Compensi per AMMINISTRATORI GIUDIZIARI (GU n.262 del 10-11-2015)
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[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2015, n. 177
[/b][color=red][b]Regolamento recante disposizioni in materia di modalita' di calcolo e
liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti
nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.[/b][/color]
(15G00191)
(GU n.262 del 10-11-2015)
Vigente al: 25-11-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94,
recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli
amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-sexies, comma 3,
della legge 31 maggio 1965, n. 575;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante:
«Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell'articolo 2,
comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94» e in particolare
l'articolo 8, il quale prevede che con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori
giudiziari;
Ritenuto che l'attivita' svolta dagli amministratori giudiziari
presenta significative analogie con quella dei curatori fallimentari
e che pertanto e' opportuno, ai fini della liquidazione del compenso,
adottare criteri omogenei a quelli previsti in materia di procedure
concorsuali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 maggio 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 25 settembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di calcolo e
liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti
nell'Albo istituito a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 4
febbraio 2010, n. 14, per la custodia, la conservazione e
l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 febbraio 2010,
n. 14;
b) «Albo»: l'Albo degli amministratori giudiziari di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo;
c) «amministratore giudiziario»: il soggetto nominato
dall'autorita' giudiziaria per l'amministrazione e la gestione dei
beni sequestrati;
d) «Ministero»: il Ministero della giustizia.
[b] Art. 3 [/b]
[b] Criteri per la determinazione del compenso [/b]
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, i compensi degli
amministratori giudiziari sono liquidati sulla base dei seguenti
criteri:
a) per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di
diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi
devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del
complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:
1) dal 12% al 14%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;
2) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a
24.340,62 euro;
3) dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino
a 40.567,68 euro;
4) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a
81.135,38 euro;
5) dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino
a 405.676,89 euro;
6) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a
811.353,79 euro;
7) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro
fino a 2.434.061,37 euro;
8) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano 2.434.061,37
euro;
b) per i beni costituiti in azienda, quando sono concessi in
godimento a terzi, i compensi devono consistere in una percentuale,
calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle
seguenti misure:
1) dal 4,8% al 5,6%; quando il valore non superi 16.227,08
euro;
2) dal 4% al 4,80% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a
24.340,62 euro;
3) dal 3,4% al 3,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a
40.567,68 euro;
4) dal 2,8% al 3,2% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a
81.135,38 euro;
5) dal 2,2% al 2,6% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a
405.676,89 euro;
6) dall'1,6% al 2% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a
811.353,79 euro;
7) dallo 0,3% allo 0,72% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro
fino a 2.434.061,37 euro;
8) dallo 0,2% allo 0,36% sulle somme che superano 2.434.061,37
euro;
c) per i beni immobili, i compensi devono consistere in una
percentuale, calcolata sul valore dei beni, non superiore alle
seguenti misure:
1) dal 6% al 7% quando il valore non superi 16.227,08 euro;
2) dal 5% al 6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a
24.340,62 euro;
3) dal 4,25% al 4,75% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino
a 40.567,68 euro;
4) dal 3,5% al 4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a
81.135,38 euro;
5) dal 2,75% al 3,25% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino
a 405.676,89 euro;
6) dal 2% al 2,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a
811.353,79 euro;
7) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro
fino a 2.434.061,37 euro;
8) dallo 0,22% allo 0,45% sulle somme che superano 2.434.061,37
euro;
d) per i frutti che si ritraggono dai beni di cui alle lettere
a), b) e c) e per i beni diversi da quelli di cui alle predette
lettere, i compensi devono consistere in una percentuale calcolata
sul valore, non superiore alle seguenti misure:
1) dal 3,6% al 4,2% quando il valore non superi 16.227,08 euro;
2) dal 3% al 3,6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a
24.340,62 euro;
3) dal 2,5% al 2,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a
40.567,68 euro;
4) dal 2,1% al 2,4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a
81.135,38 euro;
5) dall'1,65% al 2% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a
405.676,89 euro;
6) dall'1,2% all'1,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro
fino a 811.353,79 euro;
7) dallo 0,27% allo 0,54% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro
fino a 2.434.061,37 euro;
8) dallo 0,13% allo 0,27% sulle somme che superano 2.434.061,37
euro.
2. Per determinare il valore di cui al comma 1, si considera:
a) l'importo realizzato, per i beni liquidati;
b) il valore stimato dal perito ovvero, in mancanza,
dall'amministratore giudiziario, per i beni che non hanno costituito
oggetto di liquidazione;
c) ogni altra somma ricavata.
3. Quando l'amministratore giudiziario assiste il giudice per la
verifica dei crediti e' inoltre corrisposto, sull'ammontare del
passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94%
sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme
eccedenti tale cifra.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), all'amministratore
giudiziario e' corrisposto un ulteriore compenso del 5 per cento
sugli utili netti e dello 0,50 per cento sull'ammontare dei ricavi
lordi conseguiti.
5. Il compenso liquidato a norma del presente articolo non puo'
essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro.
6. Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che
comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate
alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio
della prevalenza della gestione piu' onerosa. Il compenso per tale
gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, e' maggiorato di una
percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di
gestione ed in relazione alla complessita' della stessa.
7. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo ne'
passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie
infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni
o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra societa' del
gruppo.
8. All'amministratore spetta un rimborso forfettario delle spese
generali in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento
sull'importo del compenso determinato a norma del presente decreto.
Sono altresi' rimborsate le spese effettivamente sostenute e
documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori.
9. Quando i beni sequestrati appartengono a piu' proposti, per la
liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede in
relazione a ciascuna massa attiva e passiva.
Art. 4
Aumento o riduzione del compenso
1. L'autorita' giudiziaria puo' aumentare o ridurre l'ammontare del
compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al
50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
a) complessita' della gestione;
b) ricorso all'opera di coadiutori;
c) necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
d) qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
e) sollecitudine con cui sono state condotte le attivita' di
amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di
segnalazione gravanti sugli amministratori;
f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.
2. Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 puo' essere
aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di
amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore
del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero
di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.
Art. 5
Incarichi collegiali
1. Quando l'incarico e' stato conferito ad un collegio di
amministratori il compenso globale e' determinato aumentando, in
misura non superiore al 70 per cento, quello spettante al singolo
amministratore a norma degli articoli 3 e 4.
2. In ogni caso, l'aumento o la diminuzione di cui all'articolo 4,
commi 1 e 2, sono applicati sul compenso spettante ad uno o piu'
componenti del collegio, quando risulta che le circostanze previste
dal predetto articolo sono a questi ultimi esclusivamente riferibili.
Art. 6
Compenso per attivita' su incarico della societa'
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai fini
della liquidazione del compenso spettante all'amministratore
giudiziario per l'attivita' svolta a seguito di incarico conferito
dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne - prev. n. 2794