi, non si assoggetta a commissione.

[i]I locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento. L’apertura e l’esercizio delle suddette attività non è subordinato al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.), e pertanto il collaudo dell’agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui L.P.S. Nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio VV.F. è obbligatorio ai sensi del DM n. 261/1996, la Commissione di Vigilanza sui LPS è tenuta a determinare l’entità del citato servizio in ottemperanza al disposto dell’art. 5 del suddetto decreto (Nota prot.
n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28/6/2002).[/i]
Fonte: [url=http://www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=85&f=11268]http://www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=85&f=11268[/url]

[quote]-l'impianto natatorio (nell'area all'aperto) venga utilizzato per serate musicali (tipo discoteca all'aperto).[/quote]
Qui è più difficile rispondere non conoscendo il luogo...
A mio avviso sì se si tratta di un luogo all’aperto e l’accesso è subordinato a determinate condizioni ed è attrezzato con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico ed allestito per spettacoli e trattenimenti.

riferimento id:29963

Data: 2015-11-13 16:12:29

Re:locali di pubblico spettacolo

Vedi anche:
[i][/i]Art. 12 del Decreto 18 marzo 1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi - Manifestazioni occasionali
E' ammessa l'utilizzazione degli impianti sportivi anche per lo svolgimenti di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni e le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto, secondo previsto dai precedenti articoli del decreto.
Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie d'uscita dovrà rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli del decreto.
Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi permanenti la scelta dell'ubicazione dece perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei praticanti l'attività sportiva secondi i principi stabiliti nel decreto.
Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona di attività sportiva deve essere sottoposto dal titolare dell'attività al parere preventivo degli organi di vigilanza secondo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto.[i][/i]
L'aumento della capienza e la modifica delle destinazioni d'uso è soggetta al parere della CVLPS. Non è necessario nel caso (esempio) che in uno stadio venga effettuato un concerto in luogo di una partita di calcio fermo restando il limite di capienza già prederminato e che gli impianti temporanei allestiti dagli organizzatori siano indipendenti dagli impianti della struttura.

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