Buongiorno, ho bisogno di un chiarimento.
mi ritrovo con un soggetto titolare di autorizzazione ncc che ha conferito la stessa in una cooperativa sociale, la quale ha inoltrato la richiesta di nulla osta per il collaudo e l'immatricolazione della vettura e il conseguente rilascio di autorizzazione a favore della cooperativa medesima.
premetto che:
- nella prima fase interlocutoria con la cooperativa, è stata inviata una lettera di questo tenore: "ai fini del rilascio del Nulla Osta richiesto dovrà presentare il certificato di trascrizione al pra della autovettura e il titolo dimostrante la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale";
- la cooperativa ha presentato la documentazione richiesta.
Ora però, da una più attenta lettura dell'art. 7 della legge 21/1992 mi sembra di capire che le uniche cooperative abilitate allo svolgimento di detta attività sono le cooperative di produzione e lavoro o le cooperative di servizi.
Devo pertanto respingere l'istanza in quanto il soggetto richiedente per legge non è abilitato allo svolgimento dell'attività di ncc?
Come mi devo comportare considerato quanto già comunicato alla cooperativa medesima? Quali potrebbero essere le conseguenze?
Grazie anticipatamente
il conferimento permette la gestione economica della licenza da parte del soggetto collettivo. E’ una forma particolare di esercizio dell’attività che non può essere considerata un vero e proprio trasferimento. Con il trasferimento viene trasferita l’azienda ad un terzo, con il conferimento la posizione giuridica del titolare non viene ceduta ma si unisce ad altre al fine di un esercizio condiviso.
Il CDS con la sentenza n. 6606/2013 cerca di fare una sintesi:
... [i]Le figure giuridiche che vengono a configurarsi sono, tuttavia, tra di loro distinte e, pertanto, assoggettate ad diverso regime giuridico nei termini che seguono:
1- Il singolo soggetto, che una volta acquisita la licenza taxi, sceglie di esercitare in qualità di artigiano, entrerà a pieno titolo in quella che è la legge quadro degli artigiani, ossia la n. 443 del 1985. Quindi, dovrà oltre che iscriversi all’albo degli artigiani, aprire la propria partita iva, iscriversi all’INAIL. Il pagamento dei contributi previdenziali, avverrà ogni tre mesi. Ogni anno dovrà essere fatta la dichiarazione dei redditi. Il tassista artigiano è, pertanto, titolare a tutti gli effetti di un’impresa di trasporto. Il tassista artigiano può, peraltro, organizzarsi in consorzi, in cooperative per i servizi o, infine, esercitare il proprio lavoro, senza aderire a nessuna organizzazione.
2- I consorzi associano un certo numero di operatori artigiani ai quali forniscono tutta una serie di servizi o di beni che vengono utilizzati nell’ambito della singola impresa tassistica aderente. Il Consorzio ha, pertanto, come oggetto sociale, il servizio di beni e di supporti tecnici agli aderenti. Il singolo tassista rimane, tuttavia, in ogni caso, un’impresa singola e i compiti specifici relativi al suo lavoro, (ossia trasporto persone, incasso, costi, fatturazione, assunzione di un sostituto ed altro), rimangono solo ed esclusivamente di sua competenza e di sua responsabilità.
3. Le cooperative per i servizi hanno le stesse identiche caratteristiche del consorzio in quanto fornisco ai titolari di licenza taxi aderenti uno o più servizi; in particolare, nel settore taxi, operano diverse cooperative radiotaxi, le quali rappresentano centrali operative le quali hanno solo il compito di dare il servizio ai propri associati, nello specifico, di “lancio delle corse”, attraverso specifici apparati radio. In sostanza si tratta di una semplice organizzazione di ponte radio, fra l’utente del taxi e il tassista stesso. Di tal che, anche queste cooperative, non possono entrare assolutamente in merito alla gestione dell’impresa dei singoli taxisti aderenti.
4- La cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva debbono essere “operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione”. Quindi le dette cooperative di produzione e lavoro devono non solo avere la disponibilità delle licenze taxi e la proprietà delle relative vetture che devono essere appunto intestate alla cooperativa stessa, in ciò concretizzandosi la richiamata proprietà collettiva, ma devono, altresì, in ogni sua parte, operare nel rispetto delle leggi sulla cooperazione. Il procedimento per il trasferimento si attua, per quanto concerne la vettura, attraverso un semplice passaggio di proprietà, e, per quanto concerne la licenza d’esercizio, con un conferimento autenticato dalla pubblica amministrazione, il quale, in termine tecnico si chiama “conferimento funzionale”, poiché il trasferimento della licenza è attuato per la gestione complessiva del lavoro del trasporto persone, e dura solo fino a quando il socio conferente non decida di recedere dalla cooperativa. Per conferimento non può, pertanto, che intendersi quello strumento concesso ai soci di cooperative mettendo a disposizione della società la propria licenza che, in tal modo, passa dal socio conferente alla società che ne acquista la piena disponibilità. Nel caso d’adesione alla cooperativa di lavoro, pertanto, il tassista perde la sua figura d’impresa, di soggetto fiscale, di responsabilità complessiva per la gestione del servizio e acquista, invece, la figura di socio subordinato della società cooperativa. La società cooperativa, attuando essa stessa il servizio di taxi, può, pertanto, rappresentare, in ogni sede, sia i propri interessi collettivi sia gli interessi dei soci. Nella struttura cooperativa, i singoli soci possono rapportarsi giuridicamente, fiscalmente e per i versamenti contributivi con la cooperativa in modo diverso, a seconda della forma contrattuale prescelta. E, infatti, dopo la legge n. 142 del 2001 e il successivo D.L. n. 276 del 2003, le possibilità offerte alla cooperativa si sono ampliate di molto, con la conseguenza che vi possono essere appunto diverse figure di soci, che sono in concreto prescelte secondo la convenienza del singolo socio nonché della cooperativa stessa. La prima figura di socio è quella del socio lavoratore subordinato, titolare di un contratto di lavoro subordinato di contenuto analogo a quello esistente nel settore. Una seconda possibilità è quella del socio lavoratore a progetto, il quale espleta la sua funzione all’interno di un progetto complessivo di lavoro, presentato dalla cooperativa. Altre e diverse possibilità possono comunque essere rinvenute anche alla luce delle disposizioni di cui al CCNL di categoria del 2008.
In definitiva la cooperativa di produzione e lavoro postula il diretto espletamento di servizi di trasporto, sia pure mediante l'utilizzazione delle forze lavorative dei soci lavoratori.
E la forma cooperativa (di produzione e lavoro) è quella scelta, storicamente, dai taxisti per organizzare il proprio lavoro, tanto è vero che i conducenti a Roma sono quasi tutti organizzati in cooperativa[/i]...
detto questo, le coop sociali, a parere mio, rappresentano un’ulteriore specificazione ai sensi della legge 381/91 ma ad esse si applicano le norme relative al settore in cui operano. Quindi, non escludo che pur perseguendo gli scopi ed essendo assoggettate alle condizioni della legge 381/91, purché compatibili con le disposizioni della legge 381/91.
Art. 1 della legge 381/91
[i]Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. S[b]i applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano[/b].
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale». [/i]