BURL Supplemento n. 46 - Giovedì 12 novembre 2015
Legge regionale 10 novembre 2015 - n. 38
Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale
Segnalo in particolare l'art. 1 che apporta due modiche alla l.r. 6/2010.
E in particolare l'introduzione dell'art. 118bis in materia di consumo sul posto di alimenti senza somministrazione.
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 6/2010)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate
le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell’articolo 116 è inserito il seguente:
«3 bis. In presenza di casi straordinari legati a gravi eventi
calamitosi per i quali è stato decretato dal Governo lo stato
di emergenza o dalla Regione lo stato di crisi, i comuni, di
concerto con la Regione, possono adottare provvedimenti
motivati di deroga rispetto a quanto previsto dal comma
2, anche per singole parti del territorio. La Giunta regionale,
sentite le associazioni maggiormente rappresentative
del settore commercio a livello provinciale, ai sensi della
l. 580/1993, definisce i criteri, le tempistiche e le modalità
attuative della deroga di cui al presente comma.»;
b) dopo l’articolo 118 è inserito il seguente:
«Capo II bis
Consumo sul posto di alimenti senza somministrazione
Art. 118 bis
(Consumo immediato di alimenti
negli esercizi di vicinato)
1. Negli esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1,
lett. d), del d.lgs. 114/1998, che esercitano in via prevalente
le attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi, è
consentito il consumo immediato di prodotti di gastronomia
presso i locali dell’esercizio, purché lo stesso sia strumentale
e accessorio all’attività principale, con l’utilizzo di soli piani
d’appoggio o di sole sedute e di stoviglie e posate a perdere,
e senza servizio e assistenza di somministrazione.
2. All’attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 2 della l.r. 8/2009, in quanto compatibili
con la disciplina prevista per le attività commerciali.».
Art. 10
(Modifiche alla l.r. 31/2014)
1. Alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 ([b]Disposizioni
per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione
del suolo degradato[/b]) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«2 bis. Negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro
e ristrutturazione, di cui all’articolo 27, comma 1, lettere
b), c) e d), della l.r. 12/2005, e negli interventi di integrale
sostituzione edilizia, di cui al comma 1, lettera e), punto 7
bis), dello stesso articolo, che consentono di raggiungere
una riduzione superiore al 10 per cento dell’indice di prestazione
energetica espresso in termini di fabbisogno di
energia primaria, previsto dalla normativa regionale, la superficie
lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura
dell’unità immobiliare o dell’edificio interessato dall’intervento
sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti
e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono
l’involucro esterno degli edifici.
2 ter. Negli interventi di nuova costruzione, non compresi
nel comma 2 bis, che ricadono all’interno degli ambiti del
tessuto urbano consolidato così come definito dall’articolo
10, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2005 e che raggiungono
una riduzione superiore al 20 per cento rispetto ai
requisiti di trasmittanza termica o che raggiungono una
riduzione superiore al 20 per cento rispetto all’indice di
prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di
energia primaria, richiesti dalla normativa regionale, la superficie
lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura
interessati dall’intervento sono calcolati al netto dei muri
perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai
che costituiscono l’involucro esterno degli edifici.
2 quater.Negli interventi di nuova costruzione, non compresi
nei commi 2 bis e 2 ter, che raggiungono una riduzione
superiore al 25 per cento rispetto ai requisiti di trasmittanza
termica o che raggiungono una riduzione superiore al
25 per cento rispetto all’indice di prestazione energetica
espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, richiesti
dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento,
i volumi e i rapporti di copertura interessati dall’intervento
sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento,
nonché dei solai che costituiscono l’involucro
esterno degli edifici. Dal primo gennaio 2021, le percentuali
di riduzione di cui sopra sono elevate al 30 per cento.
2 quinquies. La superficie lorda di pavimento differenziale
che deriva dal non conteggio dei muri perimetrali
non va in detrazione della superficie lorda di pavimento
da recuperare o sostituire. Per gli interventi di cui ai commi
2 bis e 2 ter, è permesso derogare fino a un massimo di
30 centimetri a quanto previsto dalle normative nazionali,
regionali o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle
distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini
di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro
stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli
edifici. Tali deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze
minime riportate nel codice civile.»;
b) il comma 5 dell’articolo 4 è abrogato;
c) dopo il comma 5 dell’articolo 5 è aggiunto il seguente:
«5 bis. Per i comuni di nuova istituzione il termine biennale
di cui all’articolo 25 quater, comma 1, della l.r. 12/2005,
nonché le discipline ad esso correlate di cui ai commi 2 e
3 del medesimo articolo sono differite fino a dodici mesi
successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale
e metropolitana di cui al comma 2.»
Art. 12
(Modifiche alla l.r. 12/2005)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ([b]Legge per il governo
del territorio[/b]) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 80 è sostituito dal seguente:
«[u]Art. 80
(Ripartizione delle funzioni amministrative)[/u]
1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica e per l’irrogazione delle sanzioni
di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs.
42/2004 sono esercitate dai comuni e, nel caso di esercizio
associato delle stesse funzioni, dalle unioni di comuni, ad
eccezione di quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6.
2. Spetta, altresì, ai comuni e alle unioni di comuni l’espressione
del parere di cui all’articolo 32 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
opere edilizie).
3. Spetta alla Regione l’esercizio delle funzioni amministrative
di cui al comma 1 relative agli interventi di seguito
indicati, anche qualora il progetto comporti la trasformazione
del bosco:
a) opere di competenza dello Stato, degli enti e aziende
statali, nonché opere di competenza regionale,
ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti
dall’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), ivi
compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione
totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a
tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano
ai comuni competenti per territorio;
b) opere idrauliche realizzate dall’Agenzia Interregionale
per il fiume Po (AIPO), nonché le opere idrauliche,
da chiunque realizzate, relative ai tratti assoggettati
a tutela paesaggistica dei canali indicati nell’allegato
A della presente legge;
c) interventi riguardanti l’attività mineraria e interventi
previsti dall’articolo 38 della legge regionale 8 agosto
1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della
coltivazione di sostanze minerali di cava);
d) interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui
all’articolo 17 della l.r. 26/2003.
4. Spetta alla provincia competente per territorio l’esercizio
delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative
ai seguenti interventi:
a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento
rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3;
b) strade di interesse provinciale;
c) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale
relativamente ai laghi indicati nell’allegato A della
presente legge;
d) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e
fino a centocinquantamila volt;
e) opere relative alla produzione di energia elettrica
da fonti energetiche rinnovabili di cui all’articolo 28,
comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003;
f) opere relative alla derivazione di acque superficiali e
sotterranee di cui all’articolo 43 della l.r. 26/2003;
g) interventi relativi a opere idrauliche realizzate dalla
provincia, ad eccezione di quelle relative ai canali
indicati nell’allegato A della presente legge;
h) le opere di cui al comma 6, lettera a), per i territori
non di competenza della comunità montana.
5. Spetta all’ente gestore del parco regionale, per i territori
compresi all’interno del relativo perimetro, l’esercizio
delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai
seguenti interventi:
a) interventi da realizzarsi in ambiti non assoggettati
all’esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali
di coordinamento dei parchi;
b) interventi relativi ad opere idrauliche realizzate
dall’ente gestore del parco regionale, ad eccezione
di quelle relative ai canali indicati nell’allegato A della
presente legge.
6. Spetta alla comunità montana competente per territorio
l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma
1 relative ai seguenti interventi:
a) opere di sistemazione montana di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera d), della legge regionale 12 settembre
1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere
pubbliche di interesse regionale);
b) interventi relativi ad opere idrauliche realizzate dalla
comunità montana ad eccezione di quelle relative ai
canali indicati nell’allegato A della presente legge.
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 relative
all’esecuzione degli interventi di trasformazione del bosco,
nonché relative a interventi e opere che comportino anche
la trasformazione del bosco, ad eccezione di quanto previsto
dal comma 3, sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza,
dagli enti gestori di parco, dalle comunità montane
e dalle unioni di comuni, nonché dalle province per i restanti
territori. Nel caso di intervento che non riguardi la sola trasformazione
del bosco ma comporti anche la realizzazione di
opere e interventi edilizi, l’ente competente, ai sensi del presente
comma, rilascia un unico provvedimento paesaggistico
dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione
paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione
di opere e interventi nel bosco.
8. L’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma
1 riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione
dei lavori sono esercitate dagli enti di cui al presente articolo,
secondo le rispettive competenze.
9. L’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma
1 nonché di quelle di cui al comma 8 possono essere
esercitate solamente dai comuni e dalle unioni di comuni,
dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità
montane per i quali la Regione abbia verificato la
sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza
tecnico-scientifica ai sensi del d.lgs. 42/2004. Per i comuni
e per le unioni di comuni per i quali non sia stata verificata
la sussistenza dei suddetti requisiti, le medesime funzioni
amministrative sono esercitate, per i territori di rispettiva
competenza, dagli enti gestori di parco e dalle comunità
montane, nonché dalle province per i restanti territori. Per le
province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane,
per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti
requisiti, le funzioni amministrative di cui al presente
comma sono esercitate dalla Regione.»;
b) l’articolo 81 è sostituito dal seguente:
[u]«Art. 81
(Istituzione delle commissioni per il paesaggio)[/u]
1. Ogni ente locale titolare, ai sensi dell’articolo 80, di
funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica
e l’irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e
disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti
di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica
dettati dalla Giunta regionale.
2. Gli enti locali possono istituire e disciplinare la commissione
di cui al comma 1 in forma consorziata o associata,
anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali
individuate nei PTCP, nei PTC dei parchi o nei piani
territoriali regionali d’area.
3. La commissione si esprime obbligatoriamente:
a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche
e all’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente,
agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004
e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante
procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica
per gli interventi di lieve entità, a norma
dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), di
competenza dell’ente presso il quale è istituita;
b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti
di recupero abitativo dei sottotetti di cui all’articolo
64, comma 8;
c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti
di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico
regionale;
d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla
normativa vigente e dai regolamenti locali.»;
c) l’articolo 82 è sostituito dal seguente:
«[u]Art. 82
(Modalità per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica)[/u]
1. Gli enti competenti, ai sensi dell’articolo 80, al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica e all’irrogazione delle
sanzioni, provvedono applicando le disposizioni e le procedure
di cui al d.lgs. 42/2004 e al d.p.r. 139/2010.
2. L’autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace
e conserva la sua efficacia per il periodo stabilito
dal d.lgs. 42/2004.».