Data: 2015-11-12 08:27:20

centro di ginnastica

Buongiorno,
ci sono state richieste informazioni, da parte di soggetti in possesso del relativo requisito professionale, circa gli adempimenti amministrativi per avviare un "centro di ginnastica posturale e riabilitativa", nonché sui requisiti dei locali adibiti a tale attività.
Potete confermarmi che tale attività è riconducibile a quella di palestra, e che quindi trovano applicazione la LR 21/2015 e il DPGR 7/R/2007?
Nel caso in cui l'attività venisse svolta sotto forma di associazione sportiva dilettantistica, e quindi rivolta soltanto alla cerchia dei soci, esulerebbe invece sia dall'obbligo di presentazione della SCIA al Comune, sia dall'obbligo di esercizio in locali aventi i requisiti posti dal DPGR 7/R/2007?
Grazie per l'aiuto e cordiali saluti.

riferimento id:29932

Data: 2015-11-12 17:13:01

Re:centro di ginnastica

La materia intesa come benessere della persona in funzione della pratica motoria / sportiva è regolata dalla competenza amministrativa regionale. La LR n. 21/2015, art. 11, dispone:
L’apertura e la gestione di impianti e strutture per l’esercizio dell’attività fisica sono assoggettate ad una
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Dove per attività fisica si intendono le attività sportiva e ludico-motoria-ricreativa


la legge 21/2015 dispone che fino all’entrata in vigore del regolamento regionale
di cui all’articolo 12 della stessa legge, resti in vigore il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2007, n. 7/R

Il regolamento regionale, il DPGR n. 7R/2007 dà queste definizioni:
a) attività motorio - ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali;
b) attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), incluse quelle associate o praticate a supporto di dette attività ed inserite nel ciclo di preparazione atletica;
c) palestra: locale ove si svolgono le attività motorio – ricreative;
[...]

Quindi, se l’attività aderisce allee definizioni  e se si rivolge ad un’utenza pagante, allora ricade nel campo di applicazione delle normativa regionale citata. Quindi SCIA al comune competente con il rispetto dei parametri ambientali e degli obblighi circa i requisiti professionali.

Il fatto che la gestione sia effettuata da parte di un’associazione, a parere mio, poco importa. Se nei fatti l’aspirante socio vede il locale come una palestra (qualificata come tale) alla quale può accedere con il pagamento di una tessera sottoscritta al momento e una retta mensile/annuale, allora nei fatti è un pubblico esercizio aperto alla generalità. Occorrono le procedure abilitative. la legge 21/15 si rivolge proprio alle varie associazioni sportive e non.


Se poi l'operatore che si inquadra come lavoratore autonomo - libero professionista, esercitante un'attività senza che si configuri l'avvio di un locale aperto al pubblico (insegna, possibilità di utenza indiscriminata) allora si può parlare di personal trainer non sottoposto a nessun obbligo abilitativo. In questo caso viene a mancare la fattispecie "palestra" e quindi la normativa non si applica. Preciso che siccome la normativa non fa chiarezza sulla questione, ogni comune ha la tendenza ad interpretare in modo autonomo. Un discriminate può essere quella dell’utenza su appuntamento così come si fa dal dottore.
Su quest'ultimo punto puoi approfondire con la c.d. professione del "chinesiologo" e del suo libero esercizio ai sensi della legge n. 4/2013.
Il Chinesiologo può accedere (su base volontaria) anche a certificazioni di qualità a norma UNI per garantire la qualità dei servizi - vedi norma UNI n. 11475 “Figure Professionali afferenti al campo delle Scienze Motorie

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