Data: 2015-11-11 10:01:24

Le SCIA non sono soggette a tassa di concessione: chiarimento AGENZIA ENTRATE

Le SCIA non sono soggette a tassa di concessione: chiarimento AGENZIA ENTRATE

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[b]AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Regionale della Lombardia - Nota del 13 ottobre 2015, Prot. 3496: Interpello 904-682/2015 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia - Istanza presentata il 28 luglio 2015. 
[/b]
L'iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA ai fini dell'esercizio delle seguenti attività:
[color=red][b]- installazione di impianti all'interno degli edifici (D.M. 37/2008);
- autoriparazione (L. 122/1992);
- pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione (L. 82/1994);
- facchinaggio e movimentazione merci (L. 57/2001);
- agente e rappresentante di commercio (L. 204/1985);
- agente di affari in mediazione (L. 39/1989);
- spedizioniere (L. 1442/1941);
- mediatore marittimo (L. 478/1968);
- commercio all'ingrosso (D.Lgs. 114/1998)[/b][/color]
non avendo natura abilitante, non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 22, punto 8, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, e pertanto, per l'inoltro della prevista Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.

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