Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4595, del 1 ottobre 2015
[b]Rifiuti.La disciplina ex d.lgs. 36/2003 è applicabile anche alle discariche già autorizzate.
[/b]La disciplina contenuta nel d.lgs. 36/2003 è applicabile anche alle discariche già autorizzate precedentemente all’entrata in vigore della stessa. Al riguardo, va rilevato che l’art. 17, d.lgs. 36/2003, nel dettare disposizioni transitorie e finali, al comma 1, prevede che: «Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate», al comma 3, stabilisce che: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14» ed al comma 5, infine, conclude che: «In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c) ». Il legislatore è chiaro nel prevedere in capo ai titolari di discariche autorizzate alla data di entrata in vigore della novella, ossia al 27 marzo 2003, un obbligo di presentazione di un piano di adeguamento, che contenga necessariamente le garanzie finanziarie.
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